<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123</id><updated>2011-12-28T15:26:58.626Z</updated><category term='ENTI LOCALI'/><category term='AZIENDE'/><title type='text'>INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO</title><subtitle type='html'>Servizi alle aziende e alle autonomie locali per facilitare la loro innovazione e il loro miglioramento.
Struttura operativa della Lega delle Autonomie Locali.</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>123</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-9137903708622863638</id><published>2011-12-28T15:26:00.001Z</published><updated>2011-12-28T15:26:58.634Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>FONDI INTEGRAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA</title><content type='html'>FONDI PER INTEGRAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA&lt;br /&gt;Partono i bandi nazionali del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi con una dotazione di 16,1 milioni di euro. Si tratta di nove diversi bandi che finanziano la formazione, il sostegno all’occupazione, i progetti giovanili, l’accesso alla casa, la mediazione culturale, lo scambio di buone pratiche. Il Fondo, la cui programmazione è gestita a livello nazionale, ha lo scopo di migliorare la capacità degli stati di elaborare, attuare, monitorare e valutare tutte le strategie di integrazione, le politiche e le misure nei confronti dei cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni e buone prassi e la cooperazione per permettere ai cittadini di paesi terzi, che giungono legalmente in Europa, di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società ospitanti. Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro le ore 18 del 21 febbraio 2012, a eccezione dell’avviso per lo scambio di buone pratiche, il cui termine è fissato alle ore 18 del 31 gennaio 2012. I vari avvisi sono rivolti a enti locali, fondazioni, asl, università, ong e onlus, cooperative e associazioni. I progetti, del costo minimo di 50 mila euro, prevedono generalmente un cofinanziamento comunitario fisso pari al 75% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al 25%. I soggetti proponenti potranno presentare domanda esclusivamente mediante procedura telematica, tramite apposito sito del ministero dell’interno.&lt;br /&gt; Formazionelinguistica ed educazione civica. Finanzia progetti territoriali per la formazione linguistica di livello elementare di cittadini stranieri appartenenti a target specifico e/o vulnerabili, quali: donne, analfabeti, minori stranieri non accompagnati, minori di recente ingresso in Italia, disabili e anziani. L’avviso ha uno stanziamento di 4 milioni di euro.&lt;br /&gt; Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità. Possono ottenere il contributo i progetti territoriali di sostegno all’occupabilità di cittadini stranieri appartenenti a target specifici e/o vulnerabili, quali: disoccupati, donne, disabili. Lo stanziamento per questo avviso è pari a 2,25 milioni di euro.&lt;br /&gt; Progetti giovanili. L’azione intende realizzare interventi rivolti a minori e giovani di paesi terzi, per sostenerli nel loro processo di crescita personale ed integrazione sociale. L’avviso conta su risorse per 4,1 milioni di euro. &lt;br /&gt; Promozione dell’accesso all’alloggio. L’azione è finalizzata a favorire l’accesso all’alloggio da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, tramite l’erogazione di servizi di informazione, orientamento ed accompagnamento da attivare a livello locale. I fondi disponibili ammontano a 1,8 milioni di euro.&lt;br /&gt; Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale. L’azione intende promuovere interventi di mediazione sociale e gestione dei conflitti sociali in ambito locale e urbano, promuovendo l’accesso ai servizi e favorendo la conoscenza e accettazione reciproca tra società d’accoglienza e collettività straniere. I fondi sono pari a 2,3 milioni di euro.&lt;br /&gt; Capacity building. L’azione intende migliorare i livelli di gestione ed erogazione dei servizi pubblici e amministrativi rivolti ai cittadini di paesi terzi, nonché promuovere interventi di mainstreaming che prevedano l’inserimento dei temi dell’integrazione nella programmazione e &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nell’attuazione degli interventi di politica sociale. In questo caso, il contributo consiste di un cofinanziamento comunitario fisso pari al 50% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al 50%. L’avviso dispone di 1,2 milioni di euro di fondi.&lt;br /&gt; Scambio di esperienze e buone pratiche. L’avviso finanzia attività per lo scambio di esperienze e buone pratiche individuate nei Programmi annuali 2010, 2011 e 2012. Il piano finanziario prevederà un cofinanziamento comunitario pari al 50% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al 50%. In questo caso non applica il limite minimo di 50 mila euro di spesa e lo stanziamento è pari 450 mila euro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per offerte e assistenza potete contattarci agli indirizzi sotto indicati.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-9137903708622863638?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/9137903708622863638/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/12/fondi-integrazione-extra-unione-europea.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/9137903708622863638'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/9137903708622863638'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/12/fondi-integrazione-extra-unione-europea.html' title='FONDI INTEGRAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-3504915652417785651</id><published>2011-12-28T15:23:00.001Z</published><updated>2011-12-28T15:23:47.774Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>FARE AFFARI IN COLOMBIA</title><content type='html'>FARE AFFARI IN COLOMBIA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 DATI GENERALI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Superficie: paria a Sapgna, Francia e Portogallo&lt;br /&gt;Coste: 1300 Km Pacifica e 1600 Atlantica&lt;br /&gt;Biodiversità: è il Paese più biodiverso del mondo, 5 bacini ideogeografici&lt;br /&gt;Climi: Varietà di climi, con due oceani e tre cordigliere andine.&lt;br /&gt;Popolazione: 46 milioni (terzo in sud america)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Principali città:&lt;br /&gt;Bogotà 7 milioni&lt;br /&gt;Medelin 2,3 milioni&lt;br /&gt;Cali 2,2, milioni&lt;br /&gt;Barranquilla 1,1, milioni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Età media: 26,3 (25,4 uomini – 27,4 donne).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tasso di crescita della popolazione: 1,15% nel quinquennio 2010 – 2015&lt;br /&gt;Poltica: Repubblica Presidenziale. Più solida democrazia della Regione.&lt;br /&gt;Lingua: spagnolo&lt;br /&gt;Religione: maggioranza cattolica&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.01.2 AMBIENTE DI BUSINESS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Miglior ambiente d’affari: Durante gli ultimi cinque anni l’economia è cresciuta a tassi superiori al 4% annuale. &lt;br /&gt;Risorse umane: il Paese vanta la seconda maggiore disponibilità la seconda maggiore disponibilità di mano d’opera qualificata in Latinoamerica, ed è uno degli indici di flessibilità del lavoro più alte della regione.&lt;br /&gt;Incentivi per gli investitori: il rapporto Doing Business 2011 colloca la Colombia al terzo posto in America del Sud quanto al miglior ambiente d’affari, ed il Paese vanta una legilsazione avanzatissima di protezione dall’investitore, la quinta su scala mondiale.Tra i benefici ricordiamo:&lt;br /&gt;- Zone franche (riduzione dell’imposta sul reddito di oltre il 50% e numerosi benefici fiscali e tributari).&lt;br /&gt;- Contratti di stabilità giuridica;&lt;br /&gt;- Esenzione d’imposta per progetti nel settore turismo, e determinati progetti agroindustriali;&lt;br /&gt;- Deduzioni d’imposta fino al 125% per gli investimenti in sviluppo scientifico e tecnologico;&lt;br /&gt;- Un nuovo tipo societario, la S.A.S. flessibile, economico, e non  burocratico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Qualità della vita:&lt;br /&gt;Tre Università tra le top 30 in America del Sud, pofessionisti di livello internazionale, oltre 45 campa da golf da 18 buche, la Zona T di Bogotà è una della più esclisive della Regione e Cartagena de Indias la prima destinazione turistica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.01.3 ECONOMIA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esporta&lt;br /&gt;Caffè, fiori e frutte tropicali.&lt;br /&gt;Petrolio, Carbone, Oro, Smeraldi.&lt;br /&gt;Confezioni ne manifatture&lt;br /&gt;Cuoi&lt;br /&gt;Canna da zucchero.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Principali accordi commerciali:&lt;br /&gt;Vigenti: CAN (Perù, Equador, Bolivia), MERCOSUR (Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay), Cile, Messico, TRIANGOLO NORD (Honduras, Guatemala, El Salvador) Svizzera, Canada.&lt;br /&gt;Firmati: Unione Europea, Stati niti (prossimo ad eseguirsi) EFTA (Islanda, Lichenstein, Norvegia)&lt;br /&gt;Negoziazioni: Giappone, Australia, Corea del Sud, Panama, Turchia, Nuova Zelanda, Costa Rica, Repubblica Domenicana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.01.4 PRINCIPALI OPPORTUNITA’ D’INVESTIMENTO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Macchinari industriali e tecnologia &lt;br /&gt;- Edilizia e immobiliare (remunerazioni  molto alte)&lt;br /&gt;- Infrastrutture (15% vie asfaltate, 27 miliardi USD statali)&lt;br /&gt;- Trasporti (Porti, Aereoporti)&lt;br /&gt;- Meccanizzazione agricola (2.5 Milioni Ha coltivati su 11, solo 12% meccanizzata)&lt;br /&gt;- Agroindustria (trasformazione prodotti)&lt;br /&gt;- Industria tessile&lt;br /&gt;- R &amp; D&lt;br /&gt;- Turismo&lt;br /&gt;- Miniere e petrolio in particolare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. DIRITTO SOCIETARIO&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;2.1. La Società per azioni Semplificata (S.A.S.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tramite la legge No. 1.258 del 2008 ha fatto ingresso nell’ordinamento societario colombiano un nuovo tipo modello, denominato Società per Azioni Semplificata (S.A.S. nel suo acronimo). La S.A.S. è ispirata ad un accentuato liberalismo e ad un forte pragmatismo ed è presto diventata il modello di riferimento per l’esercizio di attività di impresa in Colombia. Una S.A.S., infatti, consente, rispetto agli schemi societari tradizionali (che pur sempre esistono), una significativa riduzione dei costi di costituzione e dei necessari passaggi burocratici e garantisce una enorme flessibilità organizzativa, valorizzando la reale volontà dei soci.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Legge No. 1.258 non prevede alcuna limitazione al genere di impresa che può costituirsi nella forma della S.A.S., né sotto gli aspetti dimensionali né sotto quello delle attività esercitabili. Infatti, una S.A.S. può essere modellata su schemi  di microimpresa (perfino una sola persona) o di grande impresa (non esiste alcun limite massimo al numero dei soci e può svolgere “qualsiasi attività lecita”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.2 La personalità giuridica e la responsabilità limitata&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La S.A.S. acquista una personalità giuridica distinta dai soci costituenti dal momento della sua iscrizione presso il Registro delle Società. Ciò significa che i soci risponderanno delle obbligazioni sociali solo nei limiti dei propri conferimenti, anche nel caso di società unipersonale. La seconda parte dell’art. 1 della Legge No. 1.258 espressamente prevede che “Salvo quanto previsto all’articolo 42 della presente legge, egli (il socio unico) o gli azionisti non saranno responsabili per le obbligazioni lavoristiche, tributarie o di qualsivoglia altra natura in cui incorra la società”. Tale disposizione differenzia la S.A.S., ad esempio, dalla società a responsabilità limitata, la cui disciplina prevede la responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni fiscali o dalle società di persone, per le quali la giurisprudenza estende la responsabilità dei soci per le obbligazioni lavoristiche assunte dalla società.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nelle more del processo di registrazione – che nel caso di una società unipersonale non supera le quarantotto ore – la Legge No. 1.258 prevede che, qualora vi siano più soci, la società si intenda costituita “di fatto”, mentre l’eventuale socio unico risponderà personalmente delle obbligazioni assunte in tale lasso di tempo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.3 Natura ed oggetto sociale&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La S.A.S. è una società di capitali, che la Legge presuppone di natura commerciale indipendentemente dalle attività previste nell’oggetto sociale. Peraltro, seppur sia possibile dettagliare l’oggetto sociale. Peraltro, seppur sia possibile dettagliare l’oggetto sociale (opzione sempre preferibile), la Legge consente che l’atto costitutivo contenga la generalissima previsione che “la società potrà realizzare qualsivoglia attività commerciale o civile, lecita”. In buona sostanza, ferme le normative di ordine pubblico, tramite la S.A.S. è possibile esercitare ogni attività che non sia proibita dalla Legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.4 Capitale sociale e diversi tipi di azioni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il capitale sociale è rappresentato da azioni non negoziabili in Borsa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non è previsto alcun capitale sociale minimo. La Legge No. 1.258 prevede espressamente che le modalità di sottoscrizione e pagamento del capitale sociale possano essere liberamente stabilite dai soci nell’atto costitutivo. L’unico limite espresso previsto al proposito è che il capitale, qualora fissato, debba essere pagato non oltre due anni successivi alla costituzione della società.&lt;br /&gt;L’autonomia contrattuale è ulteriormente garantita dalla possibilità di stabilire percentuali minime o massime di azioni che possono essere controllate da uno o più soci, in forma diretta o indiretta, nonché la possibilità di creare varie classi di azioni Tale libertà consente ai soci di plasmare la società sulle proprie esigenze concrete.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.5 L’organizzazione interna della Società&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per quanto riguarda l’organizzazione interna della S.A.S., è garantita una libertà assoluta, nel senso che oltre all’Assemblea degli azionisti (o Socio Unico) non sono previsti atri organi obbligatori, quali il Consiglio di Amministrazione, gli organi di supplenza, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’assemblea (o il Socio Unico), ossia l’organo supremo della società, può riunirsi anche al di fuori della sede legale statutaria, a condizione che siano rispettati i requisiti di quorum e di convocazione stabiliti dalla Legge. Di particolare interesse nel caso che i soci (persone fisiche o giuridiche) si trovino in luoghi diversi (anche all’estero) è la possibilità di riunirsi “fittiziamente” per comunicazione simultanea o successiva oppure per consenso scritto. In sostanza, i soci possono prendere decisioni senza necessità di riunirsi fisicamente in un dato luogo ad un data ora e previa formale convocazione  anticipata, ma evidenziando  la propria volontà in una comunicazione scritta, comunque data, anche successivamente, purchè  comprovabile.&lt;br /&gt;2.6 Il procedimento di costituzione&lt;br /&gt;Tra i maggiori vantaggi offerti dalla S.A.S. deve sottolinearsi la semplicità di costituzione ed i costi estremamente contenuti. L’atto costitutivo, infatti, non deve essere raccolto in documento pubblico, salvo che i conferimenti comprendano beni il cui apporto richiede per legge, appunto, la scrittura pubblica. In sostanza, l’atto costitutivo è un contratto (o atto unilaterale), stipulato nella forma della scrittura privata, la cui firma può essere autenticata presso un notaio colombiano – peraltro a costi irrisori – oppure più semplicemente apposta di fronte alla Camera di Commercio, che convalida la cosiddetta presentazione personale, i cui effetti sono in tutto equiparati dalla legge colombiana all’autenticazione presso il notaio. L’atto di costituzione deve contenere obbligatoriamente le generalità degli azionisti, la ragione sociale il domicilio principale e le eventuali sedi secondarie, il termine di durata – che può essere indefinito – l’oggetto sociale, il capitale autorizzato, sottoscritto e pagato, nonché il tipo, numero e valore nominale delle azioni, la forma di amministrazione e le generalità degli amministratori.&lt;br /&gt;Una volta iscritta, la società viene ad esistenza e l’atto di costituzione potrà essere impugnato solo per mancanza di elementi essenziali o per inadempimento dei requisiti di fondo (quali, ad esempio, il pagamento del capitale sociale secondo la tempistica fissata nell’atto stesso).&lt;br /&gt;Il reperimento dei documenti societari in Italia è poi reso facile dal fato che la Colombia sia membro della Convenzione dell’Aia sull’ “apostille”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.7 Uno schema societario adatto ad ogni tipo di impresa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La S.A.S. è destinata ad essere utilizzata da imprenditori piccoli, medi e grandi, nazionali o stranieri. La possibilità di costituire tale società su base unipersonale, nonché quella di adottare un oggetto sociale generalissimo, consentono anche a piccoli imprenditori di utilizzare tale schema per l’esercizio potenzialmente di qualsivoglia attività lecita. La Legge No. 1.258 non prevede, inoltre, alcuna limitazione alla partecipazione di capitale straniero e tantomeno impone alcun limite a che l’amministrazione della società sia interamente esercitata da persone fisiche o giuridiche straniere. In ipotesi, un cittadino straniero può essere al contempo socio unico, amministratore unico e rappresentante legale di una S.A.S. costituita ai sensi e per gli effetti della legge colombiana, potendo questi esercitare qualsiasi attività imprenditoriale lecita nel paese.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.8 Conclusioni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ indubbio che la S.A.S. rappresenta una forma di società “rivoluzionaria”, che pone Colombia all’avanguardia tra gli ordinamenti latinoamericani. La valorizzazione dell’autonomia contrattuale, unita alla sburocratizzazione delle procedure di costituzione nonché all’abbattimento dei costi, fanno della S.A.S. una forma societaria – come peraltro dimostrano i primi dati registrati – destinata a formare il paradigma dello strumento di esercizio dell’impresa in Colombia. La S.A.S. realizza nell’ordinamento colombiano il sogno della “società in un giorno”, eliminando anche la necessità di ricorrere ad un notaio per la sua costituzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.9 Ulteriori benefici per le piccole imprese: la Legge 1429 del 2.010&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Indipendentemente dalla forma societaria che assuma, la piccola impresa in Colombia gode di una serie di interessanti benefici, di varia natura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In particolare, la Legge 1429 del 2.010 ha introdotto incentivi fiscali ed amministrativi estremamente interessanti per le “nuove” aziende (cioè costituita dopo il 29.12.2010) con meno di 50 dipendenti ed attivo totale non superiore a 5.000 Salari Minimi Vigenti (circa un milione di Euro). Detti benefici, che sarebbe tortuoso riportare integralmente, sono essenzialmente sgravi ulteriori nei costi di registrazione, e, su tutti, un piano di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi. Secondo la Legge 1429, le piccole imprese – indipendentemente se nazionali o straniere – beneficiano di una esenzione totale dall’imposta societaria per i primi due anni di attività, ed un aumento progressivo che raggiunge il regime del 100% solo al sesto anno di attività. Più in particolare, la piccola impresa pagherà di imposta sui redditi, un 0% per i primi due anni di attività, l’8% il terzo, il 17% il quarto, il 25% il quinto ed il 33% il sesto. Oltretutto, deve considerarsi che la legislazione tributaria colombiana consente di portare a detrazione un numero elevatissimo di costi. Detti benefici, naturalmente, si applicano anche alla S.A.S.&lt;br /&gt;Indipendentemente dalla Legge in oggetto – che prevede molte altre agevolazioni, tra le quali un esenzione per 5 anni dalla ritenuta alla fonte per l’imposta sui redditi, e riduzione nella carica lavoristica e nei costi di iscrizione in Camera di Commercio – la piccola impresa in Colombia, oltretutto, beneficia di linee di credito, che vanno dal finanziamento della capitalizzazione imprenditoriale, all’acquisto di attivi fissi, fino a progetti di riconversione ambientale.&lt;br /&gt;3. DIRITTO DOGANALE&lt;br /&gt;3.1 Considerazioni generali&lt;br /&gt;La materia delle importazioni in Colombia è assai vasta e comprende varie componenti, tra le quali le tipologie di importazione previste dal Codice Doganale, i numerosissimi incentivi ed agevolazioni previsti dalla legislazione colombiana, le Zone Franche. E’ utile fare due osservazioni in termini generalissimi. La prima è che, nel complesso, l’ordinamento colombiano e assai moderno, e secondo statistiche internazionali è uno degli ordinamenti della Regione che maggiormente attrae e favorisce l’investimento straniero. Ciò posto, l’impresa straniera che intenda svolgere attività di importazione in Colombia dovrà necessariamente rivolgersi a società specializzate, che normalmente hanno rapporti continuativi con il trasportatore, che si incaricano di svolgere tutte le attività doganali. Sono le Società di Intermediazione Doganale, che normalmente risolvono le pratiche ordinarie legate all’operazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Così stando le cose, ritengo utile trattare, invece, un tema specifico, che è quello del finanziamento delle importazioni.&lt;br /&gt;3.2 Canalizzazione dei pagamenti a titolo di importazione in Colombia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anzitutto, vale rilevare che i soggetti residenti in Colombia, devono “canalizzare” i pagamenti relativi alle proprie importazioni attraverso il mercato cambiario, ovverosia essenzialmente il circuito bancario. In caso contrario, l’importatore colombiano viola il regime cambiario locale e l’Amministrazione può applicare pene severe, fino al 200% del valore delle merci o servizi importanti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esempio:&lt;br /&gt;L’AZIENDA COLOMBIANA importa alcuni pezzi di ricambio dall’AZIENDA ITALIANA. Come pagamento, la colombiana utilizza un assegno che viene recapitato o consegnato personalmente in Italia.&lt;br /&gt;3.3 Importazioni finanziate e operazioni di indebitamento esterno&lt;br /&gt;Ai sensi dell’articolo 10 della Risoluzione Esterna della Banca della Repubblica No. 8/2000 (d’ora innazi, Ris. 8/2000), le importazioni realizzate da un operatore in Colombia possono essere finanziate da: (i.) Il fornitore delle merci; (ii.) gli intermediari del mercato cambiario o (iii.) le entità finanziarie estere.&lt;br /&gt;Il termine ordinario per estinguere il finanziamento, ovverosia per pagare l’importazione è pari a sei (6) mesi a partire dalla data del documento di trasporto relativo. Si noti che il termine, per legge, non è di 180 giorni!&lt;br /&gt;Esempio:&lt;br /&gt;L’AZIENDA ITALIANA finanzia una importazione della AZIENDA COLOMBIANA, relativa a merce il cui documento di trasporto data 5 maggio 2011. L’AZIENDA COLOMBIANA dovrà ripagare il finanziamento, normalmente, entro e non oltre 5 novembre 2011.&lt;br /&gt;In particolare, si intende per data del documento di trasporto, ai sensi della Circolare Esecutiva Esterna DCIN-83, come da ultimo modificata (d’ora innanzi, Circ. DCIN-83) la data certificata dal trasportatore riportata nel sistema elettronico informatico della DIAN.&lt;br /&gt;3.3.1 Nozione&lt;br /&gt;Il finanziamento di importazioni per un periodo superiore a detti sei (6) mesi a partire dalla data del documento di trasporto (o dalla successiva data nel caso dell’eccezione appena vista), costituisce una operazione di indebitamento esterno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.3.2 Sanzioni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai sensi del Decreto 1074 del 1999 (che modifica il precedente Decreto 1092 del 1996), recante disposizioni in materia di Regime Sanzionatario applicabile alle infrazioni cambiarie nelle materie di competenza della DIAN, le sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento degli obblighi di registrare, riportare o informare la Banca Repubblica sono le seguenti:&lt;br /&gt;- In caso di mancato adempimento di tali obblighi, si imporrà una multa pari a dieci (10) salari minimi legali mensili (pari ciascuno a 535.000 pesos per l’anno 2011) per l’inadempimento di ciascuna operazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- In caso di adempimento tardivo di tali obblighi, si imporrà una multa pari a due (2) salari minimi legali mensili per ogni mese o frazione di mese di ritardo in ciascuna operazione, fino ad un massimo di dieci (10) salari minimi legali mensili per ciascuna operazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esempio:&lt;br /&gt;L’AZIENDA COLOMBIANA paga a quella ITALIANA l’importazione finanziata dalla stessa trascorsi 7 mesi ed un giorno dal documento di trasporto relativo a merce importata definitivamente. La sanzione che dovrà pagare ammonta a 2.000.000 di pesos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come è già stato riportato anteriormente, in caso di violazione dell’obbligo di canalizzazione dei pagamenti attraverso il mercato cambiario, la sanzione imposta è pari al 200%. La stessa sanzione è imposta in caso di dichiarazioni fallaci o superiori o inferiori all’ammontare reale, ma la base per il computo della stessa sarà la differenza tra la somma reale e quella (superiore o inferiore) dichiarata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.3.3 Disciplina&lt;br /&gt;Il credito relativo ad una operazione di indebitamento esterno, deve essere comunicata alla Banca della Repubblica entro i sei (6) mesi successivi  alla data del documento di trasporto. Ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 10 della Ris. 8/2000, si rende necessario inoltre costituire un deposito. Ciononostante, tale deposito non è prescritto nel caso di importazioni di beni di capitale. Per beni di capitale si intendono i macchinari e le attrezzature classificati come tali nelle liste emesse dalla DIAN  e dal Consiglio Superiore del Commercio Estero. In sostanza, dall’analisi di dette normative, si evince che deve essere considerato bene di capitale ogni bene che è in grado di produrre o confezionarne altri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In caso di inadempimento all’obbligo di costituire  il deposito, si applicheranno le sanzioni relative da parte degli enti incaricati del controllo  e della vigilanza del regime cambiario colombiano.&lt;br /&gt;Per registrare una operazione di indebitamento esterno, occorre completare e presentare, entro il termine sopra indicato, un formulario specifico, che contiene essenzialmente i seguenti dati:&lt;br /&gt;i.  Identificazione della dichiarazione;&lt;br /&gt;ii.  Dati del debitore e del creditore estero;&lt;br /&gt;iii.  Descrizione del finanziamento;&lt;br /&gt;iv.  Deposito (se necessario);&lt;br /&gt;v.  Data del documento di trasporto ed informazione relativa alla dichiarazione di importazione;&lt;br /&gt;vi.  Piano di ammortamento;&lt;br /&gt;vii. Eventuali crediti precedenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Legge non prevede espressamente un termine minimo o massimo di proroga, pertanto, all’importatore può essere concesso da parte del finanziatore un termine di restituzione del finanziamento ad ulteriori sei mesi, ad un anno, a 10 anni o a qualsivoglia altro termine, a condizione che se ne fissi uno. E’ possibile stabilire il finanziamento, per esempio, in dollari o in Euro. E’ possibile, ma non è necessario, stabilire una tassa di interesse.&lt;br /&gt;L’importatore adempie all’obbligo sopraccitato di comunicazione alla Banca della Repubblica nella data del deposito presso la banca attraverso la quale si procederà al pagamento del debito del formulario debitamente compilato. Nella prassi, dopo alcuni giorni successivi a tale deposito, la banca informa l’importatore dell’avvenuta comunicazione alla Banca della Repubblica, e gli rilascia un numero di identificazione per ciascuna operazione di indebitamento esterno.&lt;br /&gt;E’ possibile ottenere successive proroghe, attraverso la compilazione ed il deposito di un nuovo formulario con le modalità sopraccitate. In altre parole, una operazione di indebitamento esterno può essere ulteriormente prorrogata per periodi successivi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. DIRITTO DEL LAVORO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.1 Contratto di lavoro e contratto di prestazione di servizi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una delle questioni fondamentali che si trova a dover risolvere l’imprenditore è senz’altro quella di utilizzare il miglior strumento giuridico per assumere lavoratori e collaboratori.&lt;br /&gt;Il contratto di lavoro si caratterizza, anche nell’ordinamento colombiano, per alcuni elementi essenziali ed indispensabili, tra cui essenzialmente il pagamento di un salario (il cui ammontare minimo è definito per Legge), il rapporto gerarchico tra lavoratore e datore di lavoro e, soprattutto, la subordinazione. Quest’ultimo elemento, che è quello caratterizzante, significa che il lavoratore non è autonomo, nel senso che gli vengono attribuite mansioni specifiche che è tenuto a adempiere. La subordinazione implica, tra l’altro, un orario fisso di lavoro da rispettare salvo condizioni eccezionali, così come pure il fatto che il lavoratore ha normalmente una sede fissa di lavoro (l’ufficio) dal quale non si muove se non specificamente autorizzato. Nella prassi in Colombia, il contratto di lavoro è utilizzato nel caso di lavoratori non qualificati, con scarso bagaglio educativo o scientifico. Per le ragioni suddette, essendo il lavoratore chiaramente un “soggetto debole”, l’ordinamento colombiano lo “protegge” attraverso tutta una serie di norme quali quelle sul trattamento di fine rapporto, sui licenziamenti senza giusta causa, sulle vacanze retribuite e/o obbligatorie, sul salario minimo, etc.&lt;br /&gt;Viceversa, nel “mare magnum” della prestazione di servizi rientrano tutti i contratti che si impiegano tra due soggetti formalmente autonomi, senza che sussista alcuna subordinazione, per lo svolgimento di attività da parte di lavoratori, diciamo così, “qualificati” (economisti, linguisti, professionisti in genere, etc.).&lt;br /&gt;La disciplina dei due tipi di contratto è molto diversa. Nel contratto di lavoro si può stipulare un periodo di prova, il salario minimo è imposto e soprattutto sono a carico del datore di lavoro tutte le prestazioni pensionistiche e della Salute che aggravano il costo del lavoro di un fattore, in Colombia, pari a circa 1,6. In altre parole, se entrano nelle tasche del lavoratore 1.000.000.-pesos, escono da quelle dell’impresa circa 1.600.000.-pesos. Viceversa, nel contratto di prestazione di servizi, l’impresa paga un ammontare definito ed il prestatore si fa carico di pagare con quella somma tutti i contributi come per Legge. Per questa ragione, nel caso che il datore opti per stipulare contratti di servizi, gli interessati dovranno prendere contatto con un contabile/fiscalista per mettersi in regola, ma all’imprenditore solo corrisponde prendere visione di un documento che attesti le affiliazioni ed i pagamenti e niente più. E’ naturale che tale soluzione trae d’impaccio l’imprenditore da qualsivoglia responsabilità, se non quella di pagare il corrispettivo mensile, e pertanto è – va da sé – la forma di contrattare preferita e preferibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.2 Alcuni aspetti rilevanti del contratto di lavoro &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.2.1 Salario minimo e fattore prestazionale&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il solario mensile minimo previsto dalla Legge colombiana per l’anno 2011 è pari a 535.000 pesos colombiani.&lt;br /&gt;Se il lavoratore riceve un salario che non supera i due SMLV (salario minimo legale vigente), il datore di lavoro dovrà pagare anche il cosiddetto sussisidio di trasporto, il cui ammontare è pari a 61.500 pesos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.2.2 Contratti di lavoro a tempo e periodi di prova&lt;br /&gt;E’ possibile ( e si verifica nella pratica) stipulare contratti di lavoro a tempo determinato. La Legge non prevede un periodo minimo e pertanto si potranno firmare contratti di lavoro, per esempio di 4 o 6 mesi (in questi casi il contratto si intitolerà “CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN ANO”) o per periodi più lunghi.&lt;br /&gt;La legge colombiana prevede la possibilità di inserire nel contratto un periodo di prova, nel quale le parti possono recedere liberamente dal contratto. Detto periodo non può eccedere i due mesi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.2.3. Ferie retribuite&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il tema delle ferie retribuite è disciplinato dalla Legge colombiana, indipendentemente dalle pattuizioni contrattuali. Ai sensi dell’articolo 186 del Codice del Lavoro, i lavoratori che abbiano prestato i propri servizi per un anno hanno diritto a quindici giorni abili consecutivi di vacanze remunerate. Nel caso che il contratto sia stato stipulato per una durata inferiore, il numero di giorni di ferie si calcola proporzionalmente.&lt;br /&gt;La vigente normativa gius-lavoristica colombina prevede poi almeno due possibilità per il lavoratore che non sfrutti i giorni di ferie garantiti dalla Legge: 1) può accumularli per periodi successivi, oppure 2) le ferie non godute vengono retribuite al lavoratore attraverso modalità di calcolo stabilite dalla Legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.2.4 Indennità per licenziamento senza giusta causa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In caso che il datore di lavoro dia per terminato il contratto di lavoro senza giusta ch ricorra una giusta causa di Legge, il lavoratore ha diritto ad un indennità.&lt;br /&gt;Se il contratto di lavoro è stato stabilito a termine fisso, l’indennità sarà pari al salrio che avrebbe percepito il lavoratore nel tempo fino alla naturale scadenza del contratto.&lt;br /&gt;In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’indennità si calcola nella seguente maniera:&lt;br /&gt;- Ai lavoratori che percepiscono meno di 10 Salari Minimi:&lt;br /&gt;1) Se il lavoratore ha meno di un anno di servizio continuo, 30 giorni di salario;&lt;br /&gt;2) Se il lavoratore vanta uno o più anni di servizio continuo, 30 giorni di salario ed, inoltre, 20 giorni di salario per ogni anno successivo al primo, in proporzione se l’anno non è completo;&lt;br /&gt;- Al lavoratori che percepiscono 10 o più Salari Minimi&lt;br /&gt;1) Se il lavoratore ha meno di un anno di servizio continuo, 20 giorni di salario;&lt;br /&gt;2) Se il lavoratore vanta uno o più anni di servizio continuo, 20 giorni di salalrio ed inoltre 15 giorni di salario per ogni anno successivo al primo, in proporzione se l’anno non è completo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. PROPRIETA’ INDUSTRIALE E MARCHI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5.1. Marchi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5.1.1. Concetto e protezione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il marchio è considerato in Colombia un segno distintivo che serve al commercio per identificare i prodotti o servizi offerti da un imprenditore nel mercato. Si registra per prodotti specifici contenuti nella classificazione internazionale di Nizza, applicabile nel paese.&lt;br /&gt;I registri sono necessari per poter contare con un titolo di proprietà intellettuale sul marchio, che concede al titolare il diritto di impedire che terze persone producano o commercializzino i prodotti con il marchio senza il consenso o un accordo previo con il titolare. La Legge contempla azioni giudiziali efficaci e rapide per la tutela dei marchi ed includono la possibilità di richidere danni e pregiudizi contro coloro che violino il diritto di esclusiva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5.1.2 Documenti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Per procedere alla registrazione di un marchio in Colombia sono necessari i seguenti documenti:&lt;br /&gt;1) Procura a favore di un avvocato per ciascun marchio che si intende registrare;&lt;br /&gt;2) Se il titolare del marchio è una società, i documenti che accreditano l’esistenza o la rappresentanza legale della stessa. Il titolare del marchio può essere anche una persona fisica.&lt;br /&gt;3) Se il marchio è figurativo o misto (espressioni e  disegni  o logo) tre riproduzioni o modelli finali di ciascuna figura, in quadro di dimensioni pari a 12 cm. X 12 cm. Se il marchio consiste solo in parole, questo requisito non è richiesto.&lt;br /&gt;4) Pagamento della tassa presso la Superintendencia de Industria y Commercio, pari circa 700.000 pesos colombiani.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il procedimento di registro in Colombia di un marchio, fino all’ottenimento del titolo di proprietà industriale, dura un tempo che oscilla tre i sei mesi e l’anno, a seconda che vengano o meno formulate opposizioni da parte di terzi.&lt;br /&gt;5.2. Disegni industriali&lt;br /&gt;5.2.1. Concetto e protezione&lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;Il disegno industriale è qualsivoglia forma esterna, bi o tridimensionale che si incoropora in un prodotto industriale o di artigianato per dargli un apparenza speciale, senza che ne cambi la funzione o la finalità e serva come modello per la sua fabbricazione. Allo stesso modo dei marchi, si registra in una classe speciale prevista, in questo caso dall’Accordo di Locarno.&lt;br /&gt;La registrazione attribuisce gli stessi diritti che discendono dalla registrazione di un marchio.&lt;br /&gt;Per procedere alle registrazione di un disegno industriale in Colombia sono necessari i seguenti documenti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Deposito della richiesta presso la Superintendencia de Industria y Comercio, nel rispetto delle forme e della sostanza contenute nella Legge;&lt;br /&gt;2) Procura a favore di un avvocato per ciascun disegno che si intende registrare;&lt;br /&gt;3) I documenti che accreditano l’esistenza e la rappresentanza legale della stessa;&lt;br /&gt;4) Rappresentazione grafica del disegno, incluse viste ortogonali (superiore, inferiore, frontale, posteriore, laterale destra e sinistra, assieme alla prospettiva generale o d’assieme dell’oggetto o isonometria, i tagli  e le fotografie che siano necessarie).&lt;br /&gt;I grafici dovranno essere realizzati tecnicamente, in carta formato ufficio, con tinta indelebile nera e numerate consecutivamente.&lt;br /&gt;Agli effetti della pubblicazione della Gazzetta della Proprietà Industriale, oltre alle rappresentazioni grafiche menzionate devono presentarsi due esemplari o modelli finali di dimensioni uno di 12X12 cm e uno di 6X6 cm, che possono essere riprodotti via scanner od essere digitalizzati.&lt;br /&gt;5) Pagamento della tassa amministrativa da accreditare presso la Superintendencia de Industria y Comercio, pari a 550.000 pesos Colombiani.&lt;br /&gt;Il procedimento di registro in Colombia di un disegno, fin oall’ottenimento del titolo di proprietà industriale, dura un tempo che oscilla tra i cinque mesi e l’anno, a seconda che vengano o meno formulate opposizioni da parte di terzi.&lt;br /&gt;5.3. Registri Sanitari&lt;br /&gt;Uno dei più importanti passaggi burocratici richiesti in Colombia per la commercializzazione di determinati prodotti, come ad esempio alimenti, bevande alcoliche, cosmetici, tra gli altri, è quello di richiedere per ciascun prodotto il relativo Registro Sanitario, ovverosia in sostanza il permesso di commercializzazione.&lt;br /&gt;Per ogni tipo di prodotto è previsto un regime legale leggermente differente.&lt;br /&gt;Il titolare del registro sanitario deve essere il produttore nel Paese di origine o avere un’autorizzazione di tale produttore per ottenere in Colombia tali permessi.&lt;br /&gt;Tutti i documenti provenienti dall’estero devono essere autenticati ed “apostillati “, eventualmente tradotti in lingua spagnola e non possono essere più risalenti di un anno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. DIRITTO DEI CONTRATTI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6.1. Generalità e costumi commerciali locali&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La tradizione giuridica colombiana è quella del diritto romano. Pertanto – sebbene ad esempio siano suddivisi i contratti civili da quelli commerciali, che trovano rispettivamente le sue fonti nel Codice Civile e nel Codice di Commercio – l’operatore italiano non trova difficoltà nel ritrovare figure contrattuali “nostrane”: mandato, compravendita, agenzia, comodato, etc..&lt;br /&gt;Ciononostante vi sono ovviamente differenze. Di sicuro interesse è il contratto di corretaje, simile alla nostra mediazione, che non richiede sempre iscrizione in apposito albo.&lt;br /&gt;Nell’ordinamento colombiano, poi, il contratto di affiliazione commerciale (Franchising) è atipico, nel senso che non esiste una disciplina nei Codici o in leggi separate. Tuttavia, il contratto è utilizzato nel Paese, ove si lascia ampio spazio, all’autonomia contrattuale, sempre che non sia contraria a norme imperative. Sebbene sia un contratto privato, può essere in alcuni casi soggetto a registrazione, essenzialmente presso l’Istituto Colombiano di Commercio Estero – INCOMEX – o la Superentendencia de Industria y Comercio.&lt;br /&gt;Quanto alla forma, di prassi i contratti colombiani sono molto compatti e non sempre chiarissimi, data la particolare forma di redazione.&lt;br /&gt;Per provare la legale esistenza di una società, così come per verificare i poteri statutari degli amministratori, è sufficiente richiedere ad un costo contenuto un Certificato di Esistenza e Rappresentanza legale, emesso dalla Camera di Commercio competente.&lt;br /&gt;6.2. Particolarità&lt;br /&gt;Quanto alle particolarità, è senza dubbio interessante annotare che un contratto in Colombia, sempre e quando rispetti i requisiti prescritti dal Codice di Procedura Civile, può essere considerato dal Giudice un titolo esecutivo.&lt;br /&gt;Non è poi richiesta la doppia sottoscrizione, come nei contratti italiani.&lt;br /&gt;Quanto ai contratti d’affitto, la legge colombiana stabilisce un calmiere ai prezzi, che deve essere tenuto in considerazione quando si trattano clausole relative al corrispettivo.&lt;br /&gt;Vale poi annotare che i contratti con lo Stato hanno una disciplina separata, contenuta essenzialmente nella vecchia Legge 80, oggi Legge 1150 del 2007. Nei contratti “statali”, si rinvengono grandi particolarità, come per esempio le cosiddette “clausole esorbitanti”, che offrono all’Amministrazione Statale strumenti imperativi per fare rispettare gli obblighi o financo “uscire” da un contratto, ove naturalmente ne ricorrano i presupposti di legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6.3 Clausole per la soluzione dei conflitti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nei contratti internazionali tra privati,, si pone sempre la questione della risoluzione dei conflitti. Anzitutto, deve rilevarsi che per aprire un processo ordinario in Colombia, è necessario previamente esperire la cosiddetta “conciliazione obbligatoria”, che è requisito di procedibilità dell’azione.&lt;br /&gt;Detto questo, per facilitare un accordo tra le parti quanto alle clausole arbitrali o di proroga della competenza, potrebbe essere utile – per mutua sicurezza – prevedere un meccanismo transattivo privato previo, davanti alla nostra camera di commercio. Si specifica che la CCI  non è abilitata per conciliare o transigere giudizialmente o extragiudizialmente, ma può essere un foro di fiducia reciproca per portare le Parti a risolvere privatamente un eventuale conflitto che nasca. A tale proposito, proponiamo un modello di clausola del seguente tenore:&lt;br /&gt;ARTICOLO xx) Clausola compromissoria&lt;br /&gt;xx.1 In caso sorgano divergenze relative al presente contratto, le parti si impegnano a cercare di risolvere per mezzo dei buoni uffici prestati dalla Camera di Commercio italiana per la Colombia, ubicada nella città di Bogotà, D.C. Detta associazione binazionale riconosciuta, non essendo un Tribunale di Arbitrato o Conciliziano autorizzato in Colombia presenterà la propria mediazione solo ed esclusivamente affinchè  le parti addivengano ad un accordo tra di loro, e lo formalizzeranno, in caso di successo, per mezzo di scrittura pubblica o privata autenticata presso Notaio…&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-3504915652417785651?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/3504915652417785651/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/12/fare-affari-in-colombia.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/3504915652417785651'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/3504915652417785651'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/12/fare-affari-in-colombia.html' title='FARE AFFARI IN COLOMBIA'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-3520977226256945833</id><published>2011-12-28T15:21:00.000Z</published><updated>2011-12-28T15:21:34.037Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>FONDI B.E.I.</title><content type='html'>Fondi bei&lt;br /&gt;I vantaggi: tassi, risparmio d’imposta e possibilità di cumulo&lt;br /&gt;Fondi Bei si candidano come una delle poche opportunità per le imprese di ottenere finanziamenti a medio-lungo termine. La crisi di liquidità che ha investito tutto il sistema bancario negli ultimi tempi, pone in seria difficoltà le imprese che intendono accedere a finanziamenti per esigenze di liquidità oppure per finanziare nuovi investimenti. Visto che le modalità di accesso ai finanziamenti sono cambiate radicalmente, diventa sempre più difficile accedere a quelli bancari ordinari, da qui la necessità per le imprese di individuare finanziamenti su canali non ordinari, che permettano loro do poter ottenere liquidità. A tal proposito i finanziamenti erogati con provvista Bei si prestano per attenuare questa situazione, la pratica è soggetta a istruttoria bancaria normale, ma la provvista è disponibile presso le banche convenzionate. La Bei, Banca europea degli investimenti, gode del massimo rating sui mercati dei capitali, sui quali può dunque raccogliere fondi a condizioni favorevoli, condizioni che poi trasmette al beneficiari dei suoi prestiti, in particolare alle pmi attraverso le banche intermediarie.&lt;br /&gt; Possibilità di ottenere il finanziamento, tassi di interesse più bassi rispetto a quelli ordinari, risparmio dell’imposta sostitutiva dello 0,25% che grava sui finanziamenti, finanziamento concesso fino al 100% dell’investimento o delle esigenze di liquidità per quanto riguarda le pmi, possibilità di cumulare il finanziamento con altre agevolazioni: sono i principali vantaggi per le aziende che decidono di richiedere un finanziamento con la provvista Bei.&lt;br /&gt; I prestiti complessivi della Bei nel 2010 hanno raggiunto 72 miliardi di euro, di cui 63 miliardi diretti all’interno dell’Ue e 9 miliardi al di fuori dell’Unione, favorendo circa 460 grandi progetti. E’ un andamento che denota il progressivo rientro sui livelli di finanziamento pre-crisi e l’adeguamento delle operazioni della Banca al nuovo contesto economico. La Bei ha continuato ad apportare un contributo essenziale alla ripresa europea e ha completato un pacchetto di sostegno supplementare da 61 miliardi di euro nel corso dell’ultimo triennio, ovvero 11 miliardi di euro in più di quanto inizialmente previsto. Le principali beneficiarie di questo sforzo eccezionale sono state le piccole e medie imprese alle quali, nei periodi di crisi economica, l’accesso ai finanziamenti risulta particolarmente difficile, e le regioni europee meno sviluppate dell’Europa. Negli ultimi tre anni, circa 160 mila pmi hanno beneficiato delle risorse della Bei insieme e 430 progetti situati nelle zone svantaggiate dell’Europa.&lt;br /&gt; Chi e cosa finanzia la Bei. Con i fondi messi a disposizione dalla Bei possono accedere ai finanziamenti le piccole e medie imprese di tutti i settori di attività, per quanto riguarda la realizzazione di nuovi investimenti e attività di incremento del capitale circolante. Invece, i soggetti privati di qualsiasi dimensioni e gli enti pubblici possono presentare progetti nel campo dell’energia, dell’ambiente, della ricerca, dello sviluppo e del capitale umano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; I prestiti pmi rappresentano lo strumento attraverso il quale la Bei eroga alle piccole e medie imprese tramite il sistema bancario. Le condizioni di finanziamento alle Pmi, il tasso di interesse, preammortamento e ammortamento, vengono determinati dall’intermediario finanziario e possono variare da soggetto a soggetto. La durata deve essere compresa tra 5 e 12 anni, il finanziamento fino al 100% dei costi del progetto o 12,5 milioni di euro. Per ottenere un finanziamento Bei. I costi finanziabili possono comprendere: studi preliminari, immobilizzazioni materiali (acquisto o costruzione immobili, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ecc.), costi per immobilizzazioni, a titolo esemplificativo citiamo le spese di ricerca e sviluppo (costo personale dipendente impiegato nel progetto di ricerca, consulenze esterne, materiali ecc), spese per l’acquisizione/creazione di reti distributive sui mercati italiano e Ue o di marchi commerciali e spese legate ad operazioni straordinarie, quali acquisizioni/fusioni di imprese, ma solo se motivate dalle necessità legate al ricambio generazionale e alla trasmissione societaria. In linea di principio, resta escluso l’acquisto di terreni, a meno che non sia vitale per l’investimento in questione, ma è completamente escluso l’acquisto di terreni agricoli. E’ possibile inoltre finanziare la necessità di capitale circolante legata alla normale attività produttiva e commerciale dell’impresa, ivi inclusi i costi per le materie prime e gli altri materiali necessari alla produzione, forza lavoro, scorte e spese di gestione, finanziamento di crediti commerciali e da vendite a utenti non finali. Tali operazioni dovranno essre intese come equilibrata risposta alla nacassità permanente di capitale circolante dell’impresa, indipendentemente dalla sue oscillazioni cicliche. L’investimento in scorte andrà verificato tramite la sussistenza di un’entità di volumi d’affari coerente.&lt;br /&gt; Prestiti Midcap. Si tratta dei finanziamenti erogati alle società Midcap, vale a dire imprese con più di 250 e massimo 3 mila dipendenti a tempo pieno, a livello consolidato e con riferimento alla data di inizio del progetto. Su tutto il territorio italiano è possibile finanziare investimenti relativi a ricerca, sviluppo e innovazione, investimenti innovativi a valle (prodotti e processi), istruzione e formazione, nonché interventi nel capo della sanità, della qualità della vita e dell’ambiente, risparmio ed efficienza energetici. Solo per i progetti situati nelle regioni convergenza, vale a dire Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, possono essere finanziati anche investimenti in capacità produttiva per eliminare colli di bottigliao per far fronte all’aumento della domanda, sviluppo o razionalizzazione di attività economiche. I progetti eleggibili non dovranno avere un costo totale inferiore a 6 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. L’intervento della banca non potrà superare il 50% del costo totale di ogni progetto.&lt;br /&gt; Coesione e convergenza. Sono i finanziamenti dedicati allo sviluppo nelle regioni di convergenza e nelle regioni gradualmente uscenti o entranti in tale categoria. In Italia sono aree di convergenza: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. “Uscente” è la Basilicata, “entrante” la Sardegna.&lt;br /&gt; Sostenibilità ambientale. Si tratta degli interventi dedicati a iniziative nell’ambito del cambiamento climatico, sviluppo sostenibile e benessere sociale. Attraverso questo la riduzione degli effetti legati al cambiamento climatico, la promozione della gestione dei rifiuti e dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, il miglioramento dell’ambiente urbano, la diminuzione dell’inquinamento, la tutela della biodiversità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I vantaggi&lt;br /&gt; Maggiore possibilità di ottenere il finanziamento rispetto a un finanziamento ordinario&lt;br /&gt; Tassi di interessi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato (una riduzione dello spread di almeno 0,20 punti percentuali rispetto alle condizioni normalmente praticate dalle banche)&lt;br /&gt; Risparmio dell’imposta sostitutiva dello 0,25% che grava sui finanziamenti oltre i 18 mesi&lt;br /&gt; Possibilità di scegliere tra tasso variabile o fisso anche su durate più lunghe&lt;br /&gt; Il finanziamento erogato alle piccole medie imprese può arrivare al 100% del costo del progetto, per un importo massimo di euro 12,5 millioni&lt;br /&gt; Il finanziamento erogato a soggetti che non siano piccole medie imprese può operare sul 50% del costo del progetto, per un importo massimo di euro 12,5 milioni&lt;br /&gt; Durata del finanziamento può arrivare fino a 15 anni, in generale 5/7 anni per ricerca e sviluppo, 12 anni per le PMI, 15 anni per energia e ambiente, 20-25 anni per infrastrutture e capitale umano&lt;br /&gt; Possibilità di cumulare il finanziamento Bei con altri finanziamenti o aiuti comunitari, nel limite del 70% del costo del progetto.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-3520977226256945833?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/3520977226256945833/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/12/fondi-bei.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/3520977226256945833'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/3520977226256945833'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/12/fondi-bei.html' title='FONDI B.E.I.'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-2849006836657563223</id><published>2011-11-08T11:02:00.001Z</published><updated>2011-11-08T11:02:35.111Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>FINANZIAMENTI FOTOVOLTAICO DEI COMUNI PER LO SPORT</title><content type='html'>Gli enti locali possono contare su finanziamenti chirografari per l’installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli impianti sportivi.&lt;br /&gt;Beneficiari del finanziamento possono essere anche le imprese private che effettuano l’intervento sopra l’impianto sportivo se hanno la gestione delle strutture.&lt;br /&gt;Diventano pertanto possibili operazioni di piccolo project nelle quali l’ente che ha vincoli per il patto di stabilità e deve togliere l’eternit dal tetto di un edificio pubblico lascia quest’ultimo a disposizione della società che lo gestisce.&lt;br /&gt;La stessa si impegna a smaltire l’amianto senza costi per il comune e rifà il tetto con la copertura idonea per il fotovoltaico, godendo poi dei proventi del conto energia.&lt;br /&gt;L’operazione che può essere finanziata da parte dell’Istituto di credito sportivo senza ipoteca, che sarebbe difficile da  gestire considerando che l’immobile è del comune e il debito del privato. &lt;br /&gt;Gli spread possono andare da 2,65 al 2,90. L’operazione, può essere assistita solo da cessione del credito del Gestore dei servizi elettrici spa a valere sull’assegnazione delle tariffe. In questo caso, a garanzia del finanziamento è richiesta la cessione irrevocabile pro solvendo dell’intero credito derivante dalla concessione calcolato sulle tariffe incentivanti e dai proventi della vendita di energia elettrica a terzi, debitamente notificati e accettati dal Gse, versati sul conto corrente appositamente dedicato, aperto dall’istituto finanziatore presso un primario Istituto di credito e vincolato a garanzia delle restituzione del finanziamento.&lt;br /&gt;Solo per i mutui superiori a 350 mila euro, ad integrazione della cessione del credito Gse, a giudizio dell’istituto e in relazione alle valutazioni di merito creditizio, possono essere richieste ulteriori garanzie in relazione all’ammontare e alle caratteristiche del finanziamento.&lt;br /&gt;Le garanzie possono essere richieste anche in caso di preammortamento del mutuo. Il rimborso del mutuo avviene con il pagamento periodico di rate, comprensive di quota capitale e interessi, secondo un piano d’ammortamento a tasso fisso o variabile.&lt;br /&gt;Nel periodo di preammortamento il tasso è comunque variabile prendendo come riferimento l’Euribor a sei mesi aumentato di uno spread minimo di 2,70%. Sono finanziabili al 100% le spese sostenute per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile purché inseriti all’interno dell’impianto sportivo e o adeguati alle esigenze energetiche dell’impianto sportivo, l’eventuale acquisto del terreno su cui posizionare l’impianto, le opere murarie connesse con l’impianto, la progettazione, gli studi di fattibilità e consulenza, audit energetico purché connessi all’investimento e i costi assicurativi. Il piano finanziario può arrivare a 20 anni. I mutui possono essere assistiti da contributo interessi nella misura del 20% qualora venga fatta nell’ambito di protocollo d’intesa o convenzioni con Regioni, Province, Capoluoghi di Regione e di Provincia.&lt;br /&gt;Ci proponiamo per fornirvi assistenza nella redazione dei progetti e nella domanda di mutuo.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-2849006836657563223?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/2849006836657563223/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/11/finanziamenti-fotovoltaico-dei-comuni.html#comment-form' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/2849006836657563223'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/2849006836657563223'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/11/finanziamenti-fotovoltaico-dei-comuni.html' title='FINANZIAMENTI FOTOVOLTAICO DEI COMUNI PER LO SPORT'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-7531609953700235131</id><published>2011-11-02T14:18:00.001Z</published><updated>2011-11-02T14:18:48.303Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>FONTI RINNOVABILI AIUTI AI COMUNI</title><content type='html'>Fonti rinnovabili, aiuti ai comuni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; E’ operativo il Fondo europeo che finanzia l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, lanciato da Commissione europea, Banca europea per gli investimenti, Cassa depositi e prestiti e Deutsche bank. L’accesso al fondo è riservato a enti locali, utilities, Energy service companies (Esco), operatori di trasporto pubblico, associazioni di social housing operanti in tutta Europa e, quindi, anche su tutto il territorio nazionale.&lt;br /&gt; Il Fondo viene incontro alla forte richiesta degli enti pubblici di finanziamenti per investire in efficienza energetica. Il target del fondo è 800 milioni di euro, che sarà raggiunto grazie all’apporto di investitori esterni rispetto ai promotori che ne hanno versati inizialmente 265 milioni.&lt;br /&gt;  Finanziabili progetti di investimento fino a 25 milioni di euro. Il fondo interviene a favore di progetti di investimento compresi in un range tra 5 milioni di euro e 25 milioni di euro. Interviene a sostegno di progetti nel campo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia. Il fondo si traduce in finanziamenti che possono avere durata fino a 15 anni.&lt;br /&gt; Quali progetti possono essere finanziati. Sono finanziabili investimenti per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili integrati in edifici pubblici e privati, nonché l’applicazione a questi edifici di soluzioni di efficienza energetica anche basate su tecnologie Ict. Possono anche essere finanziati investimenti per la micro-cogenerazione e la creazione di reti per il riscaldamento/raffreddamento.&lt;br /&gt; Sono ammissibili anche interventi per infrastrutture locali, quali per esempio installazione di impianti di illuminazione efficiente anche per il traffico stradale, soluzioni per l’immagazzinamento dell’energia, investimenti in efficienza e fonti rinnovabili che utilizzino le tecnologie più avanzate. Non vengono trascurati neanche progetti per l’introduzione di trasporti urbani puliti che consentano la sostituzione di mezzi che utilizzano carburanti inquinanti tradizionali con carburanti alternativi quali energia elettrica e idrogeno. Per accedere al finanziamento, tutti i progetti devono garantire un risparmio di CO2 pari ad almeno il 20%.&lt;br /&gt; Come si accede al fondo &lt;br /&gt; Il primo passo per l’accesso al fondo è quello di presentare un progetto di investimento direttamente alla Deutsche bank, il gestore del fondo. A seguito della presentazione del progetto, il gestore effettua una pre-analisi sull’ammissibilità dell’investimento in base ai criteri generali stabiliti dal fondo. In caso di esito positivo, l’ente passa alla presentazione del progetto dettagliato, che comprende anche proiezioni economico-finanziarie e dettagli tecnici. Se anche questa fase risulta positiva, la pratica passa alla Commissione centrale del fondo per l’approvazione e la successiva formalizzazione del finanziamento.&lt;br /&gt;Per informazioni e assistenza siamo a Vostra disposizione&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-7531609953700235131?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/7531609953700235131/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/11/fonti-rinnovabili-aiuti-ai-comuni.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/7531609953700235131'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/7531609953700235131'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/11/fonti-rinnovabili-aiuti-ai-comuni.html' title='FONTI RINNOVABILI AIUTI AI COMUNI'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-2227813327271274677</id><published>2011-11-02T12:58:00.001Z</published><updated>2011-11-02T12:58:58.442Z</updated><title type='text'>formspring.me</title><content type='html'>BUSINESS &lt;a href="http://formspring.me/russobo" target="_blank"&gt;http://formspring.me/russobo&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-2227813327271274677?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/2227813327271274677/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/11/formspringme.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/2227813327271274677'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/2227813327271274677'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/11/formspringme.html' title='formspring.me'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-5683805114599961786</id><published>2011-10-09T16:29:00.001Z</published><updated>2011-10-09T16:29:25.266Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>FOCUS BRASILE</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.robertorusso.it/doc/000373.pdf"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-5683805114599961786?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/5683805114599961786/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/10/focus-brasile.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/5683805114599961786'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/5683805114599961786'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/10/focus-brasile.html' title='FOCUS BRASILE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-4969485478421834065</id><published>2011-10-09T16:28:00.001Z</published><updated>2011-10-09T16:31:38.038Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>INVESTIRE IN CARINZIA E SVIZZERA</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.robertorusso.it/doc/000374.pdf"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-4969485478421834065?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/4969485478421834065/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/10/investire-in-carinazia-e-svizzera.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/4969485478421834065'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/4969485478421834065'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/10/investire-in-carinazia-e-svizzera.html' title='INVESTIRE IN CARINZIA E SVIZZERA'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total><georss:featurename>Bologna, Italia</georss:featurename><georss:point>44.4941903 11.346518500000002</georss:point><georss:box>44.4266073 11.244474500000003 44.5617733 11.448562500000001</georss:box></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-1164525118203504804</id><published>2011-10-09T14:52:00.000Z</published><updated>2011-10-09T14:52:36.404Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>PROGETTO IL FEDERALISMO FISCALE E LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ALLA LUCE DELLA LEGGE 148/2011</title><content type='html'>IL  DECRETO SUL FEDERALISMO FISCALE&lt;br /&gt;Il nuovo provvedimento in materia di federali¬smo fiscale municipale contiene alcune importanti disposizioni dirette a raffor¬zare la capacità di gestione delle entrate comunali, non¬ché a incentivare la parteci¬pazione dei Comuni all’atti¬vità di accertamento tribu¬tario.&lt;br /&gt; A tal fine è assicura¬to al Comune interessato il maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili finora non dichia¬rati in catasto ed è elevata al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai Co¬muni ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Dl 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2005. &lt;br /&gt;La quota del 50%, in particolare, è attri¬buita in via provvisoria an¬che in relazione alle som¬me riscosse a titolo non de¬finitivo.&lt;br /&gt; È rinviato, invece, a un Dm Economia la deter¬minazione delle modalità di recupero delle somme at¬tribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque ti¬tolo.&lt;br /&gt;Ai singoli Comuni, inoltre, è garantito l’accesso, se¬condo le modalità da stabi¬lire con provvedimento del direttore dell’Agenzia del¬le entrate d’intesa con la Conferenza Stato - Città e Autonomie locali, ai dati contenuti nell’anagrafe tri¬butaria relativi:&lt;br /&gt;a) ai contratti di locazio¬ne nonché a ogni altra in¬formazione riguardante il possesso o la detenzione  degli immobili ubicati nel proprio territorio;&lt;br /&gt;b) alla somministrazione di energia elettrica, di servi¬zi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;&lt;br /&gt;c) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel pro¬prio territorio;&lt;br /&gt;d) ai soggetti che eserci¬tano nello stesso un’attivi¬tà di lavoro autonomo o di impresa.&lt;br /&gt;Ai Comuni è altresì assicu¬rato l’accesso a qualsiasi al¬tra banca dati pubblica, li-mitatamente a immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel Comune, che possa essere rilevante per il controllo dell’evasione erariale o di tributi locali. &lt;br /&gt;Anche in que¬sto caso, le modalità di ac¬cesso dovranno essere sta¬bilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con la Conferenza Stato - Città e autonomie locali.&lt;br /&gt; Per ga¬rantire il raggiungimento ottimale dei suindicati obiettivi è disciplinato che dovrà essere integrato il si¬stema informativo della fi¬scalità nazionale, d’intesa con l’Anci, con i dati relati¬vi alla fiscalità locale; il tut¬to per assicurare ai Comu¬ni i dati, le informazioni e i servizi necessari alla gestio¬ne dei nuovi tributi concer¬nenti l’imposta municipale propria e quella seconda¬ria.&lt;br /&gt;Il sistema informativo della fiscalità dovrà assicurare&lt;br /&gt;comunque l’interscambio dei dati relativi all’effetti¬vo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, al¬le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contrat¬ti di locazione e ai contratti di somministrazione.&lt;br /&gt;Il sistema integrato di pre¬visioni dirette al contrasto dell’evasione ed elusione tributaria, infine, si comple¬ta con la previsione, a de¬correre dal 1˚ aprile 2011, che gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell’Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consi¬stenza o di destinazione dei medesimi previsti, ri¬spettivamente, dagli artico¬li 28 e 20 del Rdl 652/1939 convertito, con modifica¬zioni, dalla legge &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1249/1939, sono quadrupli¬cati; il 75% dell’importo delle sanzioni così irroga¬te, peraltro, dovrà essere devoluto al Comune ove è ubicato l’immobile interes¬sato.&lt;br /&gt;PARTECIPAZIONE  I Comuni possono parteci¬pare all’accertamento fisca¬le direttamente o anche at¬traverso società ed enti par¬tecipati appositamente inca¬ricati per le attività di sup¬porto ai controlli fiscali sui tributi comunali. In altri ter¬mini, nei casi in cui il Co¬mune non disponga della necessaria struttura per atti¬vare le attività di controllo tributario, ovvero nei casi in cui si renda necessario affiancare le strutture già esistenti nelle attività ispet¬tive, è data loro possibilità di agire attraverso società o enti da essi partecipate, dotate delle necessarie pro¬fessionalità ed esperienze nel settore.&lt;br /&gt;I controlli fiscali ai quali i Comuni sono chiamati ad interagire con l’agenzia del¬le Entrate, riguardano i principali tributi erariali quali, a titolo esemplificati¬vo, l’imposta sui redditi, l’imposta sul valore aggiun¬to, l’imposta di registro e catastale. L’obiettivo è quello di scovare i valori imponibili sottratti al fisco, sia dall’evasore totale e sia da chi elude parte delle im¬poste erariali dichiarando una ricchezza imponibile minore di quella realizzata. In particolare, è possibile procedere alle verifiche fi¬scali utilizzando le banche dati del Comune relative ai tributi locali e alle prin¬cipali entrate patrimoniali, al fine di conoscere ad esempio:&lt;br /&gt;a) la situazione immobi¬liare  del contribuente (uni¬tà immobiliari possedute e utilizzate come prima casa, a disposizione ovvero per usi diversi) e il numero del¬le utenze attivate (a propo¬sito della tassa di smalti¬mento, del canone di occu¬pazione - passi carrabili - delle utenze idriche). Attra¬verso questo dato, ad esem¬pio, è possibile verificare indirettamente le unità im¬mobiliari in locazione o strumentali all’esercizio di attività professionali o in¬dustriali. Ancora, è possibi¬le individuare le unità im-mobiliari oggetto di condo¬no edilizio o quelle che non sono state mai dichiara¬te ai fini delle imposte era¬riali;&lt;br /&gt;b) la situazione redditua¬le dichiarata ai fini dell’ac¬cesso ai servizi dell’ente previa corresponsione di ta¬riffe agevolate;&lt;br /&gt;c) la dimora abituale del contribuente ai fini del cor¬retto recapito delle comuni-cazioni personali.&lt;br /&gt;Accanto alle informazioni tributarie disponibili dagli incroci dei dati presenti nel¬le banche dati dei diversi tributi locali, il Comune  può mettere a disposizione degli uffici delle imposte dirette e degli uffici provin¬ciali del territorio anche le notizie reperite nel corso di accessi, ispezioni e veri¬fiche presso i contribuenti come, ad esempio, in meri¬to alle residenze fittizie di persone fisiche e giuridi¬che, alle ristrutturazioni edilizie, agli immobili loca¬ti senza contratto e agli im¬mobili con utenze intestate a soggetti diversi dal pro¬prietario o dall’utilizzato¬re. Fondamentali, infine, possono essere le informa¬zioni elaborate dal Comu¬ne in fase di riscossione, riguardo alla correttezza dei codici fiscali e delle partite Iva rispetto ai dati anagrafici, alle intestazioni societarie, ovvero rispetto all’ubicazione effettiva e della residenza o della di¬mora abituale ovvero della sede legale. Altri dati pos¬sono essere forniti con ri¬guardo ai beni posseduti da società rispetto a eventuali azioni esecutive già intra¬prese.&lt;br /&gt;A ogni modo, le informa¬zioni finalizzate al recupe¬ro dell’evasione ed elusio¬ne tributaria devono esse¬re:&lt;br /&gt;a) elaborate in termini di segnalazioni struttura¬te, intendendosi per tali le posizioni soggettive ri¬guardo le quali sono rile¬vati e segnalati atti, fatti e negozi che in modo ine¬quivocabile e, quindi, sen¬za incertezza e necessità di ulteriori elaborazioni, evidenzino comportamen¬ti evasivi ed elusivi. A tal fine, costituiscono ogget¬to di comunicazione al¬l’agenzia delle Entrate il  nome e cognome, il codi¬ce fiscale o la partita Iva. Per i Comuni, inoltre, le situazioni sintomatiche dei fenomeni evasivi, deb¬bono riguardare l’econo¬mia sommersa e l’utilizzo del patrimonio immobilia¬re in evasione delle relati¬ve imposte;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) rappresentate in archi¬vi strutturati, con premi¬nente riferimento ai cespi¬ti immobiliari, già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali, quali Ici e Tarsu.&lt;br /&gt;È opportuno infine, sottoli¬neare che ai sensi del com¬ma 5, dell’articolo 18, del Dl 78/2010, la partecipa¬zione dei Comuni all’attivi¬tà di contrasto all’evasio¬ne è riferita, oltre che al¬l’accertamento fiscale, an¬che a quello contributivo.&lt;br /&gt;LE ATTIVITÀ  Ai fini della partecipazione dei Comuni all’accertamen¬to dei redditi delle persone fisiche, il Dpr 600/1973, ne disciplina all’articolo 44 la procedura. In partico¬lare, è previsto che l’agen¬zia delle Entrate metta a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi resi¬denti. Gli uffici dell’Agen¬zia delle entrate, prima del¬la emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’articolo 38, comma 4 e seguenti del medesimo Dpr n. 600, inviano una se-gnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei sog¬getti passivi.&lt;br /&gt;Il Comune di domicilio fi¬scale del contribuente, o il Consorzio al quale lo stes¬so partecipa, segnala all’uf¬ficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione de¬gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, indi¬cando dati, fatti ed elemen¬ti rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione at¬ta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, pos¬sono essere segnalati dal Comune anche nel caso di omissione della dichiara¬zione. Il Comune di domi¬cilio fiscale del contribuen¬te, con riferimento ai pre¬detti accertamenti, comuni¬ca, entro sessanta giorni da quello del ricevimento del¬la segnalazione, ogni ele¬mento in suo possesso utile alla determinazione del red¬dito complessivo. Il Comu¬ne per gli adempimenti ivi previsti può richiedere dati e notizie alle Amministra¬zioni ed Enti pubblici che hanno obbligo di risponde¬re gratuitamente.&lt;br /&gt;Per completezza, il richia¬mo all’articolo 38, comma 4 e seguenti, del Dpr 600/1973, di disciplina del¬l’accertamento sintetico, ha per oggetto l’attività del¬l’ufficio che integra il con¬trollo formale delle dichia¬razioni e che si basa su ele¬menti e circostanze di fatto certi, diretti a consentire di determinare sinteticamente il reddito complessivo net¬to del contribuente in rela¬zione al contenuto indutti¬vo di tali elementi e circo-stanze, quando il reddito complessivo netto accerta¬bile si discosta per almeno un quarto da quello dichia¬rato. Resta ferma per il con¬tribuente la facoltà di dimo¬strare, anche prima della notificazione dell’accerta¬mento, che il maggior red¬dito determinato o determi¬nabile sinteticamente è co¬stituito in tutto o in parte da redditi esenti o da reddi¬ti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità d itali redditi e la durata del loro possesso de¬vono risultare da idonea do¬cumentazione.&lt;br /&gt;LA VERIFICA  Con il comma 333 dell’arti¬colo 1 della legge Finanzia¬ria per il 2005, è ricono¬sciuta la possibilità agli En¬ti locali di richiedere al¬l’agenzia del Territorio del¬la provincia di appartenen¬za la revisione parziale del classamento delle unità im¬mobiliari di proprietà priva¬ta ubicate in microzone per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato in base al Dpr 138/1998 e il corrisponden¬te valore medio catastale ai fini dell’applicazione del¬l’Ici (rendita catastale cor¬rente) si discosti significati¬vamente dall’analogo rap¬porto concernente l’insie¬me delle microzone comu¬nali.&lt;br /&gt;Con il comma 336, dell’ar¬ticolo 1 della Finanziaria per il 2005, è stato altresì disciplinato che gli Enti lo¬cali, nel caso in cui accerti¬no la presenza di immobili di proprietà privata non di¬chiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, sono tenuti a ri¬chiedere ai titolari di diritti reali sulle unità immobilia¬ri interessate la presentazio¬ne delle richieste (debita¬mente documentate) di ag¬giornamento che devono essere redatte ai sensi del regolamento di cui al Dm Finanze 701/1994.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le predette unità immobi¬liari, devono essere indivi¬duate dai Comuni sulla ba¬se della constatazione di idonei elementi, quali, a ti¬tolo esemplificativo, quelli rinvenibili nell’archivio edilizio comunale, nell’ar¬chivio delle licenze com¬merciali comunali, ovvero verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali.&lt;br /&gt;In tale ambito, sono ogget¬to di trattazione a cura del¬l’Agenzia del Territorio, ri-spettivamente:&lt;br /&gt;a) le unità immobiliari private che sono state inte¬ressate da interventi edilizi che abbiano comportato la modifica permanente nella destinazione d’uso, ovvero un incremento stimabile al¬meno nel 15 per cento del precedente valore di merca¬to;&lt;br /&gt;b) le unità immobiliari private di nuova costruzio¬ne e non dichiarate in cata¬sto;&lt;br /&gt;c) le costruzioni che so¬no passate dalla categoria delle esenti a quelle sogget¬te a imposizione;&lt;br /&gt;d) le unità immobiliari private cui è attribuita la massima classe prevista per la categoria di apparte¬nenza, a eccezione degli in¬terventi edilizi sugli immo¬bili che giustifichino la mu¬tazione della categoria cata¬stale originaria in altra di maggior pregio (segnata¬mente per le abitazioni di tipo ultra-popolare e rurale alla presenza di ristruttura¬zioni, o riqualificazioni si¬gnificative). In ogni caso, sono fatti salvi i casi in cui sono applicabili le modali¬tà di classamento richiama¬te all’articolo 11, comma 2, del Dl 70/1988, converti¬to con modificazioni nella legge 154/1988.&lt;br /&gt;Devono, invece, ritenersi fuori dell’ambito di appli¬cazione delle attività di ac-certamento previste dal ci¬tato comma 336, sia i beni pubblici (in altre parole&lt;br /&gt;quei beni del demanio ne¬cessario e del demanio inci¬dentale che appartengono allo Stato ovvero agli Enti pubblici territoriali a titolo di proprietà pubblica) e sia le unità immobiliari che estranee alla casistica so¬pra esposta, presentano una rendita:&lt;br /&gt;a) non coerente con i cor¬renti valori immobiliari di mercato, a seguito di inter¬venute mutazioni del tessu¬to urbano ed edilizio che hanno prodotto una varia¬zione disomogenea degli stessi valori fra una microzona e quelle limitrofe;&lt;br /&gt;b) palesemente difforme da quell’attribuita a unità immobiliari limitrofe del tutto similari per consisten¬za, tipologia edilizia e meri¬to di posizione.&lt;br /&gt;In questi ultimi due casi, infatti, la rideterminazione della rendita delle unità im-mobiliari può essere opera¬ta con i procedimenti ecce¬zionali previsti rispettiva¬mente dall’articolo 1, com¬ma 335, della legge 311/2004, concernente la possibilità attribuita agli Enti locali di richiedere al¬l’agenzia del Territorio del¬la provincia di appartenen¬za la revisione parziale del classamento delle unità im¬mobiliari di proprietà priva¬ta ubicate in microzone per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato in¬dividuato in base al Dpr 138/1998 e il corrisponden¬te valore medio catastale ai fini dell’applicazione del¬l’Ici (rendita catastale cor¬rente) si discosti significati¬vamente dall’analogo rap¬porto concernente l’insie¬me delle microzone comu-nali.&lt;br /&gt;I CONTROLLI&lt;br /&gt;Sempre con lo scopo di conseguire una maggiore equità sul piano fiscale e, soprattutto, per contrastare fenomeni di elusione e/o evasione fiscale, è stata am-pliata la tipologia degli atti nei quali deve essere indi¬cato il numero di codice fiscale. In particolare, con il comma 332 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 è stato discipli¬nato l’obbligo della relati¬va menzione:&lt;br /&gt;a) nelle denunce di ini¬zio di attività presentate al¬lo sportello unico comuna¬le per l’edilizia, nei permes¬si di costruire e negli altri atti in materia edilizia, ade¬guando il disposto del de¬creto n. 605 del 1973 alle nuove norme in materia di edilizia;&lt;br /&gt;b) su tutti i contratti con¬cernenti l’erogazione dei servizi di pubblica utilità, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) estendendo la previsione ora vigente per i contratti di somministrazione di energia elettrica, anche a quelli concernenti i servizi telefonici e alla fornitura di acqua e gas.&lt;br /&gt;È previsto, inoltre, l’obbli¬go a decorrere dal 1˚ apri¬le 2005, di comunicare al¬l’anagrafe tributaria i dati catastali identificativi degli immobili nei quali è eroga¬to il pubblico servizio, al fine dei controlli sulla cor¬retta applicazione dei tribu¬ti erariali e locali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I dati catastali identificati¬vi dell’immobile devono essere dichiarati dagli uten¬ti in base a quanto risulta agli atti del catasto edilizio urbano o del catasto terre¬ni. I dati catastali così co¬municati dal contribuente devono essere acquisiti da¬gli istituti, enti e società che stipulano i relativi con¬tratti di utenza all’atto del¬la sottoscrizione, con la precisazione che per i con¬tratti in essere le medesime informazioni sono dichiara¬te, ai predetti soggetti, solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazio¬ne del contratto stesso.&lt;br /&gt;LA MANOVRA DELL’ESTATE 2011 TRADOTTA NELLA LEGGE 148/2011&lt;br /&gt;Negli anni 2012-2013-2014, ai Comuni verrà riconosciuto il 100% dell’introito da accertamenti erariali conseguente all’attività di collaborazione svolta nel contra¬sto all’evasione. Per poter accedere a tale percentuale, il Comune dovrà aver&lt;br /&gt;istituito, entro il 31 dicembre 2011, il Consiglio tributario. Inoltre, gli Enti avranno facoltà di pubblicare sul proprio sito i redditi dei contribuenti, ma non nominalmente, bensì solo per categorie di contribuenti e/o per fasce reddituali. Un decreto attuativo stabilirà i criteri e le modalità; il medesimo criterio individuerà, altresì, le nuove tipologie di dati da trasmettere ai Comuni, funzionali all’attività di collaborazione nel contrasto all’evasione. Ai fini del rafforzamento degli strumenti a disposizione dei Comuni per la partecipazione all’attività di accertamento tributario, sono apportate una serie di modifiche all’articolo 44 del Dpr 600/1973. Per effetto di tali modifiche:&lt;br /&gt;a) l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari le dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti;&lt;br /&gt;b) gli uffici dell’Agenzia, prima della emissione degli avvisi di accertamento, inviano una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi e ai consigli tributari;&lt;br /&gt;c) il Comune di domicilio fiscale del contribuente e il Consiglio tributario segnalano all’ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea docu¬mentazione atta a comprovarla;&lt;br /&gt;d) il Comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento ai predetti accertamenti, e il Consiglio tributario comunicano entro sessan¬ta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;e) il Comune e i Consigli tributari possono richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.&lt;br /&gt;Dal complesso di tali nuove disposizioni quali considerazioni si posso¬no trarre? Innanzitutto la necessità per i Comuni di definire una nuova strategia di politica fiscale, compatibile con l’assetto economico e socia¬le della comunità amministrata. È necessario, altresì, creare nuove strutture amministrative dotate delle necessarie competenze giuridiche e fiscali, dovendo l’attività di verifica operare oltre che sul fronte dei tributi locali, anche su quelli statali e contributivi. Attraverso l’applicazione di innovative e più efficienti procedure di gestione, in particolare, è possibile contare su una rilevazione effettiva delle reali potenzialità tributarie e patrimoniali del territorio (e, quindi, del gettito delle entrate ricavabili), con il conseguente effetto di operare le migliori scelte politiche.&lt;br /&gt; Il tutto per realizzare le seguenti finalità:&lt;br /&gt;a) ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini, attraverso la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi di carattere tributario e patrimoniale;&lt;br /&gt;b) ottimizzare l’attività amministrativa dell’Ente locale in ottemperanza ai princi¬pi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;&lt;br /&gt;c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune, nello statuto del contribuente, nel regolamento di contabilità e nei regolamenti di discipli-na delle entrate comunali;&lt;br /&gt;d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell’Ente locale. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo sviluppo Operativo del progetto &lt;br /&gt;Abbiamo creato un pool di professionisti con competenze trasversali sulla fiscalità essi lavoreranno secondo il seguente schema:&lt;br /&gt;Riferimenti normativi: &lt;br /&gt;- Articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni&lt;br /&gt;- Articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.&lt;br /&gt;- Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2007- In vigore dal 17 dicembre 2007 &lt;br /&gt;- Articoli 18 e 19 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.&lt;br /&gt;- Legge 148/2011&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le attività di partecipazione degli Enti Locali con l’Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l’INPS e l’Agenzia del territorio, finalizzate alla segnalazione di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi, sono realizzate per il tramite del Consiglio tributario comunale, la cui istituzione è resa obbligatoria dalla norma di che trattasi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Consiglio tributario è istituito con regolamento deliberato dal Consiglio Comunale e deve essere informato alle seguenti linee guida:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. numero dei membri e loro profilo professionale, oltre allo schema base del funzionamento del Consiglio stesso: presidenza, deleghe, numero minimo degli incontri, ecc.;&lt;br /&gt;2. determinazione delle metodiche di interfaccia e di comunicazione con gli Uffici comunali, anche attraverso una specifica risorsa – articolata a seconda delle disponibilità e del progetto obiettivo di cui al punto successivo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. definizione delle modalità di interrelazione tra le Unità Operative dell’Ente con un progetto obiettivo per la specifica dei tempi e dei modi di acquisizione e di &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. trasmissione dei dati e degli elementi utili, oltre che del sistema incentivante correlato a tali attività;&lt;br /&gt;5. individuazione dei metodi di accordo con l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di finanza, l’INPS e l’Agenzia del territorio;&lt;br /&gt;6. stesura di una bozza di convenzione da sottoscrivere con gli Organi dello Stato recante le modalità previste dalla lettera b) del quinto comma dell’articolo 18 e del dodicesimo comma dell’articolo 19 del decreto 78/2010.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La funzione amministrativa dell’Ente Locale deve avere riguardo a reperire le entrate necessarie per il governo del territorio e della spesa sociale. Per superare queste difficoltà i Comuni debbono promuovere un processo integrato e graduale in materia di territorio e fiscalità eliminando, in tal modo, le molteplici sperequazioni, da sempre presenti, oltre a trarne maggiori entrate. &lt;br /&gt;I Comuni, in questo processo, non possono rinunciare al ruolo primario di attivare tutti i percorsi di integrazione nell’interesse di funzionamento dei propri servizi e, quindi, dei Cittadini. &lt;br /&gt;Il progetto di partecipazione all’accertamento tributario si fonda sulla norma correlata alla profonda conoscenza del territorio dell’Ente Locale, individuando ed attuando le modalità operative di partecipazione del Comune all’accertamento secondo il protocollo di intesa Comune-Agenzia delle Entrate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le fasi progettuali sono articolate in due moduli.&lt;br /&gt;I MODULO&lt;br /&gt;Produce una relazione articolata del percorso progettuale con l’evidenza dei singoli punti sotto trattati, il Gant ed il cronoprogramma delle attività, oltre alle linee guida della campagna di informazione.&lt;br /&gt;a) Analisi del quadro normativo in vigore e della convenzione con l’Agenzia delle Entrate&lt;br /&gt;b) Individuazione degli ambiti di partecipazione all’accertamento fiscale&lt;br /&gt;c) Identificazione degli strumenti operativi e delle modalità di intervento nei diversi settori previsti&lt;br /&gt;d) Determinazione delle risorse funzionalmente alla capacità dell’Ente e definizione dei ruoli attraverso un protocollo interno che stabilisce i compiti e le responsabilità, oltre agli incentivi laddove previsti dai regolamenti&lt;br /&gt;e) Stesura, presentazione e discussione del regolamento del Consiglio Tributario&lt;br /&gt;f) Definizione della campagna di informazione, politicamente strategica per la ricerca e l’ottenimento del consenso&lt;br /&gt;g) Redazione del progetto, presentazione, discussione e stesura definitiva secondo le indicazioni e le esigenze del Comune.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;II MODULO&lt;br /&gt;Prevede l’attivazione del percorso con priorità ai settori individuati dal progetto in cui più proficue risultano le sinergie antievasione poste in essere dalla collaborazione Fisco-Comuni. Si concretizza nell’assistenza e nella consulenza per l’acquisizione delle informazioni utilizzabili ai fini dell’accertamento.&lt;br /&gt;I probabili soggetti delle verifiche si indicano negli esercenti commercio e professioni,  figure prive di partita IVA, svolgimento di attività diversa da quella dichiarata, Enti non commerciali con attività lucrativa, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse alle abitazioni principali,  residenze fittizie all’estero.&lt;br /&gt;I due moduli possono essere acquisiti anche separatamente.&lt;br /&gt;Il progetto e/o il regolamento del Consiglio Tributario può essere condiviso con altri Comuni in associazione.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-1164525118203504804?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/1164525118203504804/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/10/progetto-il-federalismo-fiscale-e-la.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/1164525118203504804'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/1164525118203504804'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/10/progetto-il-federalismo-fiscale-e-la.html' title='PROGETTO IL FEDERALISMO FISCALE E LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ALLA LUCE DELLA LEGGE 148/2011'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-904851215551854638</id><published>2011-09-16T11:47:00.002Z</published><updated>2011-09-16T11:47:10.903Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>Il nuovo governo delle partecipate dopo l’adeguamento della disciplina al referendum e alle norme U.E. (D.L.138/11)</title><content type='html'>Nuovo ampliamento del ricorso alla libera concorrenza e forti limitazioni all’affidamento in house. Dopo l’abrogazione referendaria dell’art.23 bis, il D.L. 138/11 riscrive le regole sull’affidamento dei servizi pubblici locali.&lt;br /&gt;La nuova disciplina prevede che gli enti analizzino il mercato di riferimento, definendo i servizi da privatizzare e i diritti di esclusiva, e formalizzare i piani strategici in una delibera quadro.&lt;br /&gt;La maggiore parte degli enti non ha molto tempo, perché la delibera va adottata prima che scadano le gestioni esistenti.&lt;br /&gt;L’affidamento dei servizi con rilevanza economica (ad eccezione del servizio idrico) deve avvenire con gara,  nel rispetto dei principi comunitari, o con la costituzione di società miste, con il socio privato al 40% del capitale.&lt;br /&gt;L’affidamento in house è limitato ai servizi di valore inferiore ai 900.000 euro annui. &lt;br /&gt;La tabella di marcia:&lt;br /&gt;31.03.2012 cessano gli affidamenti diretti relativi a servizi di valore economico superiore ai 900.000 euro annui, nonché tutti gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi successivi&lt;br /&gt;30.06.2012 cessano le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ma senza avere avuto ad oggetto la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio.&lt;br /&gt;30.06.2013 o il 31.12.2015 cessano gli affidamenti diretti già affidati alla data di inizio 2003, ove non siano rispettate le previste condizioni di riduzione della partecipazione pubblica alle scadenze previste.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il progetto che vi proponiamo mediante l’utilizzo di team di professionisti composto da legali esperti di diritto amministrativo e commerciale , aziendalisti , fiscalisti e esperti di finanza permette all’ente di analizzare il mercato di riferimento, definire i servizi pubblici da privatizzare e i diritti di esclusiva e formalizzare un piano strategico in una delibera quadro.&lt;br /&gt;I Moduli del nostro intervento sono:&lt;br /&gt;Il progetto si compone di tre moduli acquisibili anche separatamente:&lt;br /&gt;I MODULO : &lt;br /&gt;“ANALISI DEL MERCATO DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DA PRIVATIZZARE”&lt;br /&gt;II MODULO :&lt;br /&gt;“REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE E DELIBERA QUADRO”&lt;br /&gt;III MODULO &lt;br /&gt;“RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO ED INDIRIZZO DELLE PARTECIPATE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME”&lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni autonomielocali  tele-mail: info@autonomielocali.eu&lt;br /&gt; si prega di contattare il nostro ufficio operativo 051334146 o inviare via fax il coupon allegato al n. 0514074634&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-904851215551854638?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/904851215551854638/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/09/il-nuovo-governo-delle-partecipate-dopo.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/904851215551854638'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/904851215551854638'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/09/il-nuovo-governo-delle-partecipate-dopo.html' title='Il nuovo governo delle partecipate dopo l’adeguamento della disciplina al referendum e alle norme U.E. (D.L.138/11)'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-738818189661076031</id><published>2011-09-06T14:26:00.000Z</published><updated>2011-09-06T14:26:13.357Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO INNOVATIVO DELLE IMPRESE</title><content type='html'>CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO INNOVATIVO DELLE IMPRESE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Finalità&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Camera di  Commercio di Bologna, assegna contributi in conto capitale alle imprese della&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  provincia di Bologna che effettuano investimenti per il loro sviluppo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  innovativo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Destinatari&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le microimprese, le piccole e le medie imprese&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  con sede o unità locale ubicata nella provincia di Bologna, che svolgano attività in qualsiasi settore economico&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ad eccezione della produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  e allevamento del bestiame), dell’acquacoltura, della pesca e carboniero.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ogni  impresa può ottenere un solo contributo all’anno, nel limite massimo di € 20.000, pertanto le imprese che hanno ricevuto l'assegnazione del contributo con il primo bando 2011 non possono più presentare&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  domanda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tipologia di contributo e massimali&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I contributi sono assegnati in conto capitale, in un’unica soluzione nella  misura del 50% delle spese&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ammissibili. Per le imprese femminili il contributo è elevato al 55%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il contributo non potrà comunque essere  superiore a 20.000 Euro per impresa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Costi ammissibili&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare interventi presso&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  la sede o unità locali ubicate nella provincia di Bologna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono ammesse a contributo  esclusivamente le seguenti spese, al netto dell’IVA:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1)       Acquisto      e   installazione        di   impianti,       macchinari       e   attrezzature   funzionali      al&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  miglioramento dell’efficienza e dellA  produttività aziendale e software specialistici per l’interconnessione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  delle attività produttive aziendali;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)       Acquisto      e   installazione        di   nuovi         arredamenti    dei   locali     destinati      all’attività&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  produttiva aziendale, con esclusione degli arredamenti per uffici  amministrativi non accessibili al pubblico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3)       Costi     per    acquisizione          di                brevetti     e   diritti       di                          licenza           finalizzati     allo          sviluppo competitivo dell’impresa;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4)   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Costi per spese impiantistiche e  opere civili finalizzate alla realizzazione di reti telematiche;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5)    Consulenz  specialistiche per l’introduzione o l’implementazione di tecnologie produttive finalizzate ad uno sviluppo e/o  riqualificazione competitiva sul mercato di riferimento, anche sotto la forma del temporary manager.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono     ammissibili       solo     i    nuovi   impianti    o      sistemi    esclusi   gli   ampliamenti        e    gli&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   adeguamenti dei  preesistenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Specifiche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I  costi dovranno riguardare spese fatturate e integralmente pagate nel periodo  tra il 1° Maggio 2011 ed il 28 ottobre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  2011, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento del  fondo disponibile. Non              saranno   prese       in         considerazione domande  di           contributo         relative a          costi complessivi di importo inferiore a 5.000 Euro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modalità e tempi dI presentazione della domanda&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le domande di contributo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  dovranno essere inviate tra il 19 Settembre 2011 e il 28 Ottobre 2011, salvo chiusura anticipata del bando&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  per esaurimento del fondo disponibile,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  line.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PER INFORMAZIONI 051/334146&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-738818189661076031?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/738818189661076031/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/09/contributi-per-lo-sviluppo-innovativo.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/738818189661076031'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/738818189661076031'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/09/contributi-per-lo-sviluppo-innovativo.html' title='CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO INNOVATIVO DELLE IMPRESE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-5105561673408050713</id><published>2011-08-27T14:20:00.001Z</published><updated>2011-08-27T14:20:41.559Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>INVESTIMENTI IN ZONE FREE VICINO A MOSCA</title><content type='html'>INVESTIRE IN RUSSIA&lt;br /&gt;   I nostri collaboratori in Russia ci hanno chiesto di proporre alle aziende italiane la possibilità di aprire un stabilimento produttivo a Dankov dove un imprenditore  Russo nostro cliente  ha acquisito un’area di 2.400 mq. con capannoni e negozi già pronti all’uso ed è disponibile a verificare diverse forme di accordo commerciale e partecipazione con aziende italiane in particolare(ma non esclusivamente) dei settori: farine, alimentari, abbigliamento, pelletteria, scarpe .&lt;br /&gt;Dankov in russo: Данков è una città della Russia europea sud occidentale situata nel Rialto Centrale Russo, sul fiume Don a  86 chilometri a nordovest del capoluogo Lipetsk  è il centro amministrativo del distretto omonimo.&lt;br /&gt;Area privilegiata per le imprese italiane in Russia, la zona economica speciale (Zes) di Lipetsk, 440 km a sud di Mosca, larga 5 chilometri e lunga 14, la Zes di Lipetsk è stata inaugurata nel 2008. Attrezzata con tutti gli allacciamenti, la Zes offre all'investitore terreno gratis, almeno per i primi anni, agevolazioni e vantaggi doganali e fiscali, come la riduzione dell'imposta sull'utile.&lt;br /&gt; Le Zone Economiche Speciali&lt;br /&gt;Per facilitare la localizzazione di nuove aziende all’interno della ZES sono state introdotte una serie di norme che prevedono alcuni vantaggi:&lt;br /&gt;•	nella ZES vige il regime doganale di zona franca: le merci importate non sono soggette ai dazi doganali e all’iva.&lt;br /&gt;•	nell’esportare merci dalla ZES fuori della Federazione Russa i dazi d’esportazione e le tasse non vengono riscosse salvo nel caso di merci straniere importate all’interno della ZES e poi esportate intatte.&lt;br /&gt;•	le aziende che decidano di operare nella ZES vengono esentate dalla tassa sui beni inventariati per cinque anni dal momento in cui viene fatto l’inventario.&lt;br /&gt;•	l’aliquota dell’imposta sugli utili ottenuti da un’azienda che opera nella ZES dopo aver realizzato un progetto d’investimento, e che va pagata all’erario regionale, viene ridotta per cinque anni.&lt;br /&gt;•	le aziende che operano nella ZES vengono esentate per cinque anni dal pagamento delle tasse sulle Società dal momento che dispongano di un diritto di proprietà su un terreno concesso all’azienda dalla ZES.&lt;br /&gt;•	le aziende che operano nella ZES hanno il diritto di applicare un coefficiente speciale di ammortamento delle loro attrezzature ed impianti.&lt;br /&gt;•	le Leggi nazionali relative al regime fiscale e le decisioni di carattere normativo delle autorità locali relativi alla tassazione che peggiorino il regime fiscale delle aziende che operano nella ZES non vengono applicate.&lt;br /&gt;•	le aziende operanti nella ZES possono essere private del loro status solo per via giudiziaria.&lt;br /&gt;•	le normative urbanistiche non possono essere applicate ai terreni situati nella ZES.&lt;br /&gt;Le agevolazioni concesse dalla Legge sul “Sostegno agli investimenti nelle attività economiche della Regione di Lipetsk” non possono essere soggette a modifiche peggiorative nei confronti degli investitori per tutto il periodo calcolato necessario per il rientro dei capitali investiti nel progetto aziendale approvato.&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-5105561673408050713?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/5105561673408050713/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/08/investimenti-in-zone-free-vicino-mosca.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/5105561673408050713'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/5105561673408050713'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/08/investimenti-in-zone-free-vicino-mosca.html' title='INVESTIMENTI IN ZONE FREE VICINO A MOSCA'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-8056944196346254296</id><published>2011-08-27T14:05:00.002Z</published><updated>2011-08-27T14:05:32.483Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>I FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER LE P.M.I.: I CONTRATTI DI SVILUPPO</title><content type='html'>CONTRATTI DI SVILUPPO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BENEFICIARI&lt;br /&gt;Imprese di tutte le dimensioni in forma singola o associata che effettuano  investimenti nei settori della produzione di  beni e servizi, settore commerciale, settore turistico e settore della trasformazione commercializzazione dei prodotti agricoli. Le grandi imprese sono ammissibili solo se realizzano l’investimento nelle aree ammesse alla deroga di cui all’art.87, paragrafo 3 lettere a) e c) del Trattato CE e previste dalla Carta degli aiuti e finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 -2013, oppure se operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e occupano meno di 750 dipendenti e/o il fatturato è inferiore a 200 milioni di euro.&lt;br /&gt;PROGETTI AMMISSIBILI&lt;br /&gt;Sono ammissibili i progetti relativi a investimenti produttivi. Agli investimenti produttivi possono essere abbinati eventualmente anche progetti di ricerca e sviluppo direttamente collegati ai progetti d’investimento produttivi.&lt;br /&gt;Investimenti produttivi ammissibili:&lt;br /&gt;a)	Realizzazione di nuove attività produttive ;&lt;br /&gt;b)	Ampliamento di unità produttive esistenti;&lt;br /&gt;c)	Diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;&lt;br /&gt;d)	Cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente;&lt;br /&gt;Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale &lt;br /&gt;Sono ammissibili le spese relative a progetti di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche attività minoritarie di ricerca e industriale.&lt;br /&gt;Importo di progetto minimo finanziabile&lt;br /&gt;Progetti relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: 7,5 milioni di euro&lt;br /&gt;Progetti relativi al settore turistico: 22,5 milioni di euro&lt;br /&gt;Progetti relativi alla produzione di beni e servizi e del settore commercio: 30 milioni di euro&lt;br /&gt;Spese ammissibili per investimenti&lt;br /&gt;a)	Suolo aziendale e sue sistemazioni (max 10% dell’investimento complessivo ammissibile)&lt;br /&gt;b)	Opere murarie e assimilate;&lt;br /&gt;c)	Infrastrutture specifiche aziendali;&lt;br /&gt;d)	Macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica per il settore trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;&lt;br /&gt;e)	Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fin oal 50% dell’investimento complessivo ammissibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Spese ammissibili per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a)	Il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;&lt;br /&gt;b)	Gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;&lt;br /&gt;c)	Servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione dei  risultati della ricerca, di brevetti e know how, di diritti di licenza, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato:&lt;br /&gt;d)	Le spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, da determinare forfettariamente in misura non superiore al 30% dell’importo dei costi agevolabili per il personale &lt;br /&gt;e)	I materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo &lt;br /&gt;Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne &lt;br /&gt;Agevolazione&lt;br /&gt;1)	Investimenti produttivi&lt;br /&gt;Forme di contributo combinate tra loro (contributo in conto impianto , contributo alla spesa, finanziamento agevolato e contributo in conto interessi) che variano di entità dal 10% al 50% dell’investimento in base alla localizzazione e alle dimensioni dell’impresa.&lt;br /&gt;2)	Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo&lt;br /&gt;Contributi a fondo perduto nella misura:&lt;br /&gt;-	50% per la ricerca industriale e 25% per lo sviluppo precompetitivo.&lt;br /&gt;Tali misure sono elevate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese . Le agevolazioni vengono maggiorate fino a 15 punti percentuali fino ad un’intensità massima dell’80% in alcuni casi specifici.&lt;br /&gt;Presentazione domande&lt;br /&gt; Dal 29.09.2011&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-8056944196346254296?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/8056944196346254296/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/08/i-finanziamenti-fondo-perduto-per-le.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/8056944196346254296'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/8056944196346254296'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/08/i-finanziamenti-fondo-perduto-per-le.html' title='I FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER LE P.M.I.: I CONTRATTI DI SVILUPPO'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-5898777957220486996</id><published>2011-06-27T16:20:00.002Z</published><updated>2011-06-27T16:20:20.206Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>FINANZIAMENTI SPORT ENTI LOCALI</title><content type='html'>FINANZIAMENTI PER LO SPORT E GLI IMPIANTI SPORTIVI DEGLI ENTI LOCALI&lt;br /&gt;di cui all'art. 2 comma 1 del D.LGS 18/8/2000 n. 267&lt;br /&gt;Il credito sportivo mette  a disposizione degli enti locali una linea di finanziamento con la quale finanzia tutti gli interventi relativi agli impianti sportivi, dalla creazione di nuovi impianti, all’ampliamento e ristrutturazione degli impianti già esistenti. Le seconde possono intervenire riducendo ulteriormente i tassi di interesse.&lt;br /&gt;Ma l’Istituto di credito sportivo non finanzia solo le opere strutturali relative agli impianti sportivi e alle attrezzature sportive, esso concede finanziamenti anche per tutte le attività collaterali, come:&lt;br /&gt;- l’organizzazione di eventi sportivi e le  spese per la gestione degli impianti sportivi;&lt;br /&gt;- la realizzazione di attività culturali e di attività di promozione della cultura sportiva &lt;br /&gt; l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione e il miglioramento di luoghi e immobili destinati ad attività culturali o strumenti ad essa.&lt;br /&gt;Entità del finanziamento. I finanziamenti possono essere concessi, al netto di eventuali contributi, fino al 100% delle spese ammissibili.&lt;br /&gt; La percentuale di finanziabilità può variare in funzione dell’importo e della durata dell’intervento, nonché delle garanzie offerte. &lt;br /&gt;La durata del finanziamento generalmente arriva a 25 anni per gli enti locali, fino a 20 anni per i soggetti privati e gli enti pubblici diversi dagli enti locali. &lt;br /&gt;L’Istituto può accordare anche contributi sul tasso d’interesse lordo attraverso un fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo e alimentato da una quota del 2,45% calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, a norma della legge n. 350/2003. &lt;br /&gt;L’Istituto di credito sportivo può inoltre stipulare convenzioni con le regioni, sempre al fine di abbattere gli interessi sui propri finanziamenti erogati, &lt;br /&gt;Iter  Nel caso di enti locali, la domanda di finanziamento, deve essere accompagnata da una relazione tecnica con descrizione dei lavori da eseguire e relativo preventivo di spesa, al fine di ottenere una adesione di massima.&lt;br /&gt; Per l’approvazione del finanziamento è necessario il parere favorevole da parte dei competenti organi tecnici del Coni, per interventi fino a 1.032.913,80 euro è necessario il parere favorevole del Coni provinciale, per progetti di importo superiore, quello della Commissione impianti sportivi. Bisogna dunque sottoporre preventivamente al Coni i progetti da finanziare, al fine di evitare di modificare progetti già approvati dagli organi competenti, qualora il Coni stesso formuli delle osservazioni di natura tecnica.&lt;br /&gt;Trovate  diverse informazioni a questo link&lt;br /&gt;http://www.creditosportivo.it/EntiLocali.asp?AreaSelezionata=EntiLocali&amp;AreaPQS=ComeAvereUnFinanziamento&lt;br /&gt;Per contatti e informazioni siamo a vostra disposizione al n. 051334146&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-5898777957220486996?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/5898777957220486996/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/finanziamenti-sport-enti-locali.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/5898777957220486996'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/5898777957220486996'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/finanziamenti-sport-enti-locali.html' title='FINANZIAMENTI SPORT ENTI LOCALI'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-3313026876580591824</id><published>2011-06-24T08:40:00.002Z</published><updated>2011-06-24T08:40:21.130Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>DECRETO PER LO SVILUPPO E FISCALITA' LOCALE</title><content type='html'>Decreto per lo sviluppo e Fiscalità locale&lt;br /&gt;Il Decreto per lo sviluppo comporterà per la parte relativa al fisco locale di scegliere tra le seguenti opzioni dopo l’addio di Equitalia:&lt;br /&gt;REINTERNALIZZAZIONE&lt;br /&gt;I Comuni possono riportare la riscossione all’interno dell’ente, gestendo direttamente l’accertamento e la riscossione spontanea e coattiva&lt;br /&gt;CONTRO&lt;br /&gt;Spesso i Comuni non hanno più al loro interno le professionalità necessarie per svolgere il servizio di riscossione. Inoltre i vincoli rigidi al turnover rendono particolarmente difficile il reclutamento di nuovo personale. C’è inoltre il problema dell’assunzione di ufficiali della riscossione.&lt;br /&gt;AFFIDAMENTO IN HOUSE&lt;br /&gt;I Comuni possono costituire società a cui affidare direttamente il servizio di riscossione&lt;br /&gt;CONTRO &lt;br /&gt;Un’organizzazione di questo tipo moltiplica costi e poltrone (presidente, cda ecc), ed è difficilmente praticabile in pochi mesi, soprattutto negli enti-piccoli&lt;br /&gt;AFFIDAMENTO A SOCIETA’ PRIVATE&lt;br /&gt;I Comuni possono ricorrere a una delle società private iscritte all’Albo nazionale dei gestori&lt;br /&gt;CONTRO&lt;br /&gt;Nelle nuove normative le società private non potranno utilizzare la procedura esattoriale, ma dovranno ricorrere all’ingiunzione “classica”, disciplinata dal R.d. 639/1910.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La nostra struttura è in grado di assistervi nella scelta tra le varie opzioni per informazioni potete contattarci per mail o al numero di telefono 051334146.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-3313026876580591824?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/3313026876580591824/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/decreto-per-lo-sviluppo-e-fiscalita.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/3313026876580591824'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/3313026876580591824'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/decreto-per-lo-sviluppo-e-fiscalita.html' title='DECRETO PER LO SVILUPPO E FISCALITA&apos; LOCALE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-8476717318563724916</id><published>2011-06-20T12:34:00.001Z</published><updated>2011-06-20T12:34:09.556Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO</title><content type='html'>Demanio e patrimonio pubblico&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo la Costituzione italiana la proprietà è pubblica o privata e i beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati. In senso giuridico, il termine demanio è stato definito dall’art. 822 cod. civ., secondo un approccio di diritto positivo per elencazione, e con rafforzamento della connotazione pubblica della collezione di beni inalienabili (demanio pubblico).&lt;br /&gt;Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (comma 1; cosidetto demanio necessario):&lt;br /&gt;- il lido del mare;&lt;br /&gt;- la spiaggia;&lt;br /&gt;- le rade e i porti;&lt;br /&gt;- i fiumi;&lt;br /&gt;- i torrenti;&lt;br /&gt;- i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;&lt;br /&gt;- le opere destinate alla difesa nazionale (unica categoria non naturale di beni inclusa nel demanio necessario).&lt;br /&gt;Fanno parimente parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato (comma 2, cosiddetto demanio accidentale):&lt;br /&gt;- le strade;&lt;br /&gt;- le autostrade;&lt;br /&gt;- le strade ferrate;&lt;br /&gt;- gli aerodromi;&lt;br /&gt;- gli acquedotti;&lt;br /&gt;- gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;&lt;br /&gt;- le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;&lt;br /&gt;- gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.&lt;br /&gt;In dottrina e giurisprudenza l’assunto del legislatore nel 1942 nella formulazione dell’art. 822 è di natura tassativa ed esaustiva, superando le statuizioni meramente esemplificative e non tassative della previgente formulazione del codice civile del 1865 (vecchia numerazione artt. 427 e 428).&lt;br /&gt;Il riconoscimento di demanialità del bene viene esteso, ex art. 818 cod. civ., comma 1, se non diversamente disposto, a tutte le sue pertinenze, cose destinate, ex art. 817 cod. civ., in modo durevole a servizio o a ornamento. La condizione giuridica del demanio pubblico è precisata dal successivo art. 823.&lt;br /&gt;I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabili dalle leggi che li riguardano.&lt;br /&gt;Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà regolati dal codice.&lt;br /&gt;La condizione di inalienabilità (incommerciabilità), specie del demanio necessario, comporta, de relato, i vincoli di imprescrittibilità (inusucapibilità) e di inespropriabilità. I beni specificati ai sensi del comma 2, art. 822, cod. civ., se appartengono alle province o ai comuni, sono assoggettati ex art. 823 cod. civ. al regime del demanio pubblico secondo quanto disposto dall’art. 824, comma 1, al pari di cimiteri e mercati comunali (art. 824, comma 2).&lt;br /&gt;Per esclusione, tutti i beni non distinti ai sensi dell’art. 822 (sia dello Stato che di province e regioni ex art. 824) costituiscono i beni patrimoniali (di stato o di province e comuni) ai sensi dell’art. 826, come anche i beni immobili vacanti (in proprietà di nessuno) ex art. 827. Fra i beni patrimoniali dello Stato e delle province e dei comuni, i commi 2 e 3 dell’art. 826 distinguono i cosiddetti beni patrimoniali indisponibili:&lt;br /&gt;- le foreste (demanio forestale dello Stato costituito per legge);&lt;br /&gt;- le miniere;&lt;br /&gt;- le cave torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;&lt;br /&gt;- le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo;&lt;br /&gt;- i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica;&lt;br /&gt;- le caserme;&lt;br /&gt;- gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra;&lt;br /&gt;- gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi;&lt;br /&gt;- gli altri beni destinati a un pubblico servizio.&lt;br /&gt;Differentemente dai beni demaniali, i beni patrimoniali sono soggetti alle regole particolari che li concernono (art. 828, comma 1); i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828, comma2).&lt;br /&gt;L’art. 829 disciplina, infine, il passaggio di beni dal demanio al patrimonio, attraverso la dichiarazione dell’autorità amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.&lt;br /&gt;Tutti i beni che non rientrano nel demanio e nel patrimonio indisponibile fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato e degli altri enti, non essendo soggetti a regimi speciali, quindi commercializzabili a fronte di esigenze di provvista finanziaria.&lt;br /&gt;La problematica connessa all’individuazione della categoria dei beni demaniali, in contrapposizione a quella dei beni patrimoniali, ha sempre alimentato numerosi dibattiti e profonde riflessioni tra studiosi e addetti ai lavori, portando non sempre all’individuazione di criteri convergenti. E’ possibile, tuttavia, allo stato attuale, individuare alcuni criteri generali per il riconoscimento di demanialità dei beni:&lt;br /&gt;1. Appartenenza a un Ente pubblico territoriale (Stato, regione, provincia e comune);&lt;br /&gt;2. Natura del bene;&lt;br /&gt;3. Destinazione del bene ai fini dell’Ente all’uso pubblico.&lt;br /&gt;Diversamente è imprescindibile riferirsi alle norme di diritto positivo, rammentando che il carattere di demanialità compete ai soli beni che la legge espressamente dichiara demaniali (art. 822 cod. civ.).&lt;br /&gt;In breve possiamo definire demaniali i beni che per natura o per disposizione di legge servono in modo diretto a soddisfare bisogni collettivi, ragion per cui sono sottoposti a speciali vincoli.&lt;br /&gt;Possiamo definire patrimoniali tutti i beni diversi da quelli demaniali, ossia beni che, pur essendo preordinati in modo diretto o indiretto al pubblico interesse, non ricoprono tuttavia un carattere tale da richiederne l’assoggettamento al regime speciale soggiacentrale ai beni demaniali.&lt;br /&gt;Utilizzazione dei beni demaniali: l’istituto della concessione&lt;br /&gt;I beni demaniali sono distinati a soddisfare bisogni colletivi e, per tali ragioni, vengono sottoposti a un regime giuridico particolare che varia in rapporto alla loro differente natura. Per quanto concerne l’utilizzazione, è d’uopo precisare che i beni del demanio pubblico possono distinguersi sostanzialmente in due grandi gruppi:&lt;br /&gt;1. beni che hanno l’attitudine a soddisfare, in modo immediato o mediato, pubbliche esigenze attraverso l’uso diretto che di essi fa l’amministrazione, escludendo la partecipazione di singoli soggetti (per esempio, le opere destinate alla difesa nazionale);&lt;br /&gt;2. beni destinati all’uso pubblico, cioè all’uso della collettività.&lt;br /&gt;Per i beni del primo gruppo l’uso è paragonabile al comportamento tenuto da ogni proprietario nei confronti dei propri beni, allorquando cerca di trarre da essi l’utilità di cui sono capaci. Per questi beni nessun rapporto si stabilisce tra amministrazione e i singoli.&lt;br /&gt;Per beni del secondo gruppo, invece, si instaurano numerose e complesse forme di rapporto che, in base alla dottrina tradizionale, si distinguono in tre categorie:&lt;br /&gt;a. l’uso ordinario generale;&lt;br /&gt;b. l’uso ordinario speciale;&lt;br /&gt;c. l’uso eccezionale.&lt;br /&gt;Esiste, invero, una quarta categoria rappresentata da quei beni che assolvono nello stesso tempo un uso diretto da parte dell’amministrazione e un uso generale da parte della collettività (strade, aeroporti militari aperti al pubblico). Si tratta in tale evenienza di beni a uso promiscuo.&lt;br /&gt;La concessione rappresenta quel provvedimento amministrativo col quale si instaura un rapporto tra Pubblica amministrazione e privati in ordine all’uso (eccezionale) dei beni demaniali. Per casi, stabiliti dalla legge, di concessioni di minore importanza, anziché di atto di concessione si parla di licenza. Alla necessità di esistenza, esplicita o implicita, del provvedimento di concessione si accompagna una seconda manifestazione: in ogni procedimento inerente concessioni su beni demaniali si rilevano costantemente due atti, uno unilaterale della P.A. e una convenzione tra quest’ultima e il privato. La dottrina e la giurisprudenza qualificano l’unione dei due atti come concessione-contratto. In definitiva la concessione può essere definita come un negozio di diritto pubblico a carattere autoritativo, ancorchè sia in parte disciplinato sulla scorta di una convenzione attuativa, di natura simile a quelle interprivate (cosidetta concessione-contratto).&lt;br /&gt;Posto che le concessioni si dividono in traslative e costitutive, l’atto di concessione concernente l’uso eccezionale di un bene demaniale appartiene, secondo autorevoli pareri, alla categoria degli atti costitutivi. Tale atto, infatti, non trasferisce al privato le stesse facoltà che spettano all’amministrazione sul bene, ma attribuisce diritti di natura privatistica appartenenti alla categoria dei diritti su cose altrui. Al riguardo va evidenziato che l’art. 823 cod. civ. non esclude, anzi implicitamente ammette, che i beni demaniali possono essere utilizzati sotto l’aspetto economico dai privati. In aggiunta la Pubblica amministrazione può stabilire sul demanio diritti di privati, aventi anche valenza reale, pur con gli effetti e le limitazioni che riflettono le esigenze proprie del diritto pubblico. Va evidenziato che la demanialità del bene qualifica necessariamente come pubblica anche la natura del rapporto con privati, escludendo ogni possibilità di applicazione della disciplina vincolistica propria dei contratti iure privato di locazione degli immobili urbani.&lt;br /&gt;Sul piano pratico, nella concessione-contratto avente per oggetto il godimento di beni demaniali, la rinnovazione o meno del contratto alla scadenza del rapporto rientra tra le facoltà discrezionali dell’amministrazione concedente e la titolarità dei diritti e dei poteri del concessionario trova la vera fonte e i suoi limiti nell’atto amministrativo di concessione, come tale revocabile per esigenze di pubblico interesse. Da parte della P.A. esiste una terza possibilità per decretare estinta una concessione, dichiarare la decadenza per inosservanza del concessionario degli obblighi del rapporto giuridico: per mancata esecuzione di opere nel termine assegnato, per il non uso continuato della concessione, per omesso pagamento del canone e così via.&lt;br /&gt;Gli interventi normativi che hanno preceduto il federalismo demaniale, concernenti la concessione nonché la locazione (rispettivamente sui beni demaniali e patrimoniali), ridefiniscono il quadro complessivo delle possibilità d’utilizzo degli immobili dello Stato. In particolare il D.P.R. 296 del 13 settembre 2005 ha rinnovato la materia in merito a criteri e modalità di concessione e uso in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato, mentre l’art. 1, comma 259, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto il complesso istituto della concessione di valorizzazione. Si tratta di una molteplicità di strumenti normativi finalizzati a migliorare il processo di messa a reddito dei beni statali, con lo scopo di migliorare le politiche di sviluppo locale, anche su area vasta, affidando già agli enti locali un ruolo importante nelle procedure di valorizzazione. Dei meccanismi normativi di livello generale si riferisce più innanzi.&lt;br /&gt;Particolarmente innovative risultano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 259, della legge 296/2006, a cui si deve il completamento delle procedure di valorizzazione già tracciate con l’art. 3 della legge 410/2001. In precedenza il concetto di valorizzazione si identificava nell’alienazione del bene, invece la nuova riformulazione della legge 296/2006 annette in tale ambito anche l’ipotesi di concessioni a privati, con lo scopo di riqualificare e riconvertire i beni, attraendo capitali privati e, nel contempo, mantenendo allo Stato la proprietà degli immobili riqualificati e migliorati nella redditività. Si tratta di operazioni complesse di riqualificazione che incidono spesso anche sull’assetto urbanistico e socio-economico della realtà locale, per le quali il legislatore ha previsto concessioni con un limite massimo, non rinnovabile, di cinquanta anni.&lt;br /&gt;Le suddette carateristiche si riferiscono unicamente alle concessioni di valorizzazione, ben distinate da quelle a termine ordinario di sei anni per le quali il legislatore ha previsto la deroga del termine fino a diciannove anni, ove il concessionario si impegni a eseguire rilevanti opere in tempi stabili.&lt;br /&gt;Le modalità ordinarie di messa a reddito dei beni dello Stato attraverso lo strumento della concessione demaniale, disciplinate al capo II del D.P.R. 296/2005, prevedono che la scelta del contraente avvenga secondo procedure a evidenza pubblica, mediante pubblico incanto. Solo in via eccezionale e residuale è considerata l’ipotesi del ricorso alla trattativa privata, motivata dalla necessità di garantire il più possibile l’interesse pubblico con un utilizzo vantaggioso dei beni, rispettando comunque il principio di trasparenza amministrativa.&lt;br /&gt;Passaggio al regime patrimoniale: processo di sdemanializzazione&lt;br /&gt;I problemi riguardanti il sorgere e il cessare della demanialità hanno occupato e tutt’oggi occupano numerosi dibattiti e approfondimenti tra gli addetti ai lavori. In breve potremmo dire che la demanialità è sempre costituita dalla legge e quindi cessa soltanto per legge. &lt;br /&gt;Posto che la costituzione della demanialità è riservata al legislatore, rientra nella competenza della Pubblica amministrazione collocare il singolo bene in una delle categorie indicate dall’art. 822 cod. civ. o da altre leggi generali o speciali, e ciò ai sensi dell’ultimo comma di detto articolo. Nello specifico dell’origine della demanialità, occorre dire che è la P.A., dopo aver accertato che un bene ha i caratteri costitutivi sanciti dalla legge, a dichiarare il bene stesso demaniale mediante un atto amministrativo. Tale dichiarazione può essere espressa o tacita: nel primo caso enuncia espressamente la qualità demaniale del bene, nel secondo l’atto amministrativo prevede un comportamento dell’amministrazione oppure dei terzi che presupponga la destinazione del bene a un pubblico servizio.&lt;br /&gt;La cessazione della demanialità di un bene è prevista dall’art. 5 del R.D. 827/1924 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), il quale statuisce che i beni del pubblico demanio che cessano dalla loro destinazione all’uso pubblico passano al patrimonio dello Stato. Ciò può derivare da diverse cause, in prevalenza da fatto naturale o da atto volontario della Pubblica amministrazione.&lt;br /&gt;Detto passaggio è denominato sdemanializzazione o sclassificazione dei beni e deve essere dichiarato dalla P.A. a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del relativo atto amministrativo (decreto). La procedura di sdemanializzazione, nei termini suddeti, trova la sua disciplina giuridica nella norma contenuta nell’art. 829 cod. civ. e nella circolare esplicativa n. 33482 del 26 ottobre 1942 del Ministero delle finanze. Nel momento in cui viene a cessare la demanialità, il bene passa nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato e di conseguenza viene meno il regime demaniale e con esso cessano le limitazioni alla facoltà di godimento e di disposizione del bene, subentrando per converso il regime proprio dei beni patrimoniali.&lt;br /&gt;Esistono, poi, particolari fattispecie riconosciute in dottrina come “sdemanializzazioni tacite”, derivati dal venir meno dalla destinazione del bene dall’uso pubblico, indipendentemente da un atto di sdemanializzazione formalmente reso e pubblicato. L’Amministrazione finanziaria, però, si è sempre opposta a tale interpretazione, sostenendo in tutte le sedi la tesi secondo cui la classificazione può avvenire soltanto mediante formale provvedimento e che il bene resta di demanio pubblico fino all’avvenuta pubblicazione del decreto di sdemanializzazione in Gazzetta Ufficiale.&lt;br /&gt;Con legge 37 del 5 gennaio 1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche), sono stati espressamente sanciti tre criteri:&lt;br /&gt;a. che i terreni abbandonati dalle acque correnti che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra appartengono al demanio pubblico;&lt;br /&gt;b. che tale regola vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni già appartenenti al demanio pubblico;&lt;br /&gt;c. che in ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico. &lt;br /&gt;La sdemanializzazione ha avuto un forte impulso negli ultimi decenni, in seguito all’emanazione di normative in materia di dismissione, alienazione, gestione economica e valorizzazione dei beni pubblici, non solo dello Stato (in particolare del Ministero della difesa) ma anche di altri enti pubblici, territoriali e non.&lt;br /&gt;Amministrazione dei beni immobili dello Stato&lt;br /&gt;Il R.D. 2440 del 18 novembre 1923, sull’amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, menziona all’art. 1 i beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di proprietà privata, mentre il relativo regolamento, approvato con R.D. 827 del 23 maggio 1924, suddivide, ex art. 1, comma 1, i beni dello Stato in demanio pubblico e beni patrimoniali secondo le norme del codice civile.&lt;br /&gt;Il R.D. 2440/1923 stabilisce che i beni immobili dello Stato, tanto demaniali che patrimoniali, sono amministrati a cura del Ministero delle finanze, oggi Ministero dell’economia e delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. A seguito della riforma dell’organizzazione del Governo ex D.Lgs 300 del 30 luglio 1999, sono state costituite ex art. 57 le Agenzie fiscali, organismi tecnico-operativi con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia organizzativa, gestionale, contabile e di bilancio e con funzioni pubbliche delegate, esercitate con crireri di efficienza, efficacia ed economicità nel perseguimento degli specifici obiettivi assegnati dal Ministero e in ossequio ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e trasparenza all’interno della cornice di riferimento dettata dagli artt. 3 della legge 241 del 7 agosto 1990 e 7 della legge 212 del 27 luglio 2000.&lt;br /&gt;L’Agenzia demandata alla valorizzazione e alla gestione dei beni dello Stato è attualmente l’Agenzia del demanio, unica fra le quattro agenzie fiscali a risultare ente pubblico economico, assoggettata a un Contratto di servizi, e non una Convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze come per le altre tre agenzie fiscali, Entrate, Demanio, Territorio, enti pubblici non economici.&lt;br /&gt;Esistono, poi, competenze diversificate, e riconosciute dall’ordinamento giuridico con funzioni incardinate presso altri enti (strutture centrali e periferiche dello Stato, Enti territoriali, Enti e società partecipate) per quanto attiene il demanio marittimo, il demanio storico, artistico e archeologico, il demanio militare, il demanio idrico, il demanio aeronautico civile, il demanio stradale, i beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica. Gli immobili aventi pubblica destinazione si intendono concessi in uso gratuito al Ministero da cui dipende il servizio e sono amministrati; cessato tale uso governativo, tali immobili ritornano in amministrazione al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’Agenzia del demanio.&lt;br /&gt;Secondo il principio di ingerenza dell’Amministrazione finanziaria, stabilito, infra, anche dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent. N. 1758 del 24 maggio 1956, il Ministero dell’economia e delle finanze è l’unico ed esclusivo rappresentante della proprietà statale, titolare del potere dispositivo ultimo sui beni demaniali e patrimoniali, nonché del potere dominicale di vigilanza sul corretto uso e utilizzo di detti beni da chiunque posseduti o detenuti.&lt;br /&gt;Il panorama delle competenze, all’attualità, viaggia verso un’ulteriore ripartizione, alla luce del D.Lgs. 85 del 28 maggio 2010 che costituisce la prima attuazione della delega conferita al Governo con la legge 42 del 5 maggio 2009. Si tratta dell’impianto normativo che consentirà, attraverso un complesso meccanismo di esclusione e selezione dei beni dello Stato, ancora in atto, di effettuare il trasferimento della titolarità a regioni, province, città metropolitane e comuni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Censimento e avvio dei processi di valorizzazione&lt;br /&gt;In materia di demanio e patrimonio dello Stato è stato portato a termine nell’ottobre 2007 un pluriennale lavoro di censimento del patrimonio immobiliare dello Stato a cura dell’Agenzia del demanio, come previsto dall’art. 1 del D.L. 351 del 25 settembre 2001, recante “Disposizione urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, convertito, con modificazioni, dalla legge 410 del 23 novembre 2001. I dati raccolti riguardano circa 30.000 beni dello Stato, di cui il 67% rappresentato da fabbricati. L’attività ha consentito all’Agenzia del demanio in data 22 febbraio 2008 di emanare un decreto direttoriale recante “Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato”, contenente, in allegato, l’elenco dei cespiti.&lt;br /&gt;L’art. 1, comma 262, legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 2007) ha disciplinato, nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, programmi unitari di valorizzazione (PUV) degli immobili per la promozione dello sviluppo locale. Con propri decreti, ex art. 1 D.L. 351/2001, l’Agenzia del demanio aveva la titolarità di individuare beni da sottoporre a procedure di cartolarizzazione, tramite trasferimento a società veicolo appositamente costituite, che hanno successivamente provveduto alla dismissione degli immobili stessi. Dette società (purpose vehicle) vengono dismesse al compimento delle finalità per le quali sono state istituite.&lt;br /&gt;L’art. 1, comma 262 legge 296/2006 ha, quindi, introdotto i nuovi commi 15-bis e 15-ter nell’art. 3 del D.L. 351/2001, consentendo all’Agenzia del demanio di poter individuare, d’intesa con gli Enti territoriali interessati, una pluralità di beni pubblici per i quali viene attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, rappresentando, nel contesto economico e sociale di riferimento, stimolo e attrazione di interventi per lo sviluppo locale. Sono previste le risorse economiche per il finanziamento degli studi di fattibilità a sostegno dei programmi di valorizzazione, con priorità per gli immobili pubblici, attraverso concessione d’uso o locazione, ovvero allocazione di funzioni di iteresse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani e le pari opportunità.&lt;br /&gt;L’art. 1, commi 313-319, legge 244 del 24 dicembre 2007 ha integrato detta impostazione programmatica, introducendo il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali, attraverso il riuso e il recupero di beni immobili pubblici in linea anche con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana. Il Piano, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, sentiti i ministri competenti, prevede l’approvazione d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città metropolitane e autonomie locali, anche in applicazione delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio ex D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004. L’approvazione del programma di valorizzazione integra gli estremi della dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche o di interesse generale. L’art. 1, comma 259, legge 296/2006 ha introdotto, come già accennato, l’istituto della concessione di valorizzazione di lungo periodo, fino a cinquanta anni, che consente ai privati interventi di recupero e restauro sugli immobili di proprietà dello Stato avuti in concessione o in locazione, adeguandoli ad attività di sviluppo o di servizio per i cittadini, come anche agli enti locali, ex comma 261 a fronte di investimenti di recupero e riconversione a cura e carico degli stessi enti.&lt;br /&gt;Molto recentemente, con D.L.78 del 1° giugno 2009 (cosidetto decreto legge anticrisi), convertito in legge in data 1° agosto 2009, e modificato, nel testo approvato dalla legge, con D.L.1° agosto 2009 (pubblicati entrambi sulla G.U.179 del 4 agosto 2009 ed entrati in vigore il 5 agosto 2009), è stata introdotta, ai sensi dell’art. 4-quinquies, la facoltà di concedere in affitto beni agricoli di proprietà dello Stato e di enti pubblici, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria. L’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha individuato i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto, e che comporta il trasferimento di detti beni al patrimonio disponibile. Per i contratti di affitto sono garantite le agevolazioni ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. 228 del 18 maggio 2001, mentre per i giovani imprenditori agricoli sono riconosciute particolari agevolazioni fiscali disciplinate dal medesimo decreto. Analoga facoltà è concessa agli enti pubblici, che versano il 90% dei proventi allo Stato per essere rassegnati a integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. E’, infine, contemplata come possibile la successiva alienazione dei terreni secondo modalità, da definire, che disciplinino il diritto e l’esercizio della prelazione a cura degli affittuari.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-8476717318563724916?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/8476717318563724916/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/demanio-e-patrimonio-dello-stato.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/8476717318563724916'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/8476717318563724916'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/demanio-e-patrimonio-dello-stato.html' title='DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-7502783286215096240</id><published>2011-06-14T13:15:00.000Z</published><updated>2011-06-14T13:15:35.596Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>FINANZIAMENTI PER LA RISTAURAZIONE DEI BENI CULTURALI DEI COMUNI</title><content type='html'>FINANZIAMENTI PER INTERVENTI SUI BENI CULTURALI&lt;br /&gt;Dallo Stato contributi a fondo perduto e in conto interessi per il restauro e la conservazione dei beni culturali.&lt;br /&gt; Gli enti locali proprietari di beni culturali possono richiedere contributi per effettuare opere di restauro e di conservazione. L’agevolazione si compone di due tipologie di contributo tra loro cumulabili: un contributo a fondo perduto al 50% dell’importo degli interventi, a cui si aggiunge un contributo in conto interesse fino ad un massimo del 50% dell’ammontare degli interessi. Si tratta delle agevolazioni messe a disposizione dallo Stato e regolate dagli artt. 34-38 del dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Le domande di contributo in conto interessi devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, mentre il contributo a fondo perduto può essere richiesto in qualunque momento.&lt;br /&gt; Tra i beneficiari di queste agevolazioni si trovano gli enti pubblici, in qualità di proprietari, possessori o detentori di immobili tutelati ai sensi del codice per i beni culturali e il paesaggio, dislocati su tutto il territorio nazionale.&lt;br /&gt; Spese finanziabili. Per entrambe le richieste di contributo, sono finanziabili lavori concernenti esclusivamente il restauro e la conservazione degli immobili, ivi incluse le opere di consolidamento. Sono ammissibili anche i costi inerenti la predisposizione degli impianti di tipo tradizionale, quali ad esempio impianto idrico, igienico-sanitario ed elettrico e le spese tecniche relative alle opere di restauro e conservazione, come ad esempio le parcelle professionali e altri oneri accessori. L’agevolazione è particolarmente indicata per progetti di importo non molto elevato.&lt;br /&gt; Requisiti di accesso alle agevolazioni. Possono usufruire degli incentivi, di norma, unicamente gli interventi su beni sottoposti a notifica di vincolo diretto di tipo storico-artistico. Il contributo può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia, però, riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.&lt;br /&gt; Iter per l’ottenimento dei contributi. Il progetto dei lavori deve essere preventivamente autorizzato, ai sensi dell’art. 21 del dlgs 42/04, dalla Soprintendenza di settore. La documentazione progettuale, da allegare alla domanda, dovrà essere presentata dal proprietario o detentore del bene, secondo la modulistica in uso presso la Soprintendenza regionale.&lt;br /&gt; Contemporaneamente alla presentazione del progetto per l’autorizzazione dei lavori deve essere richiesta l’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali. In caso positivo il proprietario viene invitato a presentare formali istanze in bollo, per ogni tipo di contributo a cui voglia accedere, vale a dire il contributo in conto capitale e il contributo in conto interessi.&lt;br /&gt;Contributi per interventi di restauro e la conservazione dei beni culturali:&lt;br /&gt;sulle stesse spese è possibile beneficiare di contributo a fondo perduto e di un contributo in conto interessi&lt;br /&gt;Contributo a fondo perduto:&lt;br /&gt;- concesso fino al 50% della spesa sostenuta;&lt;br /&gt;- se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare;&lt;br /&gt;- viene erogato a seguito della realizzazione dei lavori e dopo la presentazione di una documentazione “consuntiva” relativa agli stessi, sulla quale la Soprintendenza effettua specifico collaudo con riscontri tecnici e amministrativi in loco. La richiesta di erogazione del contributo può essere presentata a investimento ultimato oppure per stati di avanzamento.&lt;br /&gt;Contributo in conto interessi:&lt;br /&gt;- il ministero corrisponde fino a sei punti percentuali, sul capitale richiesto dal proprietario del bene a titolo di mutuo, pagando, secondo le scadenze previste in un preciso piano di ammortamento, gli interessi su ogni singola rata;&lt;br /&gt;- può essere attivato già a seguito dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori e della prescritta dichiarazione di ammissibilità;&lt;br /&gt;- la domanda di contributo deve essere presentata entro il 30 settembre.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-7502783286215096240?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/7502783286215096240/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/finanziamenti-per-la-ristaurazione-dei.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/7502783286215096240'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/7502783286215096240'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/finanziamenti-per-la-ristaurazione-dei.html' title='FINANZIAMENTI PER LA RISTAURAZIONE DEI BENI CULTURALI DEI COMUNI'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-6414199597587331108</id><published>2011-06-10T08:24:00.002Z</published><updated>2011-06-10T08:24:49.958Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>I FINANZIAMENTI REGIONALI ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE</title><content type='html'>GLI STRUMENTI FINANZIARI REGIONALI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE&lt;br /&gt;Di seguito si riportano in modo sintetico le informazioni di alcuni bandi regionali contenenti contributi a favore delle imprese locali che si internazionalizzano.&lt;br /&gt;Per un esame esaustivo delle agevolazioni regionali, si consiglia di consultare i siti ufficiali delle regioni di interesse.&lt;br /&gt;Bando Voucher per l’internazionalizzazione e la promozione estera Micro e Pmi lombarde 2011.&lt;br /&gt;La Regione Lombarda e le Camere di Commercio lombarde, nell’ambito dell’Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico  e la Competitività del Sistema lombardo, intendono favorire i processi di internazionalizzazione delle micro e piccole e medie imprese lombarde sostenendo l’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione.&lt;br /&gt; A chi&lt;br /&gt;Micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità operativa sul territorio lombardo.&lt;br /&gt;Finalità&lt;br /&gt;Interventi di sostegno a fondo perduto articolati in tre misure per:&lt;br /&gt;• Misura  A: Servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione &lt;br /&gt;• Misura B: Partecipazione a missioni economiche all’estero in forma coordinata&lt;br /&gt;• Misura C: Partecipazione a fiere internazionali all’estero.&lt;br /&gt;Risorse e caratteristiche del contributo&lt;br /&gt;• Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 6.000.000 Euro. L’agevolazione consiste in:&lt;br /&gt;• 40% della dotazione complessiva di ciascuna misura per le richieste di voucher dal 1 marzo 2011 sino al 31 maggio 2011&lt;br /&gt;• 30% della dotazione complessiva di ciascuna misura più gli eventuali residui per le richieste di voucher dal 1 giugno 2011 sino al 30 settembre&lt;br /&gt;Il restante 30% della dotazione complessiva di ciascuna misura più gli eventuali residui per le richieste di voucher dal 1 ottobre 2011 sino al 31 dicembre 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando&lt;br /&gt;Dal 1 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 è possibile presentare la richiesta di voucher, compilando la modulistica on-line.&lt;br /&gt;FERRARA – CONTRIBUTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE&lt;br /&gt;La Giunta della Camera di Commercio di Ferrara ha approvato “direzione impresa”, serie di incentivi messi a disposizione delle imprese locali. Nel pacchetto sono previsti incentivi per l’internazionalizzazione, con un fondo di 100.000 euro per migliorare la presenza sui mercati internazionali (con organizzazione di eventi e/o di incontri di affari all’estero; indagini di mercato e di prodotto; definizione stipula di accordi quadro di cooperazione con potenziali partner locali con cui avviare partnership e/o joint venture; partecipazione a gare internazionali).&lt;br /&gt;LIGURIA: PROGRAMMAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE&lt;br /&gt;Il programma regionale 2011-2013, articolato lungo tre linee strategiche, si concentra sul ruolo delle PMI e dell’innovazione nel contesto produttivo ligure, mirando all’integrazione delle singole politiche regionali a livello internazionale. Particolare attenzione, ha ricordato il Consiglio regionale, sarà prestata alla valorizzazione del comparto high tech, al fine di promuove la collaborazione con partner stranieri nel campo della ricerca.&lt;br /&gt;Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2011&lt;br /&gt;DECRETO 4 gennaio 2011 – Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il bando per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle aggregazioni di imprese artigiane relative a progetti di internazionalizzazione in Paesi, appartenenti e non, all’Unione Europea.&lt;br /&gt;Scadenza presentazione domande: 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.&lt;br /&gt;Internazionalizzazione delle imprese artigiane e domande di finanziamento a valere sui residui, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del commercio internazionale 12 febbraio 2008.&lt;br /&gt;Destinatari&lt;br /&gt;a. Consorzi all’esportazione collegati ad imprese artigiane, per progetti che coinvolgano almeno 3 imprese artigiane;&lt;br /&gt;b. raggruppamenti, anche costituiti ad hoc, di almeno 3 imprese artigiane.&lt;br /&gt;Deve essere assicurata l’interregionalità dei progetti, le imprese devono avere sede legale oppure operativa in almeno due regioni diverse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scopo&lt;br /&gt;Favorire l’internazionalizzazione delle imprese artigiane, attraverso un intervento che faciliti il superamento delle difficoltà sui mercati esteri, stimolando processi di aggregazione dell’imprenditoria artigiana a livello nazionale.&lt;br /&gt;Progetti ammissibili&lt;br /&gt;I progetti – alla cui realizzazione devono partecipare tutte le aziende proponenti – devono illustrare in maniera chiara l’obiettivo promozionale (es: apertura di un nuovo mercato, azioni preliminari per investimenti produttivi, ricerca di partner commerciali, miglioramento di servizi logistici).&lt;br /&gt;Alcune tipologie di progetto agevolabili sono&lt;br /&gt;• Campagne di promozione all’estero (partecipazione a fiere e mostre, attività collaterali alle presenze fieristiche, azioni di comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra operatori);&lt;br /&gt;• Missioni commerciali settoriali;&lt;br /&gt;• Azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi;&lt;br /&gt;• Conferenze di commercializzazione nel territorio in cui hanno sede i raggruppamenti beneficiari, destinate ad operatori esteri;&lt;br /&gt;• Studi e consulenze finalizzati alla messa in rete delle imprese proponenti, per una loro migliore promozione nei mercati esteri;&lt;br /&gt;• Studi di fattibilità per investimenti commerciali o produttivi all’estero in show room, centri servizi, centri di assistenza tecnica, franchising, joint ventures;&lt;br /&gt;• Servizi di consulenza in materia di innovazione, finalizzata all’Internazionalizzazione;&lt;br /&gt;• Formazione delle imprese artigiane in materia di marketing internazionale.&lt;br /&gt;• Affitto di aree e allestimenti di fiere all’estero;&lt;br /&gt;• Realizzazione materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni, in lingua inglese e nella lingua veicolare del luogo dell’iniziativa di pubblicità;&lt;br /&gt;• Spese di trasporto merci da esporre e spese assicurative;&lt;br /&gt;• Affitto di locali all’estero per workshop, seminari, dimostrazioni;&lt;br /&gt;• Affitto di locali in Italia e spese collegate per conferenze di commercializzazione o corsi di formazione;&lt;br /&gt;• Spese di viaggio e soggiorno di operatori esteri;&lt;br /&gt;• Docenze formative;&lt;br /&gt;• Spese di interpretariato e traduzioni;&lt;br /&gt;• Attività di consulenza professionale, allestimenti, studi di fattibilità; programmi di innovazione e organizzazione (secondo i parametri comunitari – senior e junior);&lt;br /&gt;• Spese per studi di mercato (strettamente funzionali al progetto);&lt;br /&gt;• Spese di viaggio e di missione dei rappresentanti e del personale delle aziende italiane partecipanti alle iniziative.&lt;br /&gt;Intervento agevolativo&lt;br /&gt;Contributo nella misura massima del 50% del costo complessivo del progetto e, comunque, per un importo non superiore ad 100.000 euro nel caso di domanda presentata da almeno 7 imprese.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-6414199597587331108?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/6414199597587331108/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/i-finanziamenti-regionali.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/6414199597587331108'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/6414199597587331108'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/i-finanziamenti-regionali.html' title='I FINANZIAMENTI REGIONALI ALL&apos;INTERNAZIONALIZZAZIONE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-1483336451233226134</id><published>2011-06-10T08:02:00.001Z</published><updated>2011-06-10T08:02:03.388Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>I FINANZIAMENTI AI CONSORZI EXPORT</title><content type='html'>Consorzi all’Export L.83/1989&lt;br /&gt;Il sostegno per l’internazionalizzazione delle PMI: la normativa italiana in materia di consorzi export.&lt;br /&gt;LA legge n. 83 del 21 febbraio 1989 disciplina la concessione annuale di contributi finanziari ai consorzi multiregionali fra piccole e medie imprese, che hanno come scopo esclusivo l’esportazione dei prodotti dei consorziati e l’attività promozionale necessaria per realizzarla. I contributi sono destinati ad incentivare lo svolgimento di attività promozionali aventi rilievo nazionale, la realizzazione di progetti volti a favore l’internazionalizzazione, in forma aggregata, delle piccole e medie imprese e le attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico, al fine di incrementare i flussi turistici verso l’Italia. Risulta quindi chiaro che possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti non dovranno pertanto contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite. I contributi eventualmente concessi non potranno essere ripartiti tra le singole imprese o utilizzati per coprire i costi delle loro singole iniziative.&lt;br /&gt;Possono beneficiare dei contributi i consorzi e le società consortili a carattere multiregionale – anche in forma cooperativa – intendendo cioè quei consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Ulteriori beneficiari sono altresì i consorzi monoregionali delle regioni a Statuto speciale Sicilia e Valle d’Aosta. I consorzi devono essere costituiti da almeno 8 piccole e medie imprese e avere come scopo sociale esclusivo l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla, a cui può aggiungersi l’importazione di materie prime o di semilavorati, utilizzati dalle imprese consorziate. Tuttavia il limite numerico può essere ridotto nell’ipotesi in cui si tratti di imprese artigiane, di imprese rientranti in settore merceologici specializzati o di imprese che abbiano sede in una delle seguenti regioni: Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.&lt;br /&gt;Le imprese consorziate&lt;br /&gt;Le imprese consorziate devono avere la natura di PMI ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005, che aggiorna i criteri di individuazione delle micro, piccole e medie imprese, in accordo con la disciplina comunitaria, rappresentata dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, che dal 1° gennaio 2005 ha sostituito la precedente normativa. Il decreto fornisce le indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi. Le suddette condizioni devono essere possedute dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell’anno di realizzazione del programma.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’attività promozionale&lt;br /&gt;Gli unici interventi suscettibili di ricevere finanziamenti ai sensi della legge n. 83 sono unicamente quelli di natura promozionale quali, per esempio, la partecipazione a fiere estere o internazionali in Italia; la realizzazione di materiale pubblicitario, l’organizzazione di incontri promozionali con operatori esteri; ricerche di mercato; missioni di operatori esteri in Italia; promozione all’estero del marchio consortile; attività preparatoria per la partecipazione a programmi comunitari o di organizzazioni internazionali. L’attività promozionale del consorzio export deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per tutte le imprese associate. Pertanto non sono suscettibili di ricevere contributi le iniziative che prevedono la partecipazione di una percentuale delle imprese non significativa, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto. Il programma promozionale si articola in singoli progetti, che dovranno essere realizzati nel corso dell’anno, i progetti di durata pluriennale dovranno, invece, essere articolati in sottoprogetti annuali.&lt;br /&gt;L’ammissibilità delle spese e le modalità per la domanda di contributo&lt;br /&gt;Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione dei progetti. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti, possono essere finanziate anche le spese di gestione e di personale, effettivamente imputabili alle iniziative programmate, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese sostenute per ogni progetto, purché il consorzio sia dotato di una struttura stabile. Tali spese devono riferirsi all’attività svolta in sede per la preparazione iniziale e per quella successiva alla manifestazione. L’accesso ai contributi avviene attraverso la presentazione di due distinte domande: la prima verrà presentata dal consorzio per l’approvazione del programma promozionale, la seconda conterrà invece la richiesta di liquidazione del contributo e sarà inoltrata al Ministero una volta svolta l’attività promozionale per la quale era stato concesso il contributo. Il Ministero dello Sviluppo Economico effettua l’erogazione secondo la forma agevolata prescelta dal beneficiario. Il contributo è cumulabile con eventuali ulteriori contributi pubblici ricevuti dal consorzio a fronte di specifiche iniziative, fino ad un importo massimo complessivo del 70%.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-1483336451233226134?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/1483336451233226134/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/i-finanziamenti-ai-consorzi-export.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/1483336451233226134'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/1483336451233226134'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/i-finanziamenti-ai-consorzi-export.html' title='I FINANZIAMENTI AI CONSORZI EXPORT'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-2276570746565697708</id><published>2011-06-09T13:11:00.002Z</published><updated>2011-06-09T13:11:24.604Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AGEVOLATI PER LE IMPRESE</title><content type='html'>Gli strumenti finanziari di medio-lungo periodo&lt;br /&gt;PRESTITI CAPITALIZZATIVI&lt;br /&gt;E’ noto che il sistema delle imprese italiane è consistentemente sottocapitalizzato e, in particolare, sono le piccole e medie imprese che nel passato sono ricorse, per coprire i fabbisogni finanziari, soprattutto al capitale di terzi (in particolare affidamenti bancari di breve, medio e lungo periodo) e poco al capitale proprio.&lt;br /&gt;Nel prossimo futuro dovrà essere affrontata in modo completamente differente la gestione aziendale in modo da potersi garantire l’accesso al credito.&lt;br /&gt;Il prezzo del tasso d’interesse applicato dipende dal rischio, ovvero dall’appartenenza ad una classe di rating piuttosto che ad un’altra e, quindi, la classe di rating in cui le banche collocheranno l’impresa diventerà una variabile strategica per regolare il costo del finanziamento.&lt;br /&gt;L’efficienza delle scelte relative alla struttura patrimoniale e finanziaria, nonché la valutazione della capacità ed opportunità di crescita diventano presupposti fondamentali per l’equilibrata gestione dell’impresa.&lt;br /&gt;L’imprenditore dovrà quindi orientare la propria gestione aziendale mirando al conseguimento di una situazione finanziaria equilibrata, ovvero un equo rapporto tra il capitale di terzi finanziario ed il capitale proprio e quindi un basso coefficiente di indebitamento finanziario. La presenza infatti del capitale proprio nell’impresa è fondamentale per la riduzione del rischio, in quanto alti livelli di indebitamento creano effetti negativi moltiplicativi in periodi di crisi dell’impresa e del mercato.&lt;br /&gt;La politica di sostegno alle piccole e medie imprese necessita di nuovi strumenti operativi che vadano ad affiancare le forme tradizionali di intervento per contribuire a risolvere il nodo legato alla struttura finanziaria (Basilea 2) e per consentire di affrontare la crescita dimensionale delle aziende.&lt;br /&gt;In questo contesto si inseriscono i prestiti capitalizzativi che costituiscono uno strumento finanziario innovativo a medio lungo termine che si colloca in una posizione intermedia, in termini di rischio/rendimento, tra un contratto di debito puro a medio/lungo termine ed uno strumento di partecipazione al capitale di rischio.&lt;br /&gt;I Prestiti capitalizzativi sono destinati a favorire la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo attraverso l’accesso delle piccole e medie imprese a fonti di finanziamento alternative a quelle di tipo tradizionale; il meccanismo dei prestiti capitalizzativi presenta infatti caratteristiche tipiche della partecipazione diretta del soggetto finanziatore all’impresa beneficiaria, in quanto prevede che la banca accetti di essere remunerata (sebbene solo in parte) anche attraverso una partecipazione agli utili.&lt;br /&gt;I principali ambiti applicativi del prestito capitalizzativo sono:&lt;br /&gt;• programmi di sviluppo (tra cui l’internazionalizzazione), innovazione, ammodernamento o ristrutturazione realizzati da imprese di piccole e medie dimensioni;&lt;br /&gt;• ristrutturazioni del debito realizzate da PMI attraverso operazioni di consolidamento delle passività bancarie;&lt;br /&gt;• operazioni di acquisizione di imprese sotto forma di levarage e management buy out;&lt;br /&gt;• project financing. Modalità di finanziamento della società di progetto.&lt;br /&gt;MODALITA’ DI RIMBORSO DEL PRESTITO CAPITALIZZATIVO&lt;br /&gt;Il prestito capitalizzativo si configura come un rapporto triangolare tra la banca, l’impresa finanziata ed i terzi coobligati (di norma i soci). La società finanziata si obbliga a corrispondere alla banca, alle scadenze, il capitale e gli interessi, nonché una somma percentuale dell’utile netto d’esercizio. I soci si impegnano, in quanto coobbligati, ad eseguire ad ogni singola scadenza i versamenti in conto capitale per quote pari alle rate da rimborsare; la società con le disponibilità liquide ottenute dai soci effettua il pagamento della quota capitale del prestito. Alla scadenza delle singole rate di ammortamento la società provvede ad effettuare il passaggio a capitale sociale delle somme relative al totale dei versamenti in conto capitale.&lt;br /&gt;Il prestito capitalizzativo si configura come un’anticipazione del capitale di rischio.&lt;br /&gt;I prestiti capitalizzativi sono pertanto particolarmente adatti a soddisfare i bisogni finanziari di imprese che, a fronte di programmi di investimento e/o sviluppo, intendono diversificare le proprie fonti di finanziamento, procedendo ad una graduale ricapitalizzazione dell’azienda, senza diminuire la propria autonomia di gestione derivante dall’ingresso di nuovi soci.&lt;br /&gt;La caratteristica di questo tipo di finanziamento è il modo in cui viene calcolato il tasso di interesse (generalmente più conveniente di quello di un mutuo ordinario) che l’azienda dovrà pagare: per il calcolo degli interessi infatti non verrà applicato un tasso fisso ma la remunerazione del prestito sarà collegata all’andamento dell’azienda.&lt;br /&gt;Si tratta pertanto:&lt;br /&gt;• per la banca di una operazione a medio termine caratterizzata da una compartecipazione (per quanto attiene alla remunerazione del capitale) alla vita aziendale, ma calmierata dalle garanzie accessorie prestate;&lt;br /&gt;• per l’impresa di un finanziamento a tasso variabile, indicizzato all’andamento della stessa azienda che consente di utilizzare la leva finanziaria a condizioni vantaggiose rispetto ai propri risultati economici.&lt;br /&gt;I vantaggi&lt;br /&gt;L’utilizzo dei prestiti capitalizzativi offre, evidentemente, vantaggi ai tre soggetti coinvolti nella operazione. Infatti: &lt;br /&gt;• l’impresa richiedente potrà ottenere rapidamente ed in un’unica soluzione le risorse necessarie per realizzare i propri progetti;&lt;br /&gt;• i soci potranno dilazionare nel tempo l’impegno finanziario dato che potranno procedere ad una graduale ricapitalizzazione dell’azienda senza diminuire la propria autonomia di gestione derivante dall’ingresso di nuovi soci;&lt;br /&gt;• la banca che potrà ottenere una remunerazione del proprio affidamento superiore alla media dato che, in caso di successo del progetto aziendale, riceverà una percentuale dell’utile realizzato.&lt;br /&gt;L’operatività&lt;br /&gt;Per l’attivazione di un prestito capitalizzativo, la banca provvede a redigere un’istruttoria di affidamento al fine di valutare il grado di affidabilità e le effettive necessità dell’azienda richiedente.&lt;br /&gt;In altri termini l’impresa richiedente viene sottoposta sia ad una valutazione attuale, basata sull’analisi delle condizioni aziendali passate e presenti, ma soprattutto ad una prospettica, nella quale vengono valutati i progetti per il futuro.&lt;br /&gt;La durata&lt;br /&gt;I prestiti capitalizzativi hanno una durata che va dai 5 ai 10 anni e sono soggetti ad un piano di rimborso a rate trimestrali o semestrali e ad un pre-ammortamento che può variare da 1 a 3 anni.&lt;br /&gt;I costi&lt;br /&gt;Nella valutazione dei costi del prestito capitalizzativo gli oneri finanziari sono dati dalla somma di due componenti:&lt;br /&gt;• una certa, determinata da un tasso base (fisso o variabile, collocabile tra il 0,5 e 0,75% delle prime rate o di un altro tasso di mercato);&lt;br /&gt;• una aleatoria, calcolata in funzione dei risultati economici conseguiti dall’azienda richiedente e misurata in base ad alcuni parametri contabili (Roi, Roe, ecc.).&lt;br /&gt;Ovviamente le caratteristiche dello strumento finanziario in esame faranno si che tutti questi costi potranno variare in base all’ammontare ed alle caratteristiche del finanziamento richiesto, e naturalmente all’affidabilità riconosciuta all’azienda richiedente.&lt;br /&gt;Le garanzie&lt;br /&gt;I crediti capitalizzativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive (Confidi); ad integrazione di tali garanzie, è previsto l’intervento del ”Fondo centrale di garanzia” per le PMI ai sensi della L. 662/96.&lt;br /&gt;Tale fondo interviene nella misura massima del 40% dell’insolvenza dopo che la banca abbia avviato le procedure di esecuzione forzata nei confronti dell’azienda; la restante parte della garanzia interviene dopo la conclusione della procedura.&lt;br /&gt;La legge configura un beneficium excussionis a favore del Fondo centrale solo per la parte di garanzia che eccede il 40% del finanziamento concesso.&lt;br /&gt;Per la parte di prestito dove non opera la garanzia del Fondo si applica l’art. 1946 del Codice Civile (i garanti sono obbligati in solido con il debitore).&lt;br /&gt;Per le PMI operanti nel Sud esiste, inoltre, uno specifico Fondo di garanzia gestito da MCC SpA che può garantire fino all’80% del finanziamento erogato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riassumendo:&lt;br /&gt;Vantaggi per le imprese:&lt;br /&gt;• ottimizzazione del costo del capitale;&lt;br /&gt;• riequilibrio della struttura finanziaria aziendale (Basilea 2).&lt;br /&gt;Vantaggi per le banche:&lt;br /&gt;• soddisfacente redditività attesa del prestito;&lt;br /&gt;• riduzione del rischio di credito associato al riequilibrio della struttura finanziaria dell’impresa che migliora il suo rating creditizio;&lt;br /&gt;• eventuale traslazione di parte del rischio di credito sul fondo di garanzia.&lt;br /&gt;Ipotesi di prestito capitalizzativo:&lt;br /&gt;• Beneficiari: PMI operanti in qualsiasi settore di attività sotto forma giuridica di società di capitali;&lt;br /&gt;• Importo del finanziamento: euro……… (ad esempio euro 1.000.000);&lt;br /&gt;• Durata: fino a 10 anni;&lt;br /&gt;• Tasso d’interesse:&lt;br /&gt;- parte fissa: Euribor + spread %&lt;br /&gt;- parte variabile componente partecipativa): calcolata secondo la matrice ROS-PN/CI, max da definire;&lt;br /&gt;Rimborso: obbligo dei soci ad aumentare il capitale sociale;&lt;br /&gt;Garanzie: possibile intervento del Fondo di garanzia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riassumendo:&lt;br /&gt;Quota capitale&lt;br /&gt;La banca eroga all’azienda un mutuo di euro 1.000.000, 00 a 10 anni, con rate di rimborso semestrali;&lt;br /&gt;Contestualmente i Soci deliberano e sottoscrivono un aumento di capitale sociale di pari importo (euro 1.000.000,00) con versamenti semestrali pari alla rata di capitale da rimborsare alla banca (euro 50.000,00 ogni sei mesi).&lt;br /&gt;La società avrà quindi, da una parte, euro 1.000.000 in cassa per le proprie finalità (consolidamento passività, nuovi investimenti, etc) e dall’altra potrà iscrivere in bilancio l’aumento di capitale sociale migliorando così il proprio rating;&lt;br /&gt;L’operazione potrà essere controgarantita, oltre dall’aumento del capitale sociale da parte dei Soci, anche da un Confidi e dal Fondo di Garanzia per le PMI ad opera del MCC SpA. In tal modo la Banca dimostrerà al sistema finanziario di effettuare un’operazione free risk e quindi otterrà il denaro ad un tasso più vantaggioso.&lt;br /&gt;Quota interessi&lt;br /&gt;L’Azienda si impegna a pagare alla Banca un tasso d’interesse passivo così suddiviso:&lt;br /&gt;• parte fissa: Euribor + spread (ad esempio complessivamente un 4%);&lt;br /&gt;• parte variabile: percentuale sul risultato d’esercizio (o altro parametro da definire), fino ad un valore massimo predefinito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F.DO DI GARANZIA PER LE PMI L. 662/96&lt;br /&gt;Finalità dell’intervento:&lt;br /&gt;Favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica&lt;br /&gt;Il Fondo Centrale di Garanzia garantisce qualsiasi operazione finanziaria – di qualsiasi durata – a favore di tutte le PMI valutate economicamente e finanziariamente sane (ad eccezione di quelle operanti nell’agricoltura e nei settori “sensibili” esclusi dall’Unione Europea: trasporti, cantieristica navale, industria automobilistica, ecc.).&lt;br /&gt;Caratteristiche della Garanzia diretta:&lt;br /&gt;La Garanzia Diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia alle Banche sulle richieste di finanziamento è:&lt;br /&gt; “a prima richiesta”&lt;br /&gt;In caso di inadempimento dell’impresa la Banca può rivalersi  tempestivamente sul Fondo Centrale di Garanzia&lt;br /&gt; esplicita&lt;br /&gt;La garanzia è un’obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante&lt;br /&gt; incondizionata&lt;br /&gt;Non deve essere soggetta a condizioni contrattuali fuori dal diretto controllo della Banca, che possano evitare al fornitore di protezione (Fondo Centrale di Garanzia) l’obbligo di effettuare il pagamento&lt;br /&gt; irrevocabile&lt;br /&gt;Non sono ammesse clausole contrattuali che consentono al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la copertura del credito.&lt;br /&gt;In caso di inadempienza delle Pmi garantite, dunque, le banche e gli altri intermediari finanziari possono immediatamente rivalersi sul Fondo.&lt;br /&gt;Importo della Garanzia:&lt;br /&gt;• Per le imprese situate nelle zone 87.3 a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale (Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) la Garanzia è concessa alle Banche sui finanziamenti richiesti dalle aziende, a titolo gratuito e fino all’80% del finanziamento.&lt;br /&gt;• Per le imprese situate nelle altre regioni italiane (eccetto Lazio e Toscana) la Garanzia è concessa alla Banca sui finanziamenti richiesti dalle imprese a titolo oneroso (tra lo 0,25% e l’1,0% a seconda del rating aziendale) e fino all’60% del finanziamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Limitazione delle “altre garanzie”:&lt;br /&gt;• Il Fondo di Garanzia è stato concepito istituzionalmente per alleviare le imprese dal gravoso onere di prestare proprie garanzie.&lt;br /&gt;• Sulla quota del finanziamento assistita dalla garanzia del Fondo, non possono essere acquisite ulteriori garanzie.&lt;br /&gt;• Inoltre è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella concessione della garanzia a quelle operazioni non assistite da alcuna garanzia reale, bancaria o assicurativa (cd “altre garanzie”).&lt;br /&gt;Importo massimo della Garanzia e del finanziamento:&lt;br /&gt;L’importo massimo garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può superare l’importo di 1.500.000 euro.&lt;br /&gt;ESEMPIO&lt;br /&gt;FINANZIAMENTO MAX. RICHIESTO: euro 1.875.000,00&lt;br /&gt;GAR. DIRETTA MAX. 80% DEL FINANZIAMENTO PARI A euro 1.500.000,00.&lt;br /&gt;Operazioni ammissibili alla garanzia diretta del Fondo:&lt;br /&gt;Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria purchè direttamente finalizzata all’attività di impresa:&lt;br /&gt;• finanziamenti a medio – lungo termine a fronte di investimenti materiali e immateriali;&lt;br /&gt;• acquisizione di partecipazioni a fronte di investimenti;&lt;br /&gt;• prestiti partecipativi a fronte di investimenti;&lt;br /&gt;• c.d. “Altre operazioni” (breve termine, consolidamento, finanziamenti a m/l termine per esigenze di liquidità, etc…..).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FINANZIAMENTI BULLET&lt;br /&gt;Con tale terminologia si intende un contratto di finanziamento per effetto del quale l’azienda si impegna a corrispondere negli anni di durata del contratto solamente gli interessi passivi; la quota capitale prestata verrà rimborsata in una unica soluzione (da ciò il nome “bullet” – proiettile) alla fine del periodo contrattuale.&lt;br /&gt;Tale forma di finanziamento è particolarmente indicato per le aziende che devono effettuare investimenti; in tal modo si avrà tutto il tempo di rientro economico-finanziario dell’investimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le caratteristiche dei finanziamenti:&lt;br /&gt;• durata: 5/7 anni&lt;br /&gt;• rimborso: “bullet” in un’unica soluzione alla scadenza&lt;br /&gt;• garanzie richieste: nessuna assenza di un CONFIDI&lt;br /&gt;• obblighi contrattuali:&lt;br /&gt;• impegno a sottoporsi a rating ogni anno&lt;br /&gt;• mantenimento del Cash Flow programmato e rispetto del piano industriale&lt;br /&gt;• rispetto di determinati indici&lt;br /&gt;• rimborso anticipato: non previsto&lt;br /&gt;• recesso: non previsto&lt;br /&gt;• patti parasociali: non previsti&lt;br /&gt;• spread: è funzione del rating della singola impresa. In media si prevede un valore compreso tra 200 – 350 b.p.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA GARANZIA SACE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE&lt;br /&gt;Studiata per le piccole e medie imprese (PMI), la Garanzia per l’Internazionalizzazione sostiene l’impresa nei processi di sviluppo sui mercati internazionali, garantendo dal 50% al 70% i finanziamenti erogati da banche convenzionate per sostenere attività direttamente e indirettamente connesse all’internazionalizzazione dell’impresa. I progetti finanziabili sono quelli relativi ad investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali effettuate in Italia e all’estero relative a:&lt;br /&gt;• costi di impianto e di ampliamento&lt;br /&gt;• costi promozionali e pubblicitari&lt;br /&gt;• costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio&lt;br /&gt;• spese per tutelare il “Made in Italy”, quindi per marchi e brevetti&lt;br /&gt;• acquisto e ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio)&lt;br /&gt;• costi relativi all’acquisto di terreni, alla riqualificazione o al rinnovo degli impianti e macchinari&lt;br /&gt;• costi relativi all’acquisto, alla riqualificazione o rinnovo delle attrezzature industriali e commerciali&lt;br /&gt;• spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia ed all’estero&lt;br /&gt;• spese per investimenti e acquisizione di partecipazioni non finanziarie in imprese estere&lt;br /&gt;• spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e di joint ventures con imprese estere&lt;br /&gt;• spese relative all’approntamento di beni e/o servizi o l’esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Istruttoria&lt;br /&gt;Il Gestore della Banca convenzionata raccoglie i documenti necessari per inoltrare la richiesta di garanzia a SACE:&lt;br /&gt;• dichiarazione dell’impresa relativa al progetto di internazionalizzazione&lt;br /&gt;• copia dell’ultimo bilancio approvato, non anteriore al 31/12/2008, dichiarato conforme all’originale dal Legale Rappresentante dell’impresa&lt;br /&gt;• certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio in data non anteriore a 10 giorni della data della richiesta di mutuo presentata dall’impresa alla banca convenzionata, recante l’espressa menzione del non assoggettamento del cliente a procedure concorsuali e la dicitura antimafia&lt;br /&gt;• copia delle eventuali fideiussioni o di altre garanzie personali rilasciate che assistono il mutuo&lt;br /&gt;• autocertificazione (con riguardo a: limite minimo del 10% di fatturato export, sede legale e le varie attività in Italia) di cui al paragrafo IV-B-1 punto I e III della Circolare.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-2276570746565697708?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/2276570746565697708/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/finanziamenti-medio-e-lungo-termine.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/2276570746565697708'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/2276570746565697708'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/06/finanziamenti-medio-e-lungo-termine.html' title='FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AGEVOLATI PER LE IMPRESE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-6111789197789350630</id><published>2011-05-31T14:42:00.002Z</published><updated>2011-05-31T14:42:35.047Z</updated><title type='text'>LE PERDITE DEGLI ENTI LOCALI SUGLI SWAP:RIALZO DEI TASSI DI INTERESSE E COSTI IMPLICITI</title><content type='html'>LE PERDITE DEGLI ENTI LOCALI SUGLI SWAP:RIALZO DEI TASSI DI INTERESSE E COSTI IMPLICITI&lt;br /&gt;Il valore nozionale dei derivati stipulati dagli Enti locali supera i 30 miliardi di euro.&lt;br /&gt;590 sono i Comuni che hanno concluso operazioni in derivati prima del blocco intervenuto nel 2008 e oltre 800 i contratti in essere. Di questi la maggior parte, circa i due terzi, sono derivati sui tassi di interesse.&lt;br /&gt;Le perdite che questi contratti stanno generando a carico degli Enti ammontano ad una cifra di oltre 3 miliardi di euro che potrebbe anche avvicinarsi ai 10 miliardi. Infatti, per gli Enti Pubblici le operazioni concluse consistono, per la maggior parte, nella trasformazione di un debito a tasso fisso che l’Ente aveva in essere (caratterizzato dall’assenza di rischio) in un debito a tasso variabile attraverso la sottoscrizione di swap di vario tipo. Nella maggior parte dei casi il tasso variabile che è stato applicato è limitato ad un corridoio (collar) al di fuori del quale l’esposizione dell'Ente tornava ad essere a tasso fisso ma, a volte, a condizioni molto penalizzanti (alcuni esempi ricorrenti sono i contratti swap con opzioni digitali cap, floor). La penalizzazione consiste nella previsione di tassi fissi molto sfavorevoli o nella applicazione del tasso variabile a fronte di rialzi eccessivi.  Negli anni successivi alla conclusione di tali operazioni come noto i tassi sono scesi invece di salire e questo ha generato perdite. Ora, se i tassi salissero il valore dei contratti in essere potrebbe migliorare, ma se l’aumento dei tassi dovesse essere piuttosto rilevante (oltre le soglie cui si è fatto riferimento sopra) gli Enti tornerebbero a perdere. In questo scenario, si nota come le perdite a carico degli Enti continuano ad accumularsi, cosa che induce sempre più alla conclusione che i contratti stipulati abbiano ben poco in comune con i derivati di copertura e siano, al contrario, operazioni altamente rischiose ed “inefficienti” dal punto di vista economico. Ad incidere, spesso in misura rilevante, sulle perdite degli Enti e sul valore negativo delle operazioni in derivati non sono, tuttavia, solo i movimenti avversi del mercato (mark to market preoccupanti), ma anche i costi impliciti (o commissioni implicite) spesso di rilevantissimo importo che le banche hanno caricato sulle operazioni. L’accertamento di elevate commissioni implicite applicate dalle banche nella stipulazione di swap ed altri derivati conclusi con Comuni ed Enti locali è stato all’origine di procedimenti penali avviati dalle Procure per il reato ipotizzato di truffa aggravata e di sequestri preventivi disposti dalle medesime Procure per svariati milioni di euro nei confronti di alcuni Istituti di Credito Il nostro intervento svolto in collaborazione con Studio Legale Cedrini Urbinati Zamagni di Rimini e Studio Legale Savigni di Bologna ed il Consulente Finanziaro Indipendente Dott. Paolo Chiaia di Calipso S.p.A.  ha la finalità di assistere l’ente che intenda svolgere una analisi legale finanziaria completa per poter comprendere le operazioni concluse e l’ammontare delle perdite procurate.&lt;br /&gt;L’intervento ha, inoltre, lo scopo di assistere l’Ente nell’eventuale tutela delle proprie ragioni e  si compone dei seguenti Moduli:&lt;br /&gt;Modulo I: Analisi (check up) della situazione dei derivati;&lt;br /&gt;Modulo II: Due Diligence Legale e Finanziaria;&lt;br /&gt;Modulo III: Analisi del profilo del danno e individuazione delle possibili strategie legali e finanziarie &lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email info@autonomielocali.eu o inviare fax al numero 051334146&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-6111789197789350630?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/6111789197789350630/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/05/le-perdite-degli-enti-locali-sugli.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/6111789197789350630'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/6111789197789350630'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/05/le-perdite-degli-enti-locali-sugli.html' title='LE PERDITE DEGLI ENTI LOCALI SUGLI SWAP:RIALZO DEI TASSI DI INTERESSE E COSTI IMPLICITI'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-1451271645100759188</id><published>2011-05-31T14:33:00.002Z</published><updated>2011-05-31T14:33:55.764Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>FOCUS RUSSIA</title><content type='html'>Focus sulla Russia&lt;br /&gt;STRATEGIE DI INGRESSO SUL MERCATO RUSSO&lt;br /&gt;LA FEDERAZIONE RUSSA&lt;br /&gt;Note generali&lt;br /&gt;La Federazione russa si estende per undici fusi orari su due continenti, Europa e Asia, coprendo tutte le zone climatiche, dai ghiacci artici al nord alla vegetazione subtropicale sempreverde sul Mar Nero e nel Caucaso, ai deserti vicino al Mar Caspio.&lt;br /&gt;Con una superficie di 17.075.400 chilometri quadrati, equivalente al 77,5% del territorio della Csi, è l’entità statale più grande del mondo.&lt;br /&gt;La popolazione presente nella Federazione Russa risulta di 140.702.094 abitanti (dati aggiornati al luglio 2008) di cui il 70% rapresenta la popolazione urbana.&lt;br /&gt;Mosca (10.470.000 abitanti), San Pietroburgo (4.568.000 ab.), Novosibirsk (1.426.000 ab.), Nizhni Novgorod (1.311.00 ab.), Ekaterinenburg (1.293.00 ab.), Samara (1.158.000 ab.), Omsk (1.134.00 ab.), Kazan (1.105.000 ab.), Celiabinsk (1.078.000 ab.), Rostov (1.070.000 ab.), Ufa (1.042.000 ab.), Perm (1.000.000 ab.).&lt;br /&gt;Moneta&lt;br /&gt; La moneta ufficiale è il rublo, che dopo la “ridenominazione” del 1997 (1 rublo nuovo vale 100 rubli vecchi) e la svalutazione del 17 agosto 1998, a partire dal 2000, con la ripresa economica, prima è ridiventato stabile e poi si è rivalutato sensibilmente nei confronti del dollaro e dell’euro.&lt;br /&gt; Al 10 aprile 2011, 1 rublo vale 0,0353 dollari e 0,0247.&lt;br /&gt; La Federazione Russa è suddivisa in 89 “soggetti”, che comprendono regioni, repubbliche, territori autonomi e le due “città di importanza federale” di Mosca e San Pietroburgo, con i rispettivi sindaci (Yuri Luzhkov) o governatori (Valentina Matvenko). A queste due “citta-governi” corrispondono le due regioni di Mosca e di Leningrado, che però sono soggetti politico-amministrativi distinti e autonomi. Ogni repubblica, regione e città ha un presidente, governatore o sindaco, fino a poco tempo fa eletto direttamente, e inoltre vi sono un Parlamento e un governo regionale o cittadino, anch’essi eletti, i quali dispongono di larga autonomia legislativa ed esecutiva in materia economica e imprenditoriale.&lt;br /&gt;FARE BUSINES IN RUSSIA&lt;br /&gt; Il Rapporto sulla competitività del World Economic Forum colloca la Federazione Russa nel ranking mondiale del 2010-2011 al 63° posto (Italia al 48° posto=, con un punteggio di 4,2, confermando la posizione e il punteggio del periodo precedente, mentre nel 2008-2010, la Federazione Russa occupava la 51^ posizione con un punteggio di 4,3. Tra i vari parametri che concorrono a determinare l’indice, la Federazione Russa ottiene i migliori punteggi con riferimento a:&lt;br /&gt;• Ampiezza del mercato&lt;br /&gt;• Formazione primaria e superiore&lt;br /&gt;• Formazione universitaria&lt;br /&gt;• Efficienza del mercato del lavoro&lt;br /&gt;• Ambiente macroeconomico&lt;br /&gt;I fattori critici&lt;br /&gt;Tra i fattori più critici del fare business in Russia sono indicati:&lt;br /&gt;• Corruzione&lt;br /&gt;• Accesso alla finanza&lt;br /&gt;• Sistema fiscale &lt;br /&gt;• Crimine&lt;br /&gt;• Inflazione&lt;br /&gt;• Inefficienza della burocrazia&lt;br /&gt;• Aliquote fiscali&lt;br /&gt;Le previsioni di crescita&lt;br /&gt;Il grado di facilità nel fare business&lt;br /&gt;Nel ranking stilato sul sito www.doingbusiness.org (The World Bank Group), che indica il grado di facilità di fare business in 183 paesi, la Russa si piazza al 123° posto (ranking 2011). (Italy 80°)&lt;br /&gt;L’indice si basa su diversi parametri come per esempio: la facilità di avviare un business, ottenere permessi per costruire, registrare i propri marchi e brevetti, il grado di tutela degli investitori, ecc.&lt;br /&gt;Il PIL russo negli anni precedenti&lt;br /&gt;Il  Prodotto&lt;br /&gt;Un prodotto per essere collocato su un mercato diverso da quello di origine&lt;br /&gt;1. Rispettare gli adempimenti di legge del mercato di destinazione.&lt;br /&gt;2. Soddisfare le aspettative del cliente in termini di qualità e sevizio.&lt;br /&gt;3. Essere comparabile con la concorrenza locale, fornendo vantaggi competitivi. (forza del marchio)&lt;br /&gt;La specificità dei mercati dell’ex URSS richiede un approccio strutturato alle problematiche legate al prodotto per evitare situazioni rischiose o la perdita di opportunità di business.&lt;br /&gt;Un prodotto non adeguato può causare:&lt;br /&gt;a. Blocco della merce in dogana&lt;br /&gt;b. Inesigibilità del credito&lt;br /&gt;c. Responsabilità civili e penali da prrodotto difettoso secondo la legge Russa&lt;br /&gt;Oltre a:&lt;br /&gt;• Ritardi nel piano di penetrazione&lt;br /&gt;• Costi aggiuntivi&lt;br /&gt;• Perdita di clienti&lt;br /&gt;I prodotti per poter essere immessi sul mercato, devono rispondere ai requisiti minimi definiti dalla normativa (Qualità, etichettatura, autorizzazioni, Conferme):&lt;br /&gt;1. Certificazione del materiale di un singolo contratto (batch)&lt;br /&gt;2. Dichiarazione di conformità (solo per aziende CIS)&lt;br /&gt;3. Ceritificazione di prodotto obbligatoria&lt;br /&gt;4. Conclusione igienico sanitaria&lt;br /&gt;5. Registrazione farmaci&lt;br /&gt;6. Licenza RTN&lt;br /&gt;7. Certificazione di prodotto volontaria &lt;br /&gt;8. Lettera in Custom Office&lt;br /&gt;9. Certificazioni contrattuali (EN 10204 – solo ai fini contrattuali).&lt;br /&gt;Le Attestazioni e Certificazioni sono:&lt;br /&gt;Emesse nel paese di produzione / esportatore a nome del produttore / main contractor.&lt;br /&gt;Oppure:&lt;br /&gt;Emesse nel paese di destino, dove viene chiusa l’operazione di nazionalizzazione delle merci a nome dell’importatore.&lt;br /&gt;Le attestazioni / certificazioni non hanno una modalità unica di emissione, il richiedente in funzione della documentazione disponibile e/o criticità dei prodotti, può scegliere tra ipotesi diverse.&lt;br /&gt;Il regime fiscale della Federazione Russa&lt;br /&gt;Il sistema fiscale della Federazione Russa, in continua evoluzione, prevede circa 40 imposte e tasse diverse, tra cui l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’imposta sulle persone fisiche, le accise, la tassa sulla proprietà immobiliare e sui terreni.&lt;br /&gt;Nella disciplina dell’imposta sul valore aggiunto va sottolineato che non è prevista una procedura di registrazione valida ai soli fini IVA, poiché l’ordinamento russo contempla una sola procedura di registrazione ai fini fiscali valida per tutte le imposte.&lt;br /&gt;Al fine di stimolare gli investimenti stranieri, inoltre, vigono disposizioni fiscali e doganali agevolative, che esentano da dazi ed IVA doganale i cespiti importanti sul territorio russo come capitale sociale di società miste o ad intero capitale straniero. Per quanto riguarda i redditi d’impresa, dal 1 gennaio 2009 l’aliquota d’imposta è stata abbasata dal 24% al 20%.&lt;br /&gt;Nel campo di applicazione delle imposte sulle persone fisiche le aliquote sono pari al 13% dello stipendio o di altri redditi; 9% dei dividendi percepiti dai residenti e 30% per quelli percepiti da persone fisiche non residenti (quest’ultima può variare in base al valore investito).&lt;br /&gt;Il sistema fiscale della Federazione Russa&lt;br /&gt;Alle piccole imprese italiane non conviene, a livello fiscale, aprire filiali nella Federazione Russa. E’ preferibile fondare direttamente in loco una nuova società, anche con l’apporto di capitali stranieri.&lt;br /&gt;La legge fondamentale in materia fiscale è il Codice Tributario della Federazione Russa. In caso di conflitto sull’applicazione di norme fiscali russe e convenzioni internazionali si applicano le internazionali. Con l’Italia è stata stipulata la “Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali” del 09.04.96.&lt;br /&gt;Il sistema fiscale della Federazione Russa prevede tre livelli di imposizione: federale, regionale e locale. La legislazione fiscale è stabilita al solo livello federale, ma nel caso di designazione di un’imposta come regionale o locale, le amministrazioni pubbliche dei livelli inferiori hanno la facoltà di modificare procedure di riscossione e aliquote.&lt;br /&gt;La fiscalità a livello federale&lt;br /&gt;Le imposte e le tasse di livello federale somo:&lt;br /&gt;1. Imposta sul valore aggiunto (18%, in alcuni casi 10%, sul ricavo delle vendite, detratta l’IVA pagata ai fornitori)&lt;br /&gt;2. Accise (in settori particolari: prodotti petroliferi, tabacchi, alcolici, ecc.; decurtate dalle accise pagate ai fornitori)&lt;br /&gt;3. Imposta sul reddito delle persone fisiche (13% dello stipendio o di altri redditi; 9% sui dividendi per i residenti; 30% per persone fisiche non residenti)&lt;br /&gt;4. Imposta sociale unica (pagata dal datore di lavoro nella misura del 26% del fondo salariale)&lt;br /&gt;5. Imposta sugli utili 24% del profitto, di cui il 6,5% destinato al bilancio federale e il 17,5% a quello regionale e locale)&lt;br /&gt;6. Imposta sull’estrazione delle risorse del sottosuolo (una differente per ogni tipo di risorsa)&lt;br /&gt;7. Imposta sulle risorse idriche (una differente a seconda dell’uso previsto)&lt;br /&gt;8. Tassa per l’uso delle risorse naturali faunistiche (è prevista una tassa per ogni tipo di animale, tonnellata di pesce, frutti di mare, ecc.)&lt;br /&gt;9. Tributo di Stato per richiesta rilascio di autorizzazioni da parte delle Autorità competenti (2.000 Rubli per la registrazione di una persona giuridica; 60.000 Rubli per l’accreditamento di una filiale di una persona giuridica straniera all’interno della Federazione Russa; 300 Rubli per il rilascio di un’appostile relativa a un documento, ecc.).&lt;br /&gt;La fiscalità a livello regionale&lt;br /&gt;Le imposte e le tasse di livello regionale sono:&lt;br /&gt;1. Imposta sulle proprietà sociali (non può superare il 2,2% del valore residuo di alcune voci di bilancio)&lt;br /&gt;2. Tassa per le rendite da gico (è mensile ed è prevista per la singola postazione di gioco; per esempio per un tavolo da gioco in un casinò è prevista una tassa da 25.000 a 125.000 Rubli al mese, a seconda della legge regionale)&lt;br /&gt;3. Tassa sui veicoli (è prevista per le persone fisiche o giuridiche proprietarie dei veicoli e dipende dai cavalli fiscali).&lt;br /&gt;La fiscalità a livello locale&lt;br /&gt;Le imposte e le tasse di livello locale sono:&lt;br /&gt;1. Tassa sui terreni (proprietari e possessori pagano l’1,5% del valore catastale)&lt;br /&gt;2. Tassa sulle proprietà immobiliari delle persone fisiche.&lt;br /&gt;Semplificazioni fiscali&lt;br /&gt;La seconda parte del Codice Tributario della Federazione Russa prevede, per alcune imprese, un sistema fiscale semplificato.&lt;br /&gt;Il particolare regime denominato “Sistema fiscale in forma di imposta unica su un utile imputato per singoli tipi di attività” prevede che si debba pagare un’imposta del 15% sul valore d’affari imputato.&lt;br /&gt;“Il sistema fiscale semplificato” (cap. 26 codice tributario) prevede che si possa scegliere se pagare in relazione alla percentuale del 6% sul fatturato, o il15% sul fatturato, meno le spese.&lt;br /&gt;I soggetti che pagano secondo questo sistema fiscale semplificato sono esentati dal pagamento delle imposte federali come quella sugli utili, sul patrimonio sociale, sull’imposta sociale unica e sull’IVA (escluse le importazioni)&lt;br /&gt;La società può inoltrare la richiesta per usufruire di questo regime fiscale semplificato alle autorità competenti presso cui è stata registrata, se durante 9 mesi dell’anno corrente il suo fatturato non ha superato i 15 milioni di Rubli (quasi 428.500 Euro).&lt;br /&gt;Non possono usufruire di questo sistema le società:&lt;br /&gt;a. che detengono une percentuale superiore al 25% di quote di altre società partecipanti&lt;br /&gt;b. con un numero di dipendenti annuo superiore a 100 persone&lt;br /&gt;c. straniere, che hanno filiali, rappresentanze, ecc., nel territorio della Federazione Russa&lt;br /&gt;d. in altri casi previsti dalla legge.&lt;br /&gt;Alla luce di questa normativa, non è conveniente per le piccole imprese italiane aprire filiali in Russia, ma fondare direttamente una nuova società in loco, anche con partecipazione di capitali stranieri.&lt;br /&gt;Accesso al mercato russo&lt;br /&gt;Barriere tariffarie o quantitative&lt;br /&gt;In generale, il livello medio dei dazi russi, pari a circa l’11-12%, è già oggi in linea con quello di altri Paesi membri dell’OMC. La Russia impone tuttavia ancora dazi doganali elevati in alcuni settori di nostro interesse (mobili, calzature, abbigliamento, articoli di arredamento, ceramica, bevande) ed applica inoltre dazi sull’esportazione per merci quali pelli grezze e rottami non ferrosi che si traducono in costi più elevati per le nostre industrie conciaria e siderurgica.&lt;br /&gt;La situazione è migliorata decisamente grazie alla firma del protocollo bilaterale con la Commissione Europea, che disciplina le condizioni di accesso della Rusia al’OMC.&lt;br /&gt;Mosca ha accettato una riduzione generale delle tariffe, compresa una leggera diminuzione dei picchi tariffari nei settori strategicamente sensibili per la propria industria (automobili, aeronautica, acciaio). La media tariffaria dei prodotti industriali sarà pari al 7,6%.&lt;br /&gt;Specificatamente per i prodotti maggiormente importanti per l’Italia le riduzioni tariffarie concordate riguardano i mobili (dal 20 al 12,5% nell’arco di 5 anni), i vini (dal 20 al 12,5% nell’arco di 3 anni), l’olio d’oliva (dal 15 al 5%) e le calzature.&lt;br /&gt;Le barriere non tariffarie&lt;br /&gt;In Russia permangono varie barriere di natura non tariffaria, con numerosi ostacoli tecnici al commercio di prodotti industriali ed agricoli. Il sistema russo delle certificazioni e standardizzazioni, delle regole doganali, dei controlli fitosanitari, delle procedure di registrazione e rilascio di licenze è complesso, costoso, poco trasparente e non armonizzato con la normativa internazionale in materia. Anche la disciplina legislativa delle certificazioni è minuziosa e poco trasparente. L’autocertificazione viene di rado accettata, mentre prevale un uso estensivo della certificazione demandata a Parti terze e le autorizzazioni sono di natura limitata. Pertanto l’esportatore verso la Russia è costretto di regola ad affrontare una trafila di controlli e costose procedure per la registrazione e l’ottenimento ed il rinnovo di licenze e permessi, con conseguenti frequenti ritardi.&lt;br /&gt;Le Autorità statali (l’Ente statale Gostandard ed i singoli dicasteri tecnici) normalmente non accettano le certificazioni comunitarie (ad esempi l’ISO 9000), ma chiedono attestati di qualità e/o conformità “ad hoc” ed impongono complesse procedure di registrazione.&lt;br /&gt;Nonostante l’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale, che prevede una semplificazione ed una riduzione dei dei margini di discrezionalità delle procedure (ad esempio fissando tempi massimi nelle operazioni di sdoganamento), la situazione rimane insoddisfacente.&lt;br /&gt;Anche le aziende straniere che hanno avviato investimenti sul territorio russo incontrano spesso difficoltà per ottenere dalle Autorità locali i permessi e le necessarie autorizzazioni amministrative (in campo sanitario, ambientale, edilizio, allacciamenti ai servizi di energia elettrica ed acqua).&lt;br /&gt;Problematiche relative agli investimenti esteri nel Paese&lt;br /&gt;Uno dei problemi più acuti con cui gli investitori italiani devono confrontarsi è rappresentato dall’ancora imperfetto funzionamento dello Stato di diritto, dall’assenza di un quadro giuridico certo e della debolezza del potere giudiziario. Nonostante gli indubbi miglioramenti legislativi introdotti negli ultimi anni, le aziende straniere trovano spesso inadeguata tutela da parte del potere giudiziario. La casistica delle vertenze è ampia e spazia dal mancato rispetto di impegni contrattuali alle azioni di esproprio da parte del socio russo.&lt;br /&gt;Oltre all’utilizzo specioso della procedura di bancarotta, un altro meccanismo talvolta utilizzato è il sistema della cosidetta “scatola vuota”, in base al quale il “partner” russo in una Società mista e/o la Società russa debitrice trasferiscono i loro attivi ad altre Società.&lt;br /&gt;Attrazione di investimenti esteri in Russia&lt;br /&gt;Tra misure e strumenti specifici di supporto rivolti all’attrazione di investimenti dall’estero il Governo della Federazione Russa ha definito per se la direzione verso la deburocratizzazione dell’economia. Nell’ambito di tale processo è stato approvato un pachetto di leggi, volte a diminuire la pressione amministrativa.&lt;br /&gt;Esse includono le questioni di registrazione di aziende secondo il principio dello “sportello unico”, di diminuzione delle forme d’attività che vanno sotto licenze, di riduzione del numero dei controlli amministrativi sulle imprese.&lt;br /&gt;Legislazione doganale sul pagamento dei dazi nel momento di attraversamento delle merci della frontiera doganale&lt;br /&gt;1.  All’importazione nel territorio doganale della Federazione Russa secondo il regime doganale scelto, il pagamento dei dazi si effettua in ordine seguente:&lt;br /&gt;a. alla collocazione delle merci sotto il regime doganale che prevede messa in libera circolazione, i dazi vengono pagati in pieno volume, se altro non è previsto dal Codice Tributario;&lt;br /&gt;b. alla collocazione delle merci sotto il regime doganale di reimportazione i dazi vengono pagati in volume per cui il contribuente è stato esente prima, oppure vengono pagate le somme rimborsate a lui in relazione all’esportazione delle merci in conformità al Codice, e nell’ordine previsto dalla legislazione doganale della Federazione Russa;&lt;br /&gt;c. alla collocazione delle merci sotto il regime di transito, d’immagazzinaggio doganale, di riesportazione, di negozio duty-free, di trasformazione sotto il controllo doganale, di area o magazzino doganali esenti dal pagamento dei dazi, di distruzione delle merci e rinuncia in favore dello stato, di trasferimento di provvisione, i dazi non vengono pagati;&lt;br /&gt;d. alla collocazione delle merci sotto il regime di trasformazione sull’area doganale, i dazi vengono pagati al momento dell’importazione in territorio doganale della Federazione Russa con consecutivo rimborso dei dazi pagati al momento dell’esportazione dei prodotti trasformati dall’area doganale della Federazione Russa;&lt;br /&gt;e. alla collocazione delle merci sotto il regime dell’importazione temporanea viene applicata piena o parziale esenzione dal pagamento dei dazi nell’ordine previsto dalla legislazione doganale della Federazione Russa;&lt;br /&gt;f. all’importazione dei prodotti destinati alla trasformazione e collocati sotto il regime di trasformazione oltre l’aria doganale, viene applicata piena o parziale esenzione dal pagamento dei dazi nell’ordine previsto dalla legislazione doganale della Federazione Russa.&lt;br /&gt;2.  All’esportazione delle merci dall’area doganale della Federazione Russa secondo il regime doganale scelto l’imposizione viene effettuata in modo seguente:&lt;br /&gt;a. all’esportazione delle merci dall’area doganale della Federazione Russa il regime doganale d’esportazione non prevede il pagamento dei dazi. L’ordine indicato dell’imposizione fiscale viene applicato anche alla collocazione delle merci sotto il regime del magazzino doganale, del magazzino o area doganali, esenti dal pagamrento dei dazi al fine della consecutiva esportazione di tali merci (prodotti di trasformazione inclusi) in conformità al regime doganale per le esportazioni;&lt;br /&gt;b. all’esportazione delle merci dall’area doganale della Federazione Russa sotto regime doganale di riesportazione, le somme dei dazi pagati al momento d’importazione nell’area doganale della Federazione Russa vengono rimborsate al contribuente nell’ordine previsto dalla legislazione doganale della Federazione Russa;&lt;br /&gt;c. all’esportazione delle merci  attraverso la forntiera doganale della federazione Russa sotto il regime di trasferimento di provvisione il pagamento non è effettuato;&lt;br /&gt;d. all’esportazione delle merci dell’aerea doganale della Federazione Russa sotto altri regimi oltre a quelli sopraindicati, non avviene l’esenzione del pagamento dei dazi o il rimborso delle somme già pagate, se altro non è previsto dalla legislazione doganale della Federazione Russa.&lt;br /&gt;CERTIFICATI D’ORIGINE E DOGANALI NELLA FEDERAZIONE RUSSA&lt;br /&gt;Le operazioni doganali nella Federazione Russa rappresentano spesso un problema per le aziende, soprattutto per la mancanza di un’adeguata “trasparenza” e conoscenza delle regole doganali generali e tariffarie.&lt;br /&gt;Alle autorità doganali dovrebbero essere presentati correttamente i vari certificati, rilasciati dalle autorità competenti. In questo modo si facilita il lavoro dei funzionari doganali e si snellisce l’iter burocratico dello sdoganamento. &lt;br /&gt;Esistono vari tipi di certificati nella Federazione Russa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Certificato di Origine delle merci&lt;br /&gt;La conferma del paese di origine è importantissima all’atto dello sdoganamento per il calcolo dei tassi dei dazi doganali all’importazione.&lt;br /&gt;Per la parte che possiamo definire all’importazione, il Certificato d’origine (comunemente denominato C.O.) rilasciato dalle Camere di Commercio competenti territorialmente, è riconosciuto e accettato dalle dogane russe come documento determinante ai fini della determinazione dell’origine della merce.&lt;br /&gt;In alcuni casi,  le Camere di Commercio rilasciano C.O. che indicano un’origine “mista” (Italia – Cina, ovvero Italia – India). E’ consigliabile dividere i due certificati in modo da semplificare il lavoro della dogana allo stesso tempo semplificare  le operazioni di sdoganamento.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda i documenti emessi dalla Federazione Russa esistono due tipologie di certificato che determinano l’origine della merci:&lt;br /&gt;• il modulo “FORM-A” generalmente concesso ai prodotti provenienti o inviati da paesi in via di sviluppo, in accordo con la legge sulla tariffa doganale russa (tale certificato dà il diritto alla riduzione dei dazi all’importazione).&lt;br /&gt;• il modulo “ST-1” rilasciato per i beni prodotti nei paesi membri della CSI.&lt;br /&gt;I Certificati d’origine, anche in Russia, vengono rilasciati dalla Camera di Commercio dello Stato in cui i manufatti sono prodotti, nel rispetto degli accordi e delle norme internazionali. Il Certificato di origine anche in Russia non è un documento vincolante ai fini dello sdognamento. In assenza lo sdoganamento è ugualmente proponibile, ma competerà al funzionario determinare, ove possibile, l’origine della merce e richiedere la documentazione comprovante l’origine dichiarata.&lt;br /&gt;L’esenzione dei dazi all’importazione sui prodotti senza Certificato d’origine o senza FORM-A non è concedibile.&lt;br /&gt;Cerificato di sicurezza delle merci (Gost- standard)&lt;br /&gt;Tale certificato è fondamentale (là dove previsto dalla legge) e deve essere fornito alle autorità doganali russe all’atto dello sdoganamento delle merci improtate.&lt;br /&gt;La base giuridica di tale certificato è la Legge Federale “sulla tutela  dei diritti dei consumatori russi”. In accordo ed ottemperanza con tale legge il comitato doganale della Federazione Russa e l’ente per la standardizzazione tecnica e metrologica di Stato ha approvato l’elenco dei prodotti che richiedono la certificazione obbligatoria. Tale Certificato (comunemente conosciuto con il nome di Gost Standard) viene rilasciato da enti preposti dopo prove di base alla tipologia di merce per cui è richiesta la certificazione.&lt;br /&gt;MODALITA’ DI RILASCIO DEI CERTIFICATI&lt;br /&gt;Singola consegna&lt;br /&gt;Si intende la volontà dell’azienda esportatrice di fornire una tantum quel macchinario a quella determinata azienda importatrice sino al completo adempimento contrattuale. Per poter usufruire della certificazione per singola consegna o “certificazione a lotta” si devono verificare i seguenti casi:&lt;br /&gt;• l’azienda importatrice dovrà fornire copia della INN equivalente della nostra attestazione di rilascio P. IVA e l’OGRN (una sorta di documento a metà tra la nostra iscrizione alla CCIAA e l’iscrizione al tribunale) nel contratto tra azienda e cliente russo redatto in doppia lingua vanno specificate le condizioni, i termini, l’oggetto e gli importi del contratto.&lt;br /&gt;Annuale&lt;br /&gt;Conferisce la possibilità all’azienda, indipendentemente dalla presenza di un importatore/distributore, di vendere i suoi prodotti a indeterminati clienti nell’ambito della Federazione Russa. All’interno del certificato verrano indicati il nome dell’azienda a cui è rilasciata, la descrizione commerciale della merce autorizzata all’import, la  classificazione doganale in base alla tariffa doganale russa e il codice HS russo. Per il rilascio di tale certificato possono essere richiesti campioni per analisi e visite ispettive di controllo da parte delle autorità russe o di personale da loro incaricato.&lt;br /&gt;Triennale&lt;br /&gt;Conferisce, come l’annuale, la possibilità all’azienda, indipendentemente dalla presenza di un importatore/distributore, di vendere i suoi prodotti a indeterminati clienti nell’ambito della Federazione Russa. All’interno del certificato verrano indicati nome dell’azienda a cui è rilasciata, la descrizione commerciale della merce autorizzata all’import, la classificazione doganale in base alla tariffa doganale russa e il codice HS russo. Per il rilascio di tale certificato possono essere richiesti campioni per analisi e visite ispettive di controllo da parte delle autorità russe o di personale da loro incaricato. Nel caso della certificazione Gost Triennale si usufruisce generalmente di agevolazioni economiche come rapporto quantità/prezzo rispetto ad esempio all’annuale.&lt;br /&gt;CERTIFICATO DI QUARANTENA&lt;br /&gt;Il certificato di quarantena (anche se ultimamente la politica presidenziale è orientata verso l’abolizione almeno parziale dello stesso o almeno ad una armonizzazione nei confronti dei nuovi paesi che formeranno l’Eurasec) è necessario per confermare l’assenza di malattie diverse in una serie di prodotti di origine vegetale o animale.&lt;br /&gt;Durante l’importazione di tali beni nel territorio della Russia, è obbligatorio il loro controllo in zone denominate di quarantena presso i valichi di frontiera abilitati sotto controllo veterinario e fitosanitario, dopo tale controllo viene poi rilasciato un certificato di quarantena.&lt;br /&gt;CERTIFICATO VETERINARIO&lt;br /&gt;Sottoposti agli Organismi di controllo veterinario di Stato sono soggetti a tutti i tipi di animali vivi, prodotti di origine animale e farmaci utilizzati in medicina veterinaria, importate con qualsiasi mezzo di trasporto sul territorio doganale della Federazione Russa nonché della CSI.&lt;br /&gt;CERTIFICATO DI IGIENE&lt;br /&gt;Attualmente è necessario come base per l’ottenimento di un certificato di sicurezza (Gost). Generalmente vengono redatti degli elenchi per i prodotti e le merci soggette a valutazione igienico-sanitarie.&lt;br /&gt;CERTIFICATO DEL GRANO&lt;br /&gt;L’attività preponderante della certificazione in tale settore è quella atta a confermare la qualità nonché la sicurezza alimentare dei prodotti cereali, mangimi nonché dei componenti per la loro produzione, così come la qualità e la corrispondenza a tali requisiti dei sottoprodotti del grano. Il rilascio dei certificati di qualità e sicurezza di questi prodotti è effettuata da organismi di certificazione e laboratori di prova (centri), accreditati presso il Servizio federale per la Vigilanza veterinaria e fitosanitaria.&lt;br /&gt;PROBLEMATICHE SUI CERTIFICATI DI ORIGINE&lt;br /&gt;Il certificato di prodotto è un requisito doganale per l’importazione del prodotto nella Federazione Russa e negli altri paesi del CIS.&lt;br /&gt;Oggi, oltre il 50% dei certificati emessi a destino (85% delle imprese italiane, fonte QSA) non rispondono ai requisiti di legge e le dogane hanno instaurato nuove procedure per la riduzione degli illeciti.&lt;br /&gt;I riferimenti dei certificati anomali sono comunicati alle dogane centrali dando origine ad un elenco di società/importatori da monitorare (Vecchio approccio Black List per paesi arabi/israele).&lt;br /&gt;Il costo medio della sosta in dogana di un container è di circa 150,00 euro / Giorno.&lt;br /&gt;Non esistono protocolli per il mutuo riconoscimento delle attestazioni/dichiarazioni normalmente in possesso delle imprese europee.&lt;br /&gt;Le dichiarazioni di conformità ai requisiti delle norme Gost devono essere supportate da prove (Test Report).&lt;br /&gt;Le norme igienico sanitarie dell’UE nel settore alimentare non coincidono ai vincoli del San Pin 2.1.2 1078-01 (OGM / Radioattività / parametri specifici).&lt;br /&gt;Etichettatura (Gost 50460), Informazioni per il consumatore, Passaporto Tecnico, ed altra documentazione richiesta per legge deve essere redatta in accordo a strutture puntuali e normate.&lt;br /&gt;IL CERTIFICATO DI PRODOTTO&lt;br /&gt;Tipi di certificato / attestazione&lt;br /&gt;• Certificazione del materiale di un singolo contratto (batch)&lt;br /&gt;• Certificazione di prodotto obbligatoria&lt;br /&gt;• Conclusione igienico sanitaria&lt;br /&gt;• Dichiarazione di conformità (solo per aziende CIS)&lt;br /&gt;• Registrazione farmaci&lt;br /&gt;• Licenza RTN&lt;br /&gt;• Certificazione di prodotto volontaria &lt;br /&gt;• Lettera in Custom Office&lt;br /&gt;• Certificazioni contrattuali (EN 10204 – solo ai fini contrattuali)&lt;br /&gt;IL CERTIFICATO&lt;br /&gt;Il certificato di prodotto attesta&lt;br /&gt;• Codice merceologico del prodotto&lt;br /&gt;• Codice doganale del prodotto&lt;br /&gt;• Descrizione del prodotto&lt;br /&gt;• Produttore / Importatore&lt;br /&gt;• Marca commerciale / confezionamento&lt;br /&gt;• Norme Gost di riferimento&lt;br /&gt;•  Vincoli etichettaura&lt;br /&gt;• Riferimenti ai Test Report o al contratto&lt;br /&gt;• Validità&lt;br /&gt;IL PASSAPORTO TECNICO&lt;br /&gt;Il contratto può prevedere la preparazione di un Passaporto Tecnico:&lt;br /&gt;Il documento contiene così come il Fascicolo Tecnico per la marcatura CE, tutti i riferimenti e le attestazioni richieste per dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza ed operativi richiesti dall’amministrazione di riferimento (RTN).&lt;br /&gt;IL NUOVO CODICE DOGANALE RUSSO&lt;br /&gt;Il testo del nuovo codice doganale russo tende all’avvicinamento dlle norme e della prassi doganali russe agli standard occidentali. Inoltre, tiene conto dell’Unione doganale fra Russia, Kazakhstan e Bielorussia.&lt;br /&gt;E’ stato adottato inoltre un sistema di dichiarazioni doganali telematiche; introducendo anche la figura dell’operatore economico, per cui ogni società per poter accedere alle dogane dovrà essere iscritta a registri speciali, a seconda dell’attività svolta; infine, si rende operativa una modulistica unica per il transito delle merci nello spazio doganale comune (Bielorussia, Russia, Kazakhstan).&lt;br /&gt;DAZI DOGANALI&lt;br /&gt;Nelle operazioni commerciali di import-export, una delle voci di maggior rilevanza e di cui tenere conto è quella relativa ai dazi doganali.&lt;br /&gt;I dazi sono tributi, normalmente espressi in percentuale del valore delle merci, che colpiscono i prodotti importati all’atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dello Stato destinatario della merce stessa e che devono essere pagati presso l’ufficio della dogana dalla quale entra la merce.&lt;br /&gt;Per immissione in libera pratica si intende l’espletamento di tutte le pratiche doganali (tra cui il pagamento del dazio relativo ai prodotti commercializzati), atte ad introdurre la merce nel territorio dello Stato destinatario, liberandola degli obblighi doganali e permettendole di circolare liberamente, fatta eccezione per quanto riguarda il pagamento di specifiche imposte di carattere nazionale (IVA, accise, imposte di consumo) dovute allo Stato di destinazione, per la sua immissione in consumo.&lt;br /&gt;Un esempio chiarificatore delle due pratiche è l’importazione via terra in Italia di merce proveniente dalla Russia. La Russia è un paese extra-UE e la merce per giungere in Italia via terra deve passare necessariamente da un altro Paese Ue, ad esempio la Polonia. Pertanto, la merce potrà essere sdoganata alla frontiera polacca (immissione in libera pratica), ma dovrà ancora scontare le imposte italiane per l’immissione in consumo, poiché essendo destinata all’Italia, la merce sarà soggetta al pagamento delle imposte nazionali (IVA, accise, imposte sul consumo) applicate in Italia.&lt;br /&gt;Le incombenze doganali sono solitamente a carico del compratore, ma può accadere che durante le operazioni commerciali, vengano definiti tra le parti (venditore e compratore) dei termini di resa della merce tali per cui è il venditore a sostenere i costi e gli adempimenti relativi allo sdoganamento del prodotto.&lt;br /&gt;L’importanza del dazio è quindi determinata dal fatto che spesso nelle operazioni commerciali, questa voce non è inclusa nella preparazione dell’offerta e, qualora da contratto sia richiesto di assolvere titti gli adempimenti in dogana, il dazio può costituire una variabile rilevante del prezzo della merce che deve essere sempre comunicato all’altra parte.&lt;br /&gt;Pertanto si consiglia sempre di verificare la consistenza del dazio relativo alla merce che si sta trattando.&lt;br /&gt;A seconda dei paesi interessati e dell’operazione commerciale che si sta effettuando esistono due distinete fonti informative:&lt;br /&gt;a. se l’operazione è di import da un paese extra-UE, la fonte di riferimento è il solito internet dell’Agenzia delle Dogane italiana Aida On-line;&lt;br /&gt;b. se l’operazione è di export verso un paese extra-UE, la fonte cui fare riferimento è il sito internet Market Access Database della Commissione Europea.&lt;br /&gt;ESPORTAZIONE DI MERCI ITALIANE IN UN PAESE EXTRA-UE&lt;br /&gt;1. Collegarsi la pagina internet Market Access Database della Commissione Europea: http://mkaccdb.eu.int/mkccdb2/indexPubli.htm.&lt;br /&gt;2. Cliccare il bottone “APPLIED TARIFFS DATABASE” posto nel menù a destra della pagina.&lt;br /&gt;3. Dal menù a tendina selezionare il paese in cui s’intende esportare.&lt;br /&gt;4. Inserire nel campo “PRODUCT CODE” le prime 4-6 cifre della voce doganale* corrispondente alla merce che s’intende esportare. Se non si conosce la voce doganale, è possibile inserire nel “FULL TEXT SEARCH” un nome identificativi del prodotto, in lingua inglese (ad. es.: se il prodotto da esportare è riso, occorrerà scrivere nel campo sopra indicato la parola inglese corrispondente, ossia “rice”).&lt;br /&gt;5. Il motore di ricerca restituisce per quella classe di prodotto un elenco di sotto-classi con relativi dazi.&lt;br /&gt;6. Nella sezione di destra della pagina, è possibile che vengano proposte due colonne riportanti dazi differenti per lo stesso prodotto. Ciò è dovuto al fatto che i Paesi di destinazione, talvolta applicano trattamenti preferenziali alle merci provenienti da nazioni con le quali sono stati stipulati accordi commerciali. Qualora si verifichi questo caso, occorrerà cliccare sulle sigle poste sopra alle collone riportanti i dazi: in questo modo si potrà visionare l’elenco dei paesi ricompresi nella classe indicata.&lt;br /&gt;7. A questo punto sarà possibile individuare il dazio corretto incrociando la riga in cui compare il prodotto d’interesse e la colonna corrispondente all’elenco in cui viene inserita l’Italia.&lt;br /&gt;8. Infine, la pagina riporta una serie di bottoni di grande utilità posti in alto. Cliccandovi sopra si possono ottenere informazioni ulteriori come, ad esempio, quali sono le certificazioni sanitarie richieste per l’esportazione di beni alimentari in quel dato Paese.&lt;br /&gt;LA VOCE DOGANALE&lt;br /&gt;*La voce doganale è un codice numerico che serve ad identificare in modo univoco e condiviso uno specifico prodotto. La convenzione internazionale attualmente vigente ha introdotto un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato “sistema armonizzato” (SA, in inglese: HS – Harmonized System). Il sistema armonizzato è strutturato in 21 sezioni merceologiche, suddivise in 99 capitoli, a loro volta suddivisi in voci e sottovoci, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre. In caso di dubbi relativi alla corretta classificazione delle merci, è possibile ottenere il parere ufficiale dell’autorità doganale presentando una richiesta scritta contenente la descrizione dettagliata della merce e la sua classificazione ipotizzata. La richiesta deve essere rivolta all’ufficio doganale presso il quale si prevede di effettuare lo sdoganamento della merce. Tutte le informazioni e gli approfondimenti relativi ai dazi sono disponibili online sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane italiana www.agenziadogane.it.&lt;br /&gt;STRATEGIE DI INGRESSO&lt;br /&gt;Le imprese italiane, che si affacciano al mercato russo e che intendono porre le basi di una loro presenza diretta, debbono valutare attentamente lo strumento organizzativo più idoneo a soddisfare le loro esigenze, che possono essere di natura puramente commerciale o produttiva-commerciale. Esse hanno, quindi, la scelta tra:&lt;br /&gt;• rappresentanza commerciale;&lt;br /&gt;• branch o filiale (stabile organizzazione);&lt;br /&gt;• società di diritto russo;&lt;br /&gt;• società a responsabilità limitata (OOO);&lt;br /&gt;• società per azioni “chiusa” (ZAO);&lt;br /&gt;• società per azioni “aperta” (OAO).&lt;br /&gt;La Filiale&lt;br /&gt;• non ha personalità giuridica;&lt;br /&gt;• è “non residente” ai fini valutari;&lt;br /&gt;• svolge, in tutto o in parte, l’attività propria della casa madre (compresa quella commerciale e/o produttiva), salva l’eventuale necessità di licenza;&lt;br /&gt;• usa fondi di dotazione, proventi dell’attività commerciale e produttiva, altre fonti di finanziamento esterne;&lt;br /&gt;• è stabile organizzazione, ai fini fiscali.&lt;br /&gt;La Joint Venture&lt;br /&gt;Con i termini “joint venture” si indicano una varietà infinita di ipotesi di collaborazione tra imprese, che possono restare a livello contrattuale (contractual joint venture) o sfociare in una società mista (equity joint venture). Possono avere obiettivi limitati nel tempo o essere costituite per durare a lungo e essere focalizzate su un segmento dell’impresa ovvero ricomprendere tutta l’attività e l’azienda.&lt;br /&gt;Va in ogni caso accuratamente disciplinata la governance sia per la joint venture contrattuale (rappresentante esterno) sia per l’equity joint venture, regolando con equilibrio la distribuzione dei poteri gestori, sia tra soci che tra soci e managers. Nel caso di soggetti di nazionalità diversa, vi è poi l’ulteriore difficolta di rendere compatibili le diverse culture e i diversi approcci, come può accadere per l’imprenditore italiano con un partner russo.&lt;br /&gt;Di più, se si tratta di costituire una società mista in Russia, oltre alla cultura della controparte, va considerata anche il contesto della localizzazione e le normative vigenti sul posto, in Russia federali, statali, regionali e municipali, sia per gli investimenti stranieri che per l’organizzazione societaria, sotto il profilo civilistico, fiscale, tecnico e lavoristico.&lt;br /&gt;Con particolare riferimento alla Russia, vanno posti in essere strumenti efficaci di tutela della proprietà intellettuale e, nel caso di conferimenti in natura (beni materiali e immateriali, crediti, etc.) il contraente italiano deve cautelarsi contro eventuali disavanzi derivanti dalla valutazione dell’esperto indipendente, che li deve stimare. Di regola la joint venture contrattuale è utilizzata per rapporti di collaborazione di breve o comunque determinata durata (costruzione di opere edili, realizzazione di infrastrutture, scambi di merci, etc.), mentre la equity joint venture viene costituita per durare nel tempo o per attività di tipo permenente.&lt;br /&gt;Nella joint venture contrattuale deve essere ben individuato il progetto, il ruolo dei partner, la tempistica, la distribuzione degli oneri finanziari e la ripartizione di profitti e perdite, i poteri gestori e il rappresentante comune, il carico delle responsabilità, la titolarità della proprietà intellettuale e del know how, i casi di risoluzione anticipata, la scadenza del contratto, le modalità di risoluzione delle controversie.&lt;br /&gt;La joint venture equity presenta una struttura più complessa e una negoziazione più articolata. Essa parte normalmente con una Lettera di Intenti, accompagnata da un Accordo di Riservatezza, la prima volta a regolamentare il comportamento delle parti nella trattativa e la durata dei reciproci impegni e la seconda a tutelare le informazioni segrete delle parti.&lt;br /&gt;Quindi, vi è la redazione comune di un business plan, che definisce i criteri di operatività della società mista, identifica gli apporti delle parti, fissa le politiche finanziarie e commerciali.&lt;br /&gt;Su queste basi è stipulato ilcontratto-quadro, che prevede tra gli allegati, di norma, il modello di atto costitutivo e di statuto della newco, eventuali patti parasociali, i contratti operativi disciplinanti i possibili rapporti tra i soci e la joint venture company. Clausole tipiche sono quelle di deadlock di put and call e di way out.&lt;br /&gt;Il contratto quadro, poi, consente di scegliere una legge e un foro diversi (e imparziali) rispetto a quelli vincolanti dalla sede legale della newco, così agevolando la risoluzione delle controversie eventuali.&lt;br /&gt;Quindi, le parti procedono alla costituzione della newco, che adotterà i modelli già approvati di atto costitutivo e statuto.&lt;br /&gt;La Supply chain&lt;br /&gt;Rete distributiva, assistenza e immagine aziendale sono fondamentali per un’efficace azione di penetrazione commerciale.&lt;br /&gt;Esportare non è un fatto causale, ma costituisce un’azione programmata e scientificamente orientata al raggiungimento di precisi obiettivi di marketing.&lt;br /&gt;Nell’ambito di tale programmazione assume rilevanza la struttura organizzativa della distribuzione fisica del prodotto nel mercato di riferimento.&lt;br /&gt;Un primo step è la scelta tra distribuzione diretta o mediante intermediari (agenti, importatori, distributori), che presuppone un’analisi del mercato potenziale sia in termini di abitudini d’acquisto della clientela sia in termini di comportamento dei concorrenti già presenti, sia, ancora, in termini di normative locali sulle varie tipologie contrattuali, oltre che sulla tutela della concorrenza e dei consumatori, e, a seguire, vanno ottimizzate le scelte logistiche.&lt;br /&gt;Tutto ciò presuppone un efficiente coordinamento intra-aziendale tra marketing commerciale, amministrativo e trasporti, che assicurino una costante, corretta e puntuale evasione degli ordini della clientela attraverso una efficiente organizzazione dei vari passaggi costituenti la supply chain, sino alla consegna al cliente finale.&lt;br /&gt;Naturalmente andranno considerati, a tal fine, la struttura dei trasporti nel Paese destinatario, i sistemi logistici realizzati dai concorrenti e il livello di servizio adeguato al mercato, tenendo anche presente che non esiste una ricetta valida per tutti i mercati e, quindi, la politica aziendale va adeguata caso per caso.&lt;br /&gt;Un’efficiente e efficace organizzazione della distribuzione determina anche una più efficiente e efficace organizzazione della produzione con diretta incidenza anche sulle giacenze di magazzino.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-1451271645100759188?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/1451271645100759188/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/05/focus-russia.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/1451271645100759188'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/1451271645100759188'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/05/focus-russia.html' title='FOCUS RUSSIA'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-2847329927863037236</id><published>2011-05-30T09:02:00.001Z</published><updated>2011-05-30T09:02:27.472Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>IL PIANO STRATEGICO DELL'ENTE LOCALE: GUIDARE L'ENTE GUARDANDO AVANTI E NON IL SOLO SPECCHIETTO RETROVISORE</title><content type='html'>Il piano strategico dell’Ente locale&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;INTRODUZIONE&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L’architettura del Piano strategico dell’Ente Locale.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 Premessa: il contesto della pianificazione strategica per l’ente locale&lt;br /&gt; Il progetto interpreta la pianificazione strategica come modalità operativa che caratterizza una amministrazione locale che mira a conseguire risultati concreti e misurabili, in rapporto alle risorse impegnate, da ognuna delle azioni intraprese nell’ambito delle proprie competenze, in particolare da quelle finalizzate alla promozione dello sviluppo socio economico e territoriale del sistema locale. Fare pianificazione strategica consente di promuovere una intensificazione dei rapporti di relazione esistenti tra attori del sistema locale che si riconoscono e condividono gli stessi obbiettivi di sviluppo.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le fasi rilevanti del processo di pianificazione&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La definizione del piano strategico&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il piano strategico costituisce un documento formale che racchiude in sintesi i risultati concernenti il coinvolgimento preventivo di una molteplicità di attori sia interni all’ente (sindaco, giunta, consiglio, direzione generale e vari livelli della struttura organizzativa) che esterni (stakeolder) nel processo decisionale dell’amministrazione. Tale documento non è obbligatorio, ne tanto meno richiesto dai principi contabili degli enti locali. Esso costituisce il risultato di un’importante scelta politica finalizzata alla definizione delle direzioni di sviluppo verso le quali indirizzare il destino di un dato territorio. Ogni ente è pertanto libero  di scegliere se redigere tale documento e di optare per una struttura rispetto a un’altra. L’importante è che il piano strategico possa costituire un momento di arrivo di un più ampio processo di pianificazione strategica, ma al contempo una fase di  partenza per la successiva  implementazione delle decisioni e quindi delle conseguenti azioni. I contenuti del piano strategico sono ovviamente influenzati dalle priorità di intervento previste nel programma di mandato: nel caso in cui l’amministrazione non intendesse avviare un più ampio percorso di pianificazione strategica, sarà tale programma il punto di partenza per alimentare il processo di programmazione pluriennale, partendo dal piano generale di sviluppo.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Pur consapevoli dell’estrema varietà di potenziali approcci che un’amministrazione è libera di intraprendere, dalla lettura incrociata della consolidata dottrina internazionale con i risultati emersi da uno studio condotto nelle prassi italiane, vi sono alcune fasi processuali critiche su cui un’amministrazione deve attentamente focalizzarsi:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;a) sensibilizzazione delle parti sociali e pianificazione delle tappe significative del piano;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;b) definizione della mission, del programma di mandato, analisi organizzativa interna, mappatura degli  stakeolder e diagnosi dell’assetto ambientale;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;c) individuazione delle istanze strategiche e relativa declinazione funzionale ai vari livelli  di priorità;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;d) formulazione delle strategie e definizione della relativa tempistica&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;e) revisione del piano strategico e relativa attuazione;&lt;br /&gt; f) implementazione delle strategie e quindi del piano, di monitoraggio  e rialimentazione dell’intero processo.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dal piano strategico alla valutazione della fattibilità economico – tecnica e sociale delle strategie&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;A prescindere dalla qualità e quantità degli obiettivi a cui mira una data amministrazione, è indubbio che negli ultimi anni, la disponibilità di risorse finanziarie abbia raggiunto livelli di scarsità crescente (con l’aggravante di più ristretti vincoli di indebitamento imposti dalle recenti leggi finanziarie e dal rispetto delle diverse versioni del patto di stabilità). Al punto da costringere quasi tutte le amministrazioni pubbliche locali a riconfigurare il proprio approccio in termini di  strategie economico – finanziarie. Sono queste ultime che devono infatti supportare la serie di politiche comunali che un dato ente intende avviare lungo il mandato. Pianificare e programmare le risorse finanziarie atte a sostenere lo sviluppo delle politiche dell’ente sta diventando pertanto sempre più centrale per ogni disegno strategico di largo respiro. In tal senso è opportuno per l’ente rendere maggiormente sistematico l’impiego delle tecniche di simulazione economico – finanziarie al fine di delineare in modo più accurato le possibili conseguenze che determinate decisioni intraprese potranno esercitare in termini di impatto economico – finanziario sulla struttura del bilancio in chiave prospettica. In tal senso, costituisce un formidabile ausilio l’impiego di  strumenti predittivi che  consentono di valutare l’impatto economico finanziario di determinate scelte strategiche sugli equilibri prospettici di bilancio.&lt;br /&gt; Oltre alla sostenibilità finanziaria delle scelte politiche occorre tuttavia estendere l’orizzonte di analisi strategica verso le dimensioni massime di espansione urbanistica  realizzabili (considerate in prospettiva) attraverso attuali piani urbanistici e le connesse implicazioni socio – ambientali che potranno derivare dall’implementazione dei progetti previsti  per ciascun ente strategico.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Tavola 1&lt;br /&gt; Sostenibilità finanziaria, urbanistica e socio – ambientale delle strategie di mandato&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La fattibilità economica da un lato e quella tecnica dall’altro andranno opportunamente messe in sinergia con la dimensione sociale della strategia: è noto come specie in questi ultimi anni, variabili quali l’aumento dell’immigrazione, l’aumento delle fasce di popolazione con età avanzata e la crescente necessità di organizzare servizi pubblici differenziati destinati a cittadini sempre più multi-etnici, abbiano portato ad un innalzamento del grado di complessità organizzativa  per l’ente e ribadito quindi la necessità di orientare le singole decisioni secondo  un quadro di riferimento univoco e di lungo respiro neo confronti del territorio.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La costruzione del piano generale di sviluppo&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ci pare  evidente  che nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche locali vi sia un’evidente difficoltà ad instaurare specifiche correlazioni tra le macro aree strategiche e i programmi e  i progetti della relazione previsionale e programmatica.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Tale difficoltà emerge soprattutto nel caso in cui gli enti intendano intraprendere percorsi di rendicontazione sociale, dal momento che dovendo in questa fase ricercare elementi di confronto nei documenti preventivi si finisce per collegare forzatamente quanto comunque realizzato con generiche aree di intervento del programma di mandato.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;In precedenti lavori si è enfatizzato come il citato raccordo debba trovare idonea sede nello strumento concernente la programmazione di mandato previsto dal Tuel, il piano generale di sviluppo, contemplato dall’art. 165 e disciplinato nei termini minimi dal principio contabile degli enti locali n. 1 e che  ha quale principale funzione  informativa proprio quella di cercare il necessario bilanciamento delle diverse variabili che l’amministrazione deve preventivamente ponderare sia all’inizio del proprio  mandato che in corso di sviluppo dello stesso.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Si ritiene che sia proprio questa la fase del processo in cui l’ente partendo da una serie di obiettivi strategici ed operativi debba confrontarsi con le reali esigenze e disponibilità  di risorse esistenti. Il fine del legislatore, è evidente,  quello di dotare l’ente di un rilevante strumento atto a dimensionare (o anche a ridimensionare) le strategie che s’intendono perseguire. Mediante la predisposizione  e la successiva approvazione (da parte del consiglio) del piano generale di sviluppo, in funzione degli impegni richiesti dalle politiche comunali (o provinciali) atte a conseguire le finalità di mandato, l’ente è in grado di prevedere nei relativi documenti di programmazione finanziaria, l’entità degli investimenti da inserire all’interno del piano triennale delle opere pubbliche e descritti in termini quanti - qualitativi in sede di redazione  previsionale e programmatica. Sarà quest’ultimo documento a dover motivare la necessità di apportare eventuali modifiche (incrementative o riduttive) rispettivamente alle previsioni  di spesa in c/capitale (qualora si tratti di intervenire a livello di investimenti) o di spesa correnti (qualora si debba  intervenire sul potenziamento di alcuni servizi o prevedere ulteriori oneri indotti dalle scelte di finanziamento) e alle relative modalità di reperimento di risorse finanziarie, in seguito a mutamenti di priorità strategiche intervenuti durante  il mandato o alla sopravvenienza di specifiche opportunità di intervento in precedenza non contemplate  nei documenti programmatici originari.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Essendo uno strumento pensato per convogliare in predeterminate direzioni lo sforzo dell’amministrazione, il piano generale di sviluppo deve possedere al contempo delle  proprietà che potrebbero risultare a prima vista tra loro in trade – off, vale a dire la presenza di un sistema di specifiche coordinate di rispettare nei cinque anni contro la flessibilità che invece deve  caratterizzare l’intera strumentazione della programmazione finanziaria dell’Ente: ciò richiede che una parte del PGS sia parzialmente modificabile per garantire una costante aderenza con i mutevoli connotati normativi (si pensi alla variabilità annuale del patto di stabilità) e con il sistema dei vincoli/opportunità per lo sviluppo  territoriale. Il piano generale di sviluppo deve essere caratterizzato da una connotazione strutturale che sia ben “determinata” nei relativi contorni strategici ma al contempo “flessibile” con riferimento alle modifiche che annualmente  possono esservi apportate dal Consiglio, preliminarmente all’approvazione dei documenti programmatici di bilancio.&lt;br /&gt; Allo stato attuale della prassi degli Enti locali italiani, è possibile affermare che laddove siano stati predisposti idonei piani generali di sviluppo, le amministrazioni hanno ammesso di avere beneficiato di indubbie sinergie organizzative ed informative derivanti dalle specifiche correlazioni che necessariamente devono intercorrere tra il piano e gli strumenti di programmazione triennale (relazione previsionale e programmatica, programma triennale delle opere pubbliche, bilancio pluriennale). L’introduzione del Pgs dovrà pertanto costituire il primo atto programmatico da parte delle nuove amministrazioni che si accingono a governare nel rispettivi territori urbani nei prossimi cinque anni del loro mandato.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 L’architettura del documento&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il processo di definizione del piano strategico parte dalla redazione di un documento che contiene LINEE, STRATEGIE, POLITICHE, prioritarie per il Comune.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;In particolare vengono definiti, in accordo con la Giunta, i progetti prioritari della città e la suddivisione temporale.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Vengono anche richiamati il sistema degli obbiettivi creditizi che gli attori del sistema locatesi impegnano a perseguire nel medio e lungo termine e definisce le specificità delle condizioni strutturali e delle linee strategiche che lo compongono. Riporta inoltre le strategie da attivare per conseguire gli obiettivi del piano e articola le stesse, seguendo un ordine di priorità, in politiche d’intervento.&lt;br /&gt; Le azioni (accordi, coordinamenti, programmi operativi, progetti d’intervento,.. ) attraverso la cui realizzazione gli obiettivi del piano possono essere conseguiti possono variare al variare delle condizioni oggettive del contesto di riferimento (promotore, disponibilità di risorse, tempi di attuazione, …) ed essere selezionate tra più alternative in base a criteri di sostenibilità sociale ed ambientale e in base ai possibili effetti sull’organizzazione urbana, sia fisica che funzionale.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;MODULO 1: FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER UN’EFFICACE INTRODUZIONE DELLA PIANIFICAZIONE E DEL CONTROLLO STRATEGICO&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Finalità&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;• Chiarire i contenuti e le modalità d’attuazione della pianificazione e del controllo di gestione strategico;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;•  migliorare la sintesi politica del passaggio dal pensiero all’azione&lt;br /&gt; • Verrà definito un calendario delle giornate di formazione creando delle famiglie organizzative fra i collaboratori dell’ente funzionali al successo della formazione&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Partecipanti&lt;br /&gt; • amministratori e consiglieri&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modalità di svolgimento:&lt;br /&gt; • si utilizzeranno casi applicatici, role playng, simulazioni d’aula&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Contenuti della formazione:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;• La pianificazione ed il controllo strategico: Le caratteristiche dal programma elettorale al piano strategico di mandato&lt;br /&gt; • La progettazione dei sistemi di pianificazione e controllo strategico&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;MODULO 2: PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO LINEE, STRATEGIE, POLITICHE.&lt;br /&gt; In questo modulo vengono definiti attraverso la lettura di documenti ufficiali del Comune, incontri mirati con gli amministratori e i dirigenti, questionari e altri strumenti d’indagine.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Intervento 1: definizione dei referenti dell’ente ed incontro con gli amministratori e responsabili dei vari settori;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Intervento 2: richiesta documentazione dell’ente necessaria a  definire le linee strategie e politiche;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Intervento 3: incontri a tutti i livelli e somministrazione di questionari ;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Intervento 4: sondaggio presso la cittadinanza atto a percepire la sensibilità e l’interesse alle strategie individuate dagli organi del comune;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Intervento 5: Rapporto finale da sottoporre agli organi preposti.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Documenti che verranno prodotti:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;• schemi riassuntivi&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;•  Schedatura delle possibili azioni per l’attuazione delle politiche e delle strategie&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;• Il progetto Commissioni per la redazione del piano&lt;br /&gt; • Questionari, sondaggio  etc..&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;MODULO 3: IL PIANO STRATEGICO DEL COMUNE: UN PROCESSO DI CAMBIAMENTO&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il modulo permette di redigere fra gli altri  seguenti documenti&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;•  Dalla pianificazione territoriale alla pianificazione  strategica&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;•  la struttura e le funzioni del sistema urbano. Linee di Tendenza.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;•  Scenari ipotizzati per il futuro della città&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;• Riferimenti metodologici per la predisposizione del piano&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;• La dimensione del Piano strategico&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;• Popolazione quotidiana e comunità&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;• Quale popolazione per la città&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;• Scenari alternativi d’intervento per il Piano Urbano della Mobilità&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;• Introduzione dei report che riprendono i verbali degli incontri con interlocutori esterni in merito ai contenuti dei documenti.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;• Sviluppo di matrici di impatto incrociato tra i fattori  determinanti la strategia di sviluppo del sistema  locale. Analisi dei risultati.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;• Le risorse per la città&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;• Il welfare della città&lt;br /&gt; • La governance, obiettivo e strumento del processo di Piano strategico.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il modulo si basa sui seguenti interventi:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Intervento 1: analisi e simulazioni relative al sistema territoriale&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Intervento 2: analisi e simulazioni relative al sistema urbano&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Intervento 3: analisi e simulazioni relative alla popolazione e ai flussi migratori&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Intervento 4: analisi e simulazioni relative al piano urbano della mobilità&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Intervento  5: analisi e simulazione relative al welfare&lt;br /&gt; Intervento 6: definizione delle compatibilità economiche e finanziarie&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;MODULO 4: STRUMENTI  PER LA GESTIONE, L’ATTUAZIONE E IL MONITORAGGIO&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intervento1: Definizione di un sistema, utile al controllo delle scelte strategiche di programma.&lt;br /&gt; Risultato: fornire, in primo luogo, agli amministratori, come responsabili della definizione strategica dei programmi, la conoscenza del grado di mantenimento della promessa elettorale e del rispetto della pianificazione a breve e medio termine attraverso un sistema dì informazione dei rapporti intercorrenti fra costi e qualità dei servizi, anche attraverso processi di confronto con altri enti.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intervento 2: Definizione del sistema di distribuzione delle informazioni (reporting) strategico relative agli indicatori individuali con particolare riferimento alle informazioni economico e finanziarie,&lt;br /&gt; Risultato: definire gli strumenti di comunicazione più adatti per fornire sistematicamente e periodicamente le informazioni indispensabili per decidere ai vari livelli dell’organizzazione dell’ente.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intervento 3: Miglioramento dei sistemi di definizione strategica dei programmi e dei modelli di funzionamento connessi alla realizzazione dei nuovi sistemi di controllo strategico.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Scopo dell’intervento è di realizzare un sistema che, durante e alla fine dell’esercizio, sia in grado di:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;•  evidenziare gli scostamenti rispetto alle previsioni (volumi, tempo, qualità, risorse);&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;•  valutare gli effetti degli scostamenti sugli obiettivi dell’esercizio (entrate, uscite, rispetto degli impregni presi verso la comunità locale, soddisfazione dei cittadini, modifica del funzionamento interno) anche ai fini dell’applicazione del sistema premiante;&lt;br /&gt; •  identificare le azioni da intraprendere sia per quanto riguarda la gestione, in termini di miglioramento dei processi o di loro revisione profonda, sia per quanto riguarda la modifica o riconfigurazione delle strategie.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-2847329927863037236?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/2847329927863037236/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/05/il-piano-strategico-dellente-locale.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/2847329927863037236'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/2847329927863037236'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/05/il-piano-strategico-dellente-locale.html' title='IL PIANO STRATEGICO DELL&apos;ENTE LOCALE: GUIDARE L&apos;ENTE GUARDANDO AVANTI E NON IL SOLO SPECCHIETTO RETROVISORE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-2960140924372640272</id><published>2011-05-10T13:58:00.000Z</published><updated>2011-05-10T13:58:13.079Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>INCENTIVI REGIONALI PER LE PMI</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.robertorusso.it"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Incentivi regionali&lt;br /&gt; a tutto campo&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fondi per rinnovabili, macchinari e consolidare la&lt;br /&gt; passività&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abruzzo: possibile&lt;br /&gt; consolidare le passività a breve. In Abruzzo, le pmi possono ancora accedere a una&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;particolare versione della legge 598/94 concepita specificamente per&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;consolidare le passività a breve. I soggetti beneficiari sono le pmi con almeno&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;un’unità produttiva iscritta al Rea nel territorio della regione, con&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;esclusione di imprese agricole, della pesca e acquacoltura, dell’industria&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;carbonifera. Le operazioni agevolabili riguardano finanziamenti fino a 250 mila&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;euro di durata massima non superiore a 5 anni comprensivi di 1 anno di&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;preammortamento, concessi da banche alle pmi destinati a operazioni di&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;consolidamento a medio termine di “passività a breve a titolo oneroso”, intese&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;come debiti verso banche entro l’esercizio. Sono inoltre agevolabili i piani di&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;rientro, scadenti entro l’esercizio, inerenti a debiti incagliati e in sofferenza&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;presso il sistema bancario. Sul finanziamento è riconosciuto un contributo in&lt;br /&gt; conto interesi, in regime de minimis, fino al 100% del tasso di riferimento.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In Emilia – Romagna.  Sono attivi un&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;fondo di cogaranzia per le imprese in difficoltà, bandi per le imprese&lt;br /&gt; innovative, l’internazionlizzazione, lo start up e le reti d’imprese.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In Friuli-Venezia&lt;br /&gt; Giulia è operativa la Sabatini. Sono&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;ammissibili l’acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore a 1.000 euro.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Soggetti beneficiari sono le pmi con unità locale iscritta al Rea, situata nel&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Sono agevolabili le operazioni&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;finanziarie effettuate da banche o da società di leasing finalizzate&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;all’acquisizione di macchinari. L’importo dell’operazione finanziaria può&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;coprire fino al 100% dell’investimento, nel limite di 360 mila euro per le&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;imprese industriali e di 90 mila euro per le imprese artigiane. L’operazione&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;finanziaria non deve essere inferiore al 25% dei costi ammissibili. Il tasso di&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;contribuzione è al 70% del tasso di riferimento. Le domande di agevolazione&lt;br /&gt; vanno presentate prima dell’avvio dell’investimento.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aperto il Fondo di&lt;br /&gt; garanzia per investimenti in rinnovabili nelle Marche. Soggetti beneficiari finali sono&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;le pmi, singole e associate, operanti nei settori Ateco 35.11 “Produzione di&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;energia elettrica” o 43.21.01 “Installazione di impianti elettrici in edifici o&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione). La garanzia&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;diretta può essere concessa in misura al 50% dell’ammontare di ciascuna delle&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;operazioni ammesse ai benefici del Fondo per le operazioni relative a&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;investimenti non eccedenti 1,5 milioni e al 30% per le operazioni relative a&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;investimenti non eccedenti 5 milioni. I soggetti beneficiari finali possono&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;essere ammessi all’intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia&lt;br /&gt; superiore a 10 milioni di euro.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In Umbria è attiva&lt;br /&gt; la legge 598/94 innovazione. Possono presentare domanda le micro, piccole e medie&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;imprese, ivi incluse le artigiane, iscritte al registro delle imprese e attive&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;nei settori estrattivo, manifatturiero, edile e dei servizi di trasporto. Sono&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;agevolabili i finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, non&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;inferiori al 40% e fino al 100% del programma di investimenti, di durata non&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;inferiore a 1 anno, concessi da banche o intermediari. I programmi agevolabili&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;possono riguardare investimenti in innovazione tecnologica, tutela ambientale,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;innovazione organizzativa e commerciale, sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono ammissibili&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;gli investimenti avviati successivamente la data di presentazione della domanda&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;da parte dell’impresa. Il contributo in conto interessi è pari al 70% dei tassi&lt;br /&gt; di riferimento.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attiva la Sabatini&lt;br /&gt; anche in Calabria, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Trento e Bolzano. La Sabatini rappresenta&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;l’agevolazione, tra quelle in gestione a Unicredit Mcc, che copre il più alto&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;numero di regioni. Finanzia l’acquisto di macchine utensili con valore&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;superiore a 1.000 euro da parte di piccole e medie imprese della quasi totalità&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;dei settori produttivi, dal manifatturiero all’estrattivo, dai servizi al&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;turismo. Nelle regioni del sud, come Calabria e Sicilia, il contributo è più&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;alto, arrivando fino al 100% del tasso di riferimento, nella forma di&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;contributo in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Nelle altre&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;regioni, si va generalmente da un minimo di un 50% del tasso di riferimento&lt;br /&gt; fino a un massimo del 70%.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Per maggiori informazioni&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;www.autonomielocali.eu  doppio clic su News aziende o contattare il 051334146&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;o info@autonomielocali.eu&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-2960140924372640272?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/2960140924372640272/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/05/incentivi-regionali-per-le-pmi.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/2960140924372640272'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/2960140924372640272'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/05/incentivi-regionali-per-le-pmi.html' title='INCENTIVI REGIONALI PER LE PMI'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-7792515511482848206</id><published>2011-04-03T13:15:00.000Z</published><updated>2011-04-03T13:15:09.824Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE</title><content type='html'>La normativa italiana in materia di sostegno all’internazionalizzazione si basa attualmente sul D.Lgs. n. 143/1998, che ha apportato importanti  innovazioni nel campo del finanziamento dei crediti all’esportazione e nelle disposizioni per favorire l’internazionalizzazione delle imprese  italiane. Molte altre norme, che al D.Lgs. n. 143/1998 fanno riferimento,  sono state emesse nei 12 anni successivi. Il risultato di questa stratificazione normativa è stato quello di una notevole confusione presso  banche ed imprese che, alle prese con oltre 300 fra leggi, decreti e circolari in materia, a volte stentano a comprendere quali norme siano ancora in vigore e quali no. La spinta verso il rinnovamento di questo quadro legislativo è andata ovviamente nel senso di una sua  semplificazione e dell’emanazione di un testo unico o di un codice che regolasse tutta la materia.&lt;br /&gt;     Nel 2010 sono stati infatti   introdotti diversi interventi di sostegno all’internazionalizzazione, in  parte nuovi, in parte rimodulati su vecchie norme aggiornate. Si tratta del «Sistema Export Banca», come previsto dalla Legge n. 102/2009  e dagli accordi fra SACE e Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Il Sistema Export Banca consente di finanziare a costi competitivi operazioni di internazionalizzazione ed esportazione effettuate da imprese italiane (o loro controllate estere) ed operazioni di rilievo strategico per  l’economia italiana sotto i profili della sicurezza economica e dell’attivazione dei processi produttivi e occupazionali. La convenzione  prevede che CDP fornisca alle banche la provvista necessaria a finanziare  le operazioni ammissibili, a condizione che le banche siano assicurate o garantite dalla SACE; in alternativa CDP può finanziare direttamente o  tramite SACE, anche con la sottoscrizione di titoli di debito, operazioni  d’importo superiore a € 25 milioni, subordinatamente al rilascio da parte di SACE di una garanzia o assicurazione a favore di CDP. Al Sistema Export  Banca si aggiungono i finanziamenti agevolati che SIMEST può concedere in base alla Legge n. 133/2008 (5), alle delibere CIPE nn. 112 e 113/2009 ed alle proprie circolari 2, 3 e 4 del 2010: &lt;br /&gt;      – i finanziamenti alle PMI esportatrici per il miglioramento e la  salvaguardia della loro solidità patrimoniale al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri (un altro strumento del tutto nuovo); &lt;br /&gt;      – i finanziamenti per l’inserimento sui mercati esteri (extra UE) per la  diffusione di prodotti e servizi (che sostituiscono i finanziamenti per la penetrazione commerciale all’estero in base alla famosa Legge n. 394/1981,  ora abrogata); &lt;br /&gt;      – i finanziamenti per studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di  assistenza tecnica collegati a investimenti italiani all’estero. &lt;br /&gt;      – è stata estesa l’attività di investment banking svolta da SIMEST anche   in ambito UE. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Simest può infatti acquisire, esclusivamente a condizioni di  mercato, partecipazioni nel capitale sociale di imprese o di loro  controllate aventi sede anche all’interno della Unione Europea funzionali   all’internazionalizzazione delle stesse imprese. &lt;br /&gt;Si tratta di  partecipazioni di minoranza (fino al 49%) nel capitale sociale di società  italiane e/o loro controllate in UE per: a) sviluppare investimenti  produttivi; b) sostenere i programmi di sviluppo tecnologico nelle aziende  che investono in innovazione e ricerca applicata. &lt;br /&gt;      Strumenti di sostegno all’internazionalizzazione &lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;Per quanto riguarda il finanziamento dei crediti all’esportazione, bisogna distinguere fra i crediti a breve &lt;br /&gt;      termine e quelli a medio termine (da 24 mesi in su) verso l’estero.&lt;br /&gt; Il  problema del finanziamento dei crediti all’esportazione con breve    dilazioni di pagamento è centrale, perché riguarda il 90% delle nostre esportazioni (quindi oltre 300 miliardi di euro l’anno). &lt;br /&gt;Il gruppo SACE e  le assicurazioni private hanno fornito alle imprese italiane una serie   interessante di prodotti per la copertura del rischio di credito. Tuttavia  finora non si è sempre riusciti a collegare in modo pieno gli strumenti assicurativi con quelli finanziari (anticipi e smobilizzo dei crediti export, factoring). Questo è stato un problema per molte imprese, in un  periodo, come quello che dura da più di due anni, di generale restrizione    del credito. &lt;br /&gt;      Il finanziamento dei crediti all’esportazione a medio termine (che    tipicamente riguarda le imprese esportatrici di macchinari, impianti e grandi progetti) invece è ormai tranquillamente incanalato, già da diversi   anni, sui 3 strumenti tipici del nostro export finance: le due forme di   smobilizzo pro soluto di crediti fornitore (forfaiting e sconto pro soluto  con voltura di polizza SACE) ed il credito acquirente (forma di   finanziamento nella quale si può inserire il Sistema Export Banca).&lt;br /&gt; È il   settore che meno di altri necessita di revisioni.   Infine, nel sostegno agli investimenti esteri, si è visto come la maggior    parte degli strumenti introdotti nel 2010 migliori soprattutto le fasi  della preparazione agli IDE delle nostre imprese. Ma non basta, perché   altre nuove forme di sostegno vanno aggiunte nel finanziamento delle   risorse necessarie nella fase di investimento, quali quelle indicate in   seguito. Gli attuali strumenti di SIMEST (partecipazione nel capitale   delle società controllate estere, partecipazioni del Fondo Unico di  venture capital e contributi d’interessi sui finanziamenti bancari per  l’apporto di capitale nei nuovi IDE) si sono dimostrati utili, ma non sufficienti. Si conclude elencando di seguito alcune delle possibili linee  guida per il rinnovamento di questo sistema, che non devono essere create    ex novo perché sono già presenti nelle leggi attualmente in vigore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; È ora     di discuterne e mettere in pratica i necessari strumenti, perché le    residue possibilità di sviluppo e di competitività del nostro paese si     basano anche su questo:     1) emanazione del Testo Unico sull’internazionalizzazione, secondo quanto     stabilito nella legge delega n. 99/2009;    2) riunificazione degli enti preposti all’internazionalizzazione in un     unico organismo, con le seguenti funzioni: promozione del Sistema Italia    all’estero, in tutti i suoi aspetti; sostegno degli IDE italiani    all’estero; promozione degli IDE esteri in Italia; agenzia per le  agevolazioni finanziarie per l’internazionalizzazione; costituzione di una   rete estera con le funzioni di Sportelli Italia;      3) ripristino dell’operatività della Cabina di Regia per      l’internazionalizzazione per la definizione della politica commerciale      estera (non si riunisce più dal 2008);   4) ampliamento delle operazioni di sostegno agli IDE italiani all’estero  (avvio di Fondi di venture capital regionali, nuovi strumenti quali garanzie, mezzanine financing e prestiti alle partecipate estere);   5) avvio del factoring pro soluto sui crediti esteri, tramite convenzioni  fra SACE e istituti bancari, e di altri strumenti per stimolare la copertura del rischio di credito e il finanziamento dei crediti export a  breve termine. &lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email info@autonomielocali.eu  o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146 (&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-7792515511482848206?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/7792515511482848206/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/04/strumenti-di-sostegno.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/7792515511482848206'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/7792515511482848206'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/04/strumenti-di-sostegno.html' title='STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL&apos;INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-4962618861277506852</id><published>2011-04-03T13:12:00.000Z</published><updated>2011-04-03T13:12:03.072Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>PARTECIPATE DALL'ENTE LOCALE E' ORA DI DECIDERE</title><content type='html'>PARTECIPATE: ESSERE O NON ESSERE&lt;br /&gt;Le partecipazioni dei comuni sono dunque sottoposte nei prossimi anni ad una profonda rivisitazione e solamente poche potrebbero superare i filtri dell’attuale normativa.&lt;br /&gt;  Il decreto Bersani rende di fatto illegittime le gestioni di una grande quantità di società, in quanto affida¬tarie contestualmente di servizi pubblici locali,  e di servizi strumentali (è il caso di tante  multiutilties). &lt;br /&gt;Quindi, è presumibile che saranno necessarie molte operazioni di separazione delle distinte aree di competenza per poter superare il vaglio dell’art. 13 del Bersani.&lt;br /&gt; Da questi passaggi risulteranno società che operano solo per l’eroga¬zione in esclusiva di servizi nei confronti dei propri soci enti locali e altre società che gestiscono solo servizi pubblici locali, le quali, peraltro, essendo spesso frutto di affidamenti non in linea con quanto disciplinato dall’art. 23 bis, saranno sottoposte ai li¬miti indicati dal c. 8.&lt;br /&gt; E quindi, senza interventi di privatizzazione almeno parziale del ca¬pitale sociale, non hanno una prospettiva di soprav¬vivenza molto lunga. &lt;br /&gt;Fatta eccezione per le parteci¬pazioni in società puramente di impresa commer¬ciale sul libero mercato, sulle quali sarà necessario fare profonde riflessioni per argomentare adeguate giustificazioni, alla luce delle considerazioni di cui sopra, la portata del tanto temuto c. 27 e del regolamento che disciplina l’applicazione dell’art. 23 bis, sembra essere prevalentemente riposta nella necessità di mettere a nudo le situazioni di illegitti¬mità, costringendo gli enti locali ad intervenire in tempi brevi e non trascinare l’attuale situazione si¬no a ridosso delle prossime scadenze, distribuite sostanzialmente nell’arco dei prossimi anni.&lt;br /&gt;A ben vedere, però, tutto questo nuovo assetto nor¬mativo non ha teoricamente impedito in nessun ca¬so la gestione di attività proprie degli enti locali tra¬mite società, ma ha solo ristretto moltissimo le modalità con cui questo può essere fatto. &lt;br /&gt;E se i comuni rinunceranno di fatto all’uso dello strumento socie¬tario, sarà conseguentemente data dimostrazione che nella maggior parte dei casi tale scelta è stata fatta prevalentemente per ragioni strumentali e non per l’effettiva convenienza rispetto ad altre for¬me di gestione. Ci si auspica, invece, tenuto conto delle particolari prerogative delle società commer¬ciali, che si opti per un uso più razionale di tali isti¬tuti giuridici, evitando di “gettare il bambino insie¬me all’acqua sporca”. La nostra società ho predisposto  un apposito progetto d’intervento che è a Vostra disposizione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email info@autonomielocali.eu  o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-4962618861277506852?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/4962618861277506852/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/04/partecipate-dallente-locale-e-ora-di.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/4962618861277506852'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/4962618861277506852'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/04/partecipate-dallente-locale-e-ora-di.html' title='PARTECIPATE DALL&apos;ENTE LOCALE E&apos; ORA DI DECIDERE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-3451165766877939984</id><published>2011-04-03T13:10:00.002Z</published><updated>2011-04-03T13:10:35.634Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>L’ENTE LOCALE E IL RISPARMIO ENERGETICO : UN MODELLO  D’INTERVENTO</title><content type='html'>Gli enti locali hanno un ruolo essenziale nell’ambito del risparmio energetico primo vero passo per uno sviluppo equo e sostenibile.&lt;br /&gt;Il percorso che noi proponiamo prevede i seguenti MODULI:&lt;br /&gt;Primo Modulo : Audit energetico nell’ambito del modulo si:&lt;br /&gt;- fotografano le effettive condizioni degli immobili e impianti;&lt;br /&gt;- individuano  gli interventi di riqualificazione;&lt;br /&gt;- valutano  (in termini di massima) i costi d'investimento, i risparmi energetici e i benefici ambientali ottenibili. &lt;br /&gt;Secondo Modulo: Studio di fattibilità tecnico - economico&lt;br /&gt;Nel momento in cui si è verificata la fattibilità dell'operazione, la fase successiva è quella di predisporre un puntuale studio di fattibilità tecnico-economico. Questo documento fornisce un'analisi tecnica per identificare i presupposti che permettono la realizzabilità dell'intervento (soluzione impiantistica più appropriata, iter autorizzativo, consumi energetici, risparmio energetico ottenibile, costi di realizzazione e di gestione del nuovo impianto) e un'analisi economica per valutare se il progetto produce nel tempo un flusso di risorse economiche tali da rimborsare il capitale investito ed ottenere una redditività soddisfacente. &lt;br /&gt;Terzo Modulo: Piano industriale e costituzione di una Esco (Energy Service Company  Società di Servizi Energetici) a prevalente capitale pubblico&lt;br /&gt;L'obiettivo primario di una ESCO è il risparmio energetico, con il quale la società copre i costi di investimento e quelli della gestione oltre che remunerare il capitale impiegato per realizzare gli interventi di efficienza energetica. I rischi finanziari e tecnici dell'operazione sono a carico della ESCO, infatti se gli interventi non portano ad un effettivo risparmio sarà la società di servizi a coprire i costi degli stessi. Comunque, la ESCO non si limita a fornire solo le risorse finanziarie per realizzare l'investimento, ma anche le competenze tecniche per la gestione/manutenzione . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146 fare email info@autonomielocali.eu  o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-3451165766877939984?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/3451165766877939984/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/04/lente-locale-e-il-risparmio-energetico.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/3451165766877939984'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/3451165766877939984'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/04/lente-locale-e-il-risparmio-energetico.html' title='L’ENTE LOCALE E IL RISPARMIO ENERGETICO : UN MODELLO  D’INTERVENTO'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-4646668778087298374</id><published>2011-03-12T15:19:00.000Z</published><updated>2011-03-12T15:19:31.510Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>FEDERALISMO FISCALE E PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO</title><content type='html'>PROGETTO IL FEDERALISMO FISCALE E LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PREMESSA&lt;br /&gt;La situazione dei Tributi per  gli Enti Locali prima dell’ entrata in vigore del decreto sul Federalismo Municipale&lt;br /&gt;N. Tributi, canoni, compartecipazioni e addizionali Normativa di riferimento&lt;br /&gt;1 Imposta comunale sugli immobili (Ici) Artt. 1-18 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504; art. 1, del Dl 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha disposto l’esenzione per l’abitazione principale&lt;br /&gt;2 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche&lt;br /&gt;affissioni (ICP/DPA) Artt. 1-37 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507&lt;br /&gt;3 Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche dei comuni (Tosap) Artt. 38-57 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507&lt;br /&gt;4 Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Art. 62 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; il Cosap, cui è stata riconosciuta natura patrimoniale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008, può essere istituito in alternativa alla Tosap&lt;br /&gt;5 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) Artt. 58-80 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507&lt;br /&gt;6 Tariffa di igiene ambientale (Tia) Art. 49, comma 1, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ne ha riconosciuto la natura tributaria. Il Dlgs n. 22 del 1997 è stato abrogato dall’art. 264 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152. L’art. 238 di quest’ultimo provvedimento stabilisce che «sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti»&lt;br /&gt;7 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia) Art. 238 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152&lt;br /&gt;8 Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche&lt;br /&gt;(Iscop) Art. 1, commi da 145 a 151 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la disciplina dell’imposta si&lt;br /&gt;applicano le disposizioni vigenti in materia di Ici&lt;br /&gt;9 Canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblici- tari (Cimp) Art. 62 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; al Cimp, che può essere istituito in alternativa alla relativa imposta comunale sulla pubblicità, è stata riconosciuta natura tributaria dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 141 dell’8 maggio 2009&lt;br /&gt;10 Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l’allontana- mento, la depurazione e lo scarico delle acque (Carsa) Artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319; dal 3 ottobre 2002 non ha più natura tributaria, a seguito dell’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 62, del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152, operata dall’art. 24, comma 1, lett. a), del Dlgs 18 agosto 2000, n. 258&lt;br /&gt;11 Tassa per l’ammissione ai concorsi Art. 1 del Rd 21 ottobre 1923, n. 2361&lt;br /&gt;12 Contributo per il rilascio del permesso di costruire Art. 16 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380&lt;br /&gt;13 Diritti di segreteria Art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604&lt;br /&gt;14 Addizionale comunale all’Irpef Dlgs 28 settembre 1998, n. 360&lt;br /&gt;15 Addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica Art. 6 del dl 511/1988, convertito dalla legge 20/1989&lt;br /&gt;16 Addizionale comunale sui diritti di imbarco Legge 24/12/2003, n. 350 (art. 2, comma 11)&lt;br /&gt;17 Addizionale per l’integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza Istituita dal Rdl 2145/1937, convertito dalla legge 614/1938, e integrata dall’articolo 1 della legge&lt;br /&gt;1346/1961; dall’anno 1996 è stata devoluta ai Comuni, in sede di riscossione mediante ruolo della Tarsu, dall’articolo 3, comma 39, della legge 549/1995. A seguito dei provvedimenti “taglialeggi” e “salvaleggi”, a oggi risulta in vigore il Rdl 2145/1937 e l’art. 1 della legge 1346/1961, mentre è stata abrogata la legge di conversione n. 614 del 1938&lt;br /&gt;18 Compartecipazione comunale al gettito Irpef Art. 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL NUOVO DECRETO SUL FEDERALISMO FISCALE&lt;br /&gt;Il nuovo provvedimento in materia di federali¬smo fiscale municipale contiene alcune importanti disposizioni dirette a raffor¬zare la capacità di gestione delle entrate comunali, non¬ché a incentivare la parteci¬pazione dei Comuni all’atti¬vità di accertamento tribu¬tario.&lt;br /&gt; A tal fine è assicura¬to al Comune interessato il maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili finora non dichia¬rati in catasto ed è elevata al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai Co¬muni ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Dl 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2005. &lt;br /&gt;La quota del 50%, in particolare, è attri¬buita in via provvisoria an¬che in relazione alle som¬me riscosse a titolo non de¬finitivo.&lt;br /&gt; È rinviato, invece, a un Dm Economia la deter¬minazione delle modalità di recupero delle somme at¬tribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque ti-tolo.&lt;br /&gt;Ai singoli Comuni, inoltre, è garantito l’accesso, se¬condo le modalità da stabi¬lire con provvedimento del direttore dell’Agenzia del¬le entrate d’intesa con la Conferenza Stato - Città e Autonomie locali, ai dati contenuti nell’anagrafe tri¬butaria relativi:&lt;br /&gt;a) ai contratti di locazio¬ne nonché a ogni altra in¬formazione riguardante il possesso o la detenzione  degli immobili ubicati nel proprio territorio;&lt;br /&gt;b) alla somministrazione di energia elettrica, di servi¬zi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;&lt;br /&gt;c) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel pro¬prio territorio;&lt;br /&gt;d) ai soggetti che eserci¬tano nello stesso un’attivi¬tà di lavoro autonomo o di impresa.&lt;br /&gt;Ai Comuni è altresì assicu¬rato l’accesso a qualsiasi al¬tra banca dati pubblica, li¬mitatamente a immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel Comune, che possa essere rilevante per il controllo dell’evasione erariale o di tributi locali. &lt;br /&gt;Anche in que¬sto caso, le modalità di ac¬cesso dovranno essere sta¬bilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con la Conferenza Stato - Città e autonomie locali.&lt;br /&gt; Per ga¬rantire il raggiungimento ottimale dei suindicati obiettivi è disciplinato che dovrà essere integrato il si¬stema informativo della fi¬scalità nazionale, d’intesa con l’Anci, con i dati relati¬vi alla fiscalità locale; il tut¬to per assicurare ai Comu¬ni i dati, le informazioni e i servizi necessari alla gestio¬ne dei nuovi tributi concer¬nenti l’imposta municipale propria e quella seconda¬ria.&lt;br /&gt;Il sistema informativo della fiscalità dovrà assicurare&lt;br /&gt;comunque l’interscambio dei dati relativi all’effetti¬vo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, al¬le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contrat¬ti di locazione e ai contratti di somministrazione.&lt;br /&gt;Il sistema integrato di pre¬visioni dirette al contrasto dell’evasione ed elusione tributaria, infine, si comple¬ta con la previsione, a de¬correre dal 1˚ aprile 2011, che gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell’Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consi-stenza o di destinazione dei medesimi previsti, ri¬spettivamente, dagli artico¬li 28 e 20 del Rdl 652/1939 convertito, con modifica¬zioni, dalla legge &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1249/1939, sono quadrupli¬cati; il 75% dell’importo delle sanzioni così irroga¬te, peraltro, dovrà essere devoluto al Comune ove è ubicato l’immobile interes¬sato.&lt;br /&gt;PARTECIPAZIONE  I Comuni possono parteci¬pare all’accertamento fisca¬le direttamente o anche at¬traverso società ed enti par¬tecipati appositamente inca¬ricati per le attività di sup¬porto ai controlli fiscali sui tributi comunali. In altri ter¬mini, nei casi in cui il Co¬mune non disponga della necessaria struttura per atti¬vare le attività di controllo tributario, ovvero nei casi in cui si renda necessario affiancare le strutture già esistenti nelle attività ispet¬tive, è data loro possibilità di agire attraverso società o enti da essi partecipate, dotate delle necessarie pro¬fessionalità ed esperienze nel settore.&lt;br /&gt;I controlli fiscali ai quali i Comuni sono chiamati ad interagire con l’agenzia del¬le Entrate, riguardano i principali tributi erariali quali, a titolo esemplificati¬vo, l’imposta sui redditi, l’imposta sul valore aggiun¬to, l’imposta di registro e catastale. L’obiettivo è quello di scovare i valori imponibili sottratti al fisco, sia dall’evasore totale e sia da chi elude parte delle im¬poste erariali dichiarando una ricchezza imponibile minore di quella realizzata. In particolare, è possibile procedere alle verifiche fi¬scali utilizzando le banche dati del Comune relative ai tributi locali e alle prin¬cipali entrate patrimoniali, al fine di conoscere ad esempio:&lt;br /&gt;a) la situazione immobi¬liare  del contribuente (uni¬tà immobiliari possedute e utilizzate come prima casa, a disposizione ovvero per usi diversi) e il numero del¬le utenze attivate (a propo¬sito della tassa di smalti¬mento, del canone di occu¬pazione - passi carrabili - delle utenze idriche). Attra¬verso questo dato, ad esem¬pio, è possibile verificare indirettamente le unità im¬mobiliari in locazione o strumentali all’esercizio di attività professionali o in-dustriali. Ancora, è possibi¬le individuare le unità im¬mobiliari oggetto di condo¬no edilizio o quelle che non sono state mai dichiara¬te ai fini delle imposte era¬riali;&lt;br /&gt;b) la situazione redditua¬le dichiarata ai fini dell’ac¬cesso ai servizi dell’ente previa corresponsione di ta¬riffe agevolate;&lt;br /&gt;c) la dimora abituale del contribuente ai fini del cor¬retto recapito delle comuni¬cazioni personali.&lt;br /&gt;Accanto alle informazioni tributarie disponibili dagli incroci dei dati presenti nel¬le banche dati dei diversi tributi locali, il Comune  può mettere a disposizione degli uffici delle imposte dirette e degli uffici provin¬ciali del territorio anche le notizie reperite nel corso di accessi, ispezioni e veri¬fiche presso i contribuenti come, ad esempio, in meri¬to alle residenze fittizie di persone fisiche e giuridi¬che, alle ristrutturazioni edilizie, agli immobili loca¬ti senza contratto e agli im¬mobili con utenze intestate a soggetti diversi dal pro¬prietario o dall’utilizzato¬re. Fondamentali, infine, possono essere le informa¬zioni elaborate dal Comu¬ne in fase di riscossione, riguardo alla correttezza dei codici fiscali e delle partite Iva rispetto ai dati anagrafici, alle intestazioni societarie, ovvero rispetto all’ubicazione effettiva e della residenza o della di¬mora abituale ovvero della sede legale. Altri dati pos¬sono essere forniti con ri¬guardo ai beni posseduti da società rispetto a eventuali azioni esecutive già intra¬prese.&lt;br /&gt;A ogni modo, le informa¬zioni finalizzate al recupe¬ro dell’evasione ed elusio¬ne tributaria devono esse¬re:&lt;br /&gt;a) elaborate in termini di segnalazioni struttura¬te, intendendosi per tali le posizioni soggettive ri¬guardo le quali sono rile¬vati e segnalati atti, fatti e negozi che in modo ine¬quivocabile e, quindi, sen¬za incertezza e necessità di ulteriori elaborazioni, evidenzino comportamen¬ti evasivi ed elusivi. A tal fine, costituiscono ogget¬to di comunicazione al¬l’agenzia delle Entrate il  nome e cognome, il codi¬ce fiscale o la partita Iva. Per i Comuni, inoltre, le situazioni sintomatiche dei fenomeni evasivi, deb¬bono riguardare l’econo¬mia sommersa e l’utilizzo del patrimonio immobilia¬re in evasione delle relati¬ve imposte;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) rappresentate in archi¬vi strutturati, con premi¬nente riferimento ai cespi¬ti immobiliari, già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali, quali Ici e Tarsu.&lt;br /&gt;È opportuno infine, sottoli¬neare che ai sensi del com¬ma 5, dell’articolo 18, del Dl 78/2010, la partecipa¬zione dei Comuni all’attivi¬tà di contrasto all’evasio¬ne è riferita, oltre che al-l’accertamento fiscale, an¬che a quello contributivo.&lt;br /&gt;LE ATTIVITÀ  Ai fini della partecipazione dei Comuni all’accertamen¬to dei redditi delle persone fisiche, il Dpr 600/1973, ne disciplina all’articolo 44 la procedura. In partico¬lare, è previsto che l’agen¬zia delle Entrate metta a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi resi¬denti. Gli uffici dell’Agen-zia delle entrate, prima del¬la emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’articolo 38, comma 4 e seguenti del medesimo Dpr n. 600, inviano una se¬gnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei sog¬getti passivi.&lt;br /&gt;Il Comune di domicilio fi¬scale del contribuente, o il Consorzio al quale lo stes¬so partecipa, segnala all’uf¬ficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione de¬gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, indi¬cando dati, fatti ed elemen¬ti rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione at¬ta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, pos¬sono essere segnalati dal Comune anche nel caso di omissione della dichiara-zione. Il Comune di domi¬cilio fiscale del contribuen¬te, con riferimento ai pre¬detti accertamenti, comuni¬ca, entro sessanta giorni da quello del ricevimento del¬la segnalazione, ogni ele¬mento in suo possesso utile alla determinazione del red¬dito complessivo. Il Comu¬ne per gli adempimenti ivi previsti può richiedere dati e notizie alle Amministra¬zioni ed Enti pubblici che hanno obbligo di risponde¬re gratuitamente.&lt;br /&gt;Per completezza, il richia¬mo all’articolo 38, comma 4 e seguenti, del Dpr 600/1973, di disciplina del¬l’accertamento sintetico, ha per oggetto l’attività del¬l’ufficio che integra il con¬trollo formale delle dichia¬razioni e che si basa su ele¬menti e circostanze di fatto certi, diretti a consentire di determinare sinteticamente il reddito complessivo net¬to del contribuente in rela¬zione al contenuto indutti¬vo di tali elementi e circo¬stanze, quando il reddito complessivo netto accerta¬bile si discosta per almeno un quarto da quello dichia-rato. Resta ferma per il con¬tribuente la facoltà di dimo¬strare, anche prima della notificazione dell’accerta¬mento, che il maggior red¬dito determinato o determi¬nabile sinteticamente è co¬stituito in tutto o in parte da redditi esenti o da reddi¬ti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità d itali redditi e la durata del loro possesso de¬vono risultare da idonea do¬cumentazione.&lt;br /&gt;LA VERIFICA  Con il comma 333 dell’arti¬colo 1 della legge Finanzia¬ria per il 2005, è ricono¬sciuta la possibilità agli En¬ti locali di richiedere al¬l’agenzia del Territorio del¬la provincia di appartenen¬za la revisione parziale del classamento delle unità im¬mobiliari di proprietà priva¬ta ubicate in microzone per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato in base al Dpr 138/1998 e il corrisponden¬te valore medio catastale ai fini dell’applicazione del¬l’Ici (rendita catastale cor¬rente) si discosti significati¬vamente dall’analogo rap¬porto concernente l’insie¬me delle microzone comu¬nali.&lt;br /&gt;Con il comma 336, dell’ar¬ticolo 1 della Finanziaria per il 2005, è stato altresì disciplinato che gli Enti lo¬cali, nel caso in cui accerti¬no la presenza di immobili di proprietà privata non di¬chiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, sono tenuti a ri¬chiedere ai titolari di diritti reali sulle unità immobilia¬ri interessate la presentazio¬ne delle richieste (debita-mente documentate) di ag¬giornamento che devono essere redatte ai sensi del regolamento di cui al Dm Finanze 701/1994.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le predette unità immobi¬liari, devono essere indivi¬duate dai Comuni sulla ba¬se della constatazione di idonei elementi, quali, a ti¬tolo esemplificativo, quelli rinvenibili nell’archivio edilizio comunale, nell’ar¬chivio delle licenze com¬merciali comunali, ovvero verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali.&lt;br /&gt;In tale ambito, sono ogget¬to di trattazione a cura del¬l’Agenzia del Territorio, ri-spettivamente:&lt;br /&gt;a) le unità immobiliari private che sono state inte¬ressate da interventi edilizi che abbiano comportato la modifica permanente nella destinazione d’uso, ovvero un incremento stimabile al¬meno nel 15 per cento del precedente valore di merca¬to;&lt;br /&gt;b) le unità immobiliari private di nuova costruzio¬ne e non dichiarate in cata¬sto;&lt;br /&gt;c) le costruzioni che so¬no passate dalla categoria delle esenti a quelle sogget¬te a imposizione;&lt;br /&gt;d) le unità immobiliari private cui è attribuita la massima classe prevista per la categoria di apparte¬nenza, a eccezione degli in¬terventi edilizi sugli immo¬bili che giustifichino la mu¬tazione della categoria cata¬stale originaria in altra di maggior pregio (segnata¬mente per le abitazioni di tipo ultra-popolare e rurale alla presenza di ristruttura-zioni, o riqualificazioni si¬gnificative). In ogni caso, sono fatti salvi i casi in cui sono applicabili le modali¬tà di classamento richiama¬te all’articolo 11, comma 2, del Dl 70/1988, converti¬to con modificazioni nella legge 154/1988.&lt;br /&gt;Devono, invece, ritenersi fuori dell’ambito di appli¬cazione delle attività di ac¬certamento previste dal ci¬tato comma 336, sia i beni pubblici (in altre parole&lt;br /&gt;quei beni del demanio ne¬cessario e del demanio inci¬dentale che appartengono allo Stato ovvero agli Enti pubblici territoriali a titolo di proprietà pubblica) e sia le unità immobiliari che estranee alla casistica so¬pra esposta, presentano una rendita:&lt;br /&gt;a) non coerente con i cor¬renti valori immobiliari di mercato, a seguito di inter¬venute mutazioni del tessu¬to urbano ed edilizio che hanno prodotto una varia¬zione disomogenea degli stessi valori fra una microzona e quelle limitrofe;&lt;br /&gt;b) palesemente difforme da quell’attribuita a unità immobiliari limitrofe del tutto similari per consisten¬za, tipologia edilizia e meri¬to di posizione.&lt;br /&gt;In questi ultimi due casi, infatti, la rideterminazione della rendita delle unità im¬mobiliari può essere opera¬ta con i procedimenti ecce¬zionali previsti rispettiva¬mente dall’articolo 1, com¬ma 335, della legge 311/2004, concernente la possibilità attribuita agli Enti locali di richiedere al¬l’agenzia del Territorio del¬la provincia di appartenen¬za la revisione parziale del classamento delle unità im¬mobiliari di proprietà priva¬ta ubicate in microzone per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato in¬dividuato in base al Dpr 138/1998 e il corrisponden¬te valore medio catastale ai fini dell’applicazione del¬l’Ici (rendita catastale cor¬rente) si discosti significati¬vamente dall’analogo rap¬porto concernente l’insie-me delle microzone comu¬nali.&lt;br /&gt;I CONTROLLI&lt;br /&gt;Sempre con lo scopo di conseguire una maggiore equità sul piano fiscale e, soprattutto, per contrastare fenomeni di elusione e/o evasione fiscale, è stata am¬pliata la tipologia degli atti nei quali deve essere indi¬cato il numero di codice fiscale. In particolare, con il comma 332 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 è stato discipli¬nato l’obbligo della relati¬va menzione:&lt;br /&gt;a) nelle denunce di ini¬zio di attività presentate al¬lo sportello unico comuna¬le per l’edilizia, nei permes¬si di costruire e negli altri atti in materia edilizia, ade¬guando il disposto del de¬creto n. 605 del 1973 alle nuove norme in materia di edilizia;&lt;br /&gt;b) su tutti i contratti con¬cernenti l’erogazione dei servizi di pubblica utilità, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) estendendo la previsione ora vigente per i contratti di somministrazione di energia elettrica, anche a quelli concernenti i servizi telefonici e alla fornitura di acqua e gas.&lt;br /&gt;È previsto, inoltre, l’obbli¬go a decorrere dal 1˚ apri¬le 2005, di comunicare al¬l’anagrafe tributaria i dati catastali identificativi degli immobili nei quali è eroga¬to il pubblico servizio, al fine dei controlli sulla cor¬retta applicazione dei tribu¬ti erariali e locali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I dati catastali identificati¬vi dell’immobile devono essere dichiarati dagli uten¬ti in base a quanto risulta agli atti del catasto edilizio urbano o del catasto terre¬ni. I dati catastali così co¬municati dal contribuente devono essere acquisiti da¬gli istituti, enti e società che stipulano i relativi con¬tratti di utenza all’atto del¬la sottoscrizione, con la precisazione che per i con¬tratti in essere le medesime informazioni sono dichiara¬te, ai predetti soggetti, solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazio¬ne del contratto stesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo sviluppo Operativo del progetto &lt;br /&gt;Abbiamo creato un pool di professionisti con competenze trasversali sulla fiscalità essi lavoreranno secondo il seguente schema:&lt;br /&gt;Riferimenti normativi: &lt;br /&gt;- Articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni&lt;br /&gt;- Articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.&lt;br /&gt;- Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2007- In vigore dal 17 dicembre 2007 &lt;br /&gt;- Articoli 18 e 19 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le attività di partecipazione degli Enti Locali con l’Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l’INPS e l’Agenzia del territorio, finalizzate alla segnalazione di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi, sono realizzate per il tramite del Consiglio tributario comunale, la cui istituzione è resa obbligatoria dalla norma di che trattasi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Consiglio tributario è istituito con regolamento deliberato dal Consiglio Comunale e deve essere informato alle seguenti linee guida:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. numero dei membri e loro profilo professionale, oltre allo schema base del funzionamento del Consiglio stesso: presidenza, deleghe, numero minimo degli incontri, ecc.;&lt;br /&gt;2. determinazione delle metodiche di interfaccia e di comunicazione con gli Uffici comunali, anche attraverso una specifica risorsa – articolata a seconda delle disponibilità e del progetto obiettivo di cui al punto successivo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. definizione delle modalità di interrelazione tra le Unità Operative dell’Ente con un progetto obiettivo per la specifica dei tempi e dei modi di acquisizione e di &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. trasmissione dei dati e degli elementi utili, oltre che del sistema incentivante correlato a tali attività;&lt;br /&gt;5. individuazione dei metodi di accordo con l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di finanza, l’INPS e l’Agenzia del territorio;&lt;br /&gt;6. stesura di una bozza di convenzione da sottoscrivere con gli Organi dello Stato recante le modalità previste dalla lettera b) del quinto comma dell’articolo 18 e del dodicesimo comma dell’articolo 19 del decreto 78/2010.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La funzione amministrativa dell’Ente Locale deve avere riguardo a reperire le entrate necessarie per il governo del territorio e della spesa sociale. Per superare queste difficoltà i Comuni debbono promuovere un processo integrato e graduale in materia di territorio e fiscalità eliminando, in tal modo, le molteplici sperequazioni, da sempre presenti, oltre a trarne maggiori entrate. &lt;br /&gt;I Comuni, in questo processo, non possono rinunciare al ruolo primario di attivare tutti i percorsi di integrazione nell’interesse di funzionamento dei propri servizi e, quindi, dei Cittadini. &lt;br /&gt;Il progetto di partecipazione all’accertamento tributario si fonda sulla norma correlata alla profonda conoscenza del territorio dell’Ente Locale, individuando ed attuando le modalità operative di partecipazione del Comune all’accertamento secondo il protocollo di intesa Comune-Agenzia delle Entrate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le fasi progettuali sono articolate in due moduli.&lt;br /&gt;I MODULO&lt;br /&gt;Produce una relazione articolata del percorso progettuale con l’evidenza dei singoli punti sotto trattati, il Gant ed il cronoprogramma delle attività, oltre alle linee guida della campagna di informazione.&lt;br /&gt;a) Analisi del quadro normativo in vigore e della convenzione con l’Agenzia delle Entrate&lt;br /&gt;b) Individuazione degli ambiti di partecipazione all’accertamento fiscale&lt;br /&gt;c) Identificazione degli strumenti operativi e delle modalità di intervento nei diversi settori previsti&lt;br /&gt;d) Determinazione delle risorse funzionalmente alla capacità dell’Ente e definizione dei ruoli attraverso un protocollo interno che stabilisce i compiti e le responsabilità, oltre agli incentivi laddove previsti dai regolamenti&lt;br /&gt;e) Stesura, presentazione e discussione del regolamento del Consiglio Tributario&lt;br /&gt;f) Definizione della campagna di informazione, politicamente strategica per la ricerca e l’ottenimento del consenso&lt;br /&gt;g) Redazione del progetto, presentazione, discussione e stesura definitiva secondo le indicazioni e le esigenze del Comune.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;II MODULO&lt;br /&gt;Prevede l’attivazione del percorso con priorità ai settori individuati dal progetto in cui più proficue risultano le sinergie antievasione poste in essere dalla collaborazione Fisco-Comuni. Si concretizza nell’assistenza e nella consulenza per l’acquisizione delle informazioni utilizzabili ai fini dell’accertamento.&lt;br /&gt;I probabili soggetti delle verifiche si indicano negli esercenti commercio e professioni,  figure prive di partita IVA, svolgimento di attività diversa da quella dichiarata, Enti non commerciali con attività lucrativa, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse alle abitazioni principali,  residenze fittizie all’estero.&lt;br /&gt;I due moduli possono essere acquisiti anche separatamente.&lt;br /&gt;Il progetto e/o il regolamento del Consiglio Tributario può essere condiviso con altri Comuni in associazione.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-4646668778087298374?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/4646668778087298374/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/03/federalismo-fiscale-e-partecipazione.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/4646668778087298374'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/4646668778087298374'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/03/federalismo-fiscale-e-partecipazione.html' title='FEDERALISMO FISCALE E PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL&apos;ACCERTAMENTO TRIBUTARIO'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-6935800350394566640</id><published>2011-03-01T15:53:00.002Z</published><updated>2011-03-01T15:53:52.929Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>proposta di un percorso di miglioramento per le imprese sociali</title><content type='html'>Proposta di un percorso di miglioramento per le imprese sociali&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quest’anno in Italia è stato tagliato il 76,3 per cento delle spese per i servizi sociali. &lt;br /&gt;Il fondo nazionale per le politiche sociali, che può essere definito il padre di tutti i fondi per i servizi sociali, è stato ridotto a 275 milioni di euro.&lt;br /&gt; Tre anni fa la dotazione del fondo era più del triplo.&lt;br /&gt; Il fondo per la famiglia è passato dai 185 milioni dell’anno scorso a 51.&lt;br /&gt; Cresce, inoltre, il numero dei fondi letteralmente svuotati: dopo il piano straordinario per gli asili nido è toccato al fondo per la non autosufficienza, che perderà 400 milioni. &lt;br /&gt;Altri, come quello per gli affitti, sono ridotti a una cifra simbolica.&lt;br /&gt; I tagli sul servizio civile, infine, rischiano di mortificare un’esperienza di valore.&lt;br /&gt; Il messaggio che manda il governo è chiaro: ci disimpegniamo dai servizi sociali, mentre manteniamo salda la gestione del welfare monetario, quello che riguarda i vari assegni familiari, per l’assistenza e l’invalidità. &lt;br /&gt;Un insieme di misure ingessate, poco efficienti e perequative, che assorbono i quattro quindi della nostra spesa sociale.&lt;br /&gt; Serve una vera ristrutturazione di questa spesa: non c’è bisogno della bacchetta magica, serve una visione di sistema, l’intenzione di cambiare e la capacità di scegliere e serve anche la definione di un nuovo percorso di miglioramento pe rle imprese sociali a livello di provincia e di regione. Per questo abbiamo fatto insieme alla Fondazione FERS un progetto che proponiamo alle imprese sociali e ai loro ocnosorzi oltre che alle istituzioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.robertorusso.it/doc/000311.pdf&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-6935800350394566640?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/6935800350394566640/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/03/proposta-di-un-percorso-di.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/6935800350394566640'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/6935800350394566640'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/03/proposta-di-un-percorso-di.html' title='proposta di un percorso di miglioramento per le imprese sociali'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-5783730206893763398</id><published>2011-02-09T12:37:00.002Z</published><updated>2011-02-09T12:37:10.945Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>SERVIZI PUBBLICI LOCALI ATTENTI ALLE SCADENZE</title><content type='html'>SERVIZI PUBBLICI LOCALI:  LE SCADENZE &lt;br /&gt;Giova ricordare, innanzi¬tutto, che ai sensi dell’arti¬colo 23-bis, comma 8, let¬tera e) della legge 133/2008, il 31 dicembre 2010 sono giunte al capoli¬nea le gestioni irregolari dei servizi, vale a dire gli affidamenti che non siano avvenuti previste nelle prece¬denti lettere del medesimo comma 8 sopra citato, che regola appunto la discipli¬na del regime transitorio, in attesa che la riforma dei servizi introdotta dall’arti¬colo 23-bis entri a pieno regime sul territorio. Va segnalato, a questo ri¬guardo, che tra gli inter¬venti di modifica che il legislatore ha approvato all’ultima ora, con il varo del Dl 225/2010 (decreto mille proroghe), il predet¬to termine del 31 dicem¬bre 2010 è stato oggetto di una limitata proroga al 31 marzo 2011, con esclusivo riferimento alle sole gestioni irregolari affidate nel settore del trasporto pubblico locale, per cui tutti gli affidamenti di ser¬vizi non afferenti tale set¬tore e rientranti nel com¬ma 8, lettera e), sono di fatto scaduti con la fine dello scorso anno. È ne¬cessario che gli Enti loca¬li tengano ben presente che allo spirare del 31 di¬cembre 2010 le gestioni irregolari sono cessate ex lege, cioè - come dispone la norma - «senza necessi¬tà di apposita deliberazio¬ne dell’ente affidante», con la conseguenza che il relativo contratto di servi¬zio stipulato tra l’ente affi¬dante e il soggetto gestore per la disciplina dei rap¬porti tra le parti risulta de¬caduto. Ne deriva, molto semplicemente, che a de¬correre dal 1° gennaio 2011 tale contratto non si configura più quale titolo giuridico idoneo a giustifi¬care l’erogazione delle prestazioni quivi previste. Ma che succede, in questo caso, se l’Ente locale non è stato sollecito a esperire la gara pubblica, per sele¬zionare il nuovo gestore del servizio a decorrere dal 1° gennaio 2011? L’azione discre¬zionale dell’Ente pubbli¬co dovrà essere, come sempre, soppesata e bilan¬ciata secondo i principi di buona amministrazione, fi¬no a individuare il giusto punto d’equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco. LE DISMISSIONI È certamente vero che per l’inottemperanza al termi¬ne di cui trattasi la legge 244/2007 non ha disposto l’irrogazione di specifi¬che sanzioni, mentre la stessa Corte dei conti (dapprima la Sezione con¬trollo per la Lombardia, con delibera 48/2008/PAR e poi la Se¬zione controllo per la Pu¬glia con delibera 100/2009/PAR) ha rileva¬to che il termine de quo deve intendersi come ordi¬natorio e non perentorio. È vero, altresì, che il di¬sposto dell’articolo 3, comma 29, è stato corret¬tamente interpretato come fonte di un obbligo, per l’Ente locale, ad avviare il processo di dismissione delle partecipazioni socie¬tarie vietate, per cui non sussiste in realtà un ulte¬riore successivo termine previsto per legge, entro cui la cessione a terzi deb¬ba concludersi.&lt;br /&gt;La carenza di modalità più stringenti per il disim¬pegno degli adempimenti prescritti dalla normativa in commento non deve pe¬rò indurre gli Enti locali a sottovalutarne a torto la portata o a rinviarne con leggerezza l’attuazione. L’assenza di termini pe¬rentori a presidio del pro¬cesso di dismissione è in¬fatti esclusivamente dovu¬ta all’esigenza di evitare svendite od occasioni di speculazione da parte di soggetti privati, tendenti a forzare un ribasso del prezzo di acquisto delle quote, cosa questa che avrebbe potuto verificarsi qualora l’Ente locale alie¬nante si fosse trovato nel¬la condizione critica di do¬ver concludere la vendita entro stringenti scadenze obbligate, con l’affanno di evitare ritardi forieri di possibili responsabilità a carico di amministratori e/o funzionari.&lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email info@autonomielocali.eu  o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- &lt;br /&gt;    Ente         Prov.&lt;br /&gt;    Ufficio    Fax    Tel.    E-mail&lt;br /&gt;    Signor         Qualifica&lt;br /&gt;    sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;autonolielocali s.r.l.&lt;br /&gt;                                                           40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33&lt;br /&gt;- tel. e Fax 051 334146 - e-mail: info@autonomielocali.eu&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-5783730206893763398?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/5783730206893763398/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/02/servizi-pubblici-locali-attenti-alle.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/5783730206893763398'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/5783730206893763398'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/02/servizi-pubblici-locali-attenti-alle.html' title='SERVIZI PUBBLICI LOCALI ATTENTI ALLE SCADENZE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-8321369923243351845</id><published>2011-02-08T14:34:00.002Z</published><updated>2011-02-08T14:34:39.221Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>PUBLIC UTILITIES:ISTRUZIONI PER L'USO</title><content type='html'>PUBLIC UTILITIES: ISTRUZIONI PER L’USO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La ridefinizione della governance del sistema delle partecipata dei Comuni  è essenzialmente dovuta a due motivi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) La gestione delle attività di rilevante impatto sociale, oppure economico, è destinata ad occupare un ruolo sempre più importante negli enti locali a causa delle note evoluzioni che la società sta vivendo nel suo complesso.&lt;br /&gt;Questo fattore, unito alla contemporanea presa di coscienza dei cittadini nel trasformare il proprio ruolo da “utenti” (cioè soggetti passivi) a clienti (cioè soggetti in grado di influenzare e orientare le scelte del fornitore di servizi), fa sì che gli enti locali siano esposti ad un autentico tiro incrociato derivante, ad esempio. dalla presenza contemporanea dei seguenti fattori: &lt;br /&gt;- l’aumento dei clienti:&lt;br /&gt;- le maggiori aspettative che i clienti manifestano in tema di qualità di servizio,&lt;br /&gt;- la necessità di fare evolvere i servizi in maniera coerente con le aspettative  di qualità  e di costo,&lt;br /&gt;- la capacità di assicurare i presupposti (attrezzature, personale. risorse in senso lato) per seguire l'evoluzione della domanda;&lt;br /&gt;- la ristrettezza dei mezzi finanziari disponibili globalmente e per singolo servizio rispetto a quelli ideali per creare e mantenere tali presupposti,&lt;br /&gt;- la lontananza (culturale di attitudine, di professionalità, di normative) tra la gestione del ente locale e quella dei servizi, che impedisce, di gestire i servizi così come si dovrebbe gestire l’ente locale e viceversa,&lt;br /&gt;- il crescente decentramento delle funzioni dalla  Amministrazione Centrale agli Enti Locali, che spinge questi ultimi a concentrarsi comunque sulle attività istituzionali;&lt;br /&gt;2) La copiosa produzione  di nuove normative di difficile interpretazione e correlazione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le norme che interessano le società partecipate da¬gli enti locali sono molteplici ed articolate, ma col¬legate da un unico filo conduttore, che non può che indurre a delle riflessioni sul futuro ditali società. L’art. 13, D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006 (c.d. “Decreto Bersani”), stabilisce che le società a capitale interamente pubblico o mi¬sto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di be¬ni e servizi strumentali, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale, dovendo cedere le attività  non consentite ovvero scorporarle.&lt;br /&gt;L’art. 3, c. 27 e ss. della Finanziaria per l’anno 2008 n. 244/2 prevede che gli enti locali non pos¬sono costituire società aventi per oggetto attività  di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Il recente art. 23 bis della legge n. 133/2008, come modificato dall’art. 15, D.L. n. 135/2009, converti-to nella legge n. 166/2009, e il relativo regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica approvato con D.P.R. 7 settembre2010, n. 168, stabiliscono in via generale l’affida¬mento dei servizi pubblici locali mediante procedu¬re competitive ad evidenza pubblica, ovvero a so¬cietà a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga me¬diante procedure competitive ad evidenza pubblica. Nel periodo transitorio, sono indicate tempistiche differenti per la cessazione degli affidamenti non conformi: le gestioni in essere alla data del 22 ago¬sto 2008 affidate in house cessano improrogabil¬mente e senza necessità  di apposita deliberazione il 31 dicembre 2011 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che entro il 31 di¬cembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale mediante procedure com¬petitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attri¬buzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio; le gestioni dei servizi  di rilevanza economica affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata cessano improrogabilmente e senza necessità di ap¬posita deliberazione il 31 dicembre 2011 se la gara per la selezione del socio non ha avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del ser¬vizio, ovvero alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora la gara per la selezione del socio abbia avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità del socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio.&lt;br /&gt;Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1º ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in Borsa a tale data e a quelle controllate ai sensi dell’art. 2359 del Cod. civ., cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori in¬dustriali ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; altrimenti cessano improrogabilmente e senza necessità  di apposita deliberazione, rispettivamente alla data del 30 giu¬gno 2013 o del 31 dicembre 2015. Le altre parteci¬pazioni cessano entro e non oltre la data del 31 di¬cembre 2010.&lt;br /&gt;Infine la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversio¬ne, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento all’art. 14 c. 32 che sancisce il divieto di costituire nuove società  per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e l’obbligo di messa in liquidazione o di cessione delle partecipazioni già in essere entro il 31 dicem¬bre 2011, ad eccezione delle società  con partecipa¬zione paritaria ovvero proporzionale al numero di abitanti costituite da più comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abi¬tanti possono detenere una sola partecipazione con conseguente obbligo di messa in liquidazione ov¬vero cessione delle altre società già costituite entro il 31 dicembre 2011.&lt;br /&gt;Il quadro normativo delineato conduce inevitabil¬mente quasi tutte le amministrazioni locali a fare in questo periodo delle valutazioni strategiche sulla necessità di liquidare le società o mettere sul mer¬cato parte delle quote in loro possesso.&lt;br /&gt;La pianificazione è dunque molto importante non solo per il rispetto delle norme ma anche per la sal¬vaguardia del patrimonio comunale, ovvero del va¬lore delle quote, che raramente trova negli importi del bilancio la reale rappresentazione. Occorre dun¬que mettersi in condizione di poter perseguire gli interessi dell’ente nel migliore dei modi ed anche di poter difendere le proprie scelte. I valori in gioco sono spesso importanti, così come la qualità  della futura gestione dei servizi affidati alle società.&lt;br /&gt;E` opportuno iniziare queste operazioni mettendo in evidenza e in ordine logico tutti gli aspetti da con¬siderare.&lt;br /&gt;L’analisi ha appunto lo scopo di guidare questa fa¬se preliminare, partendo dal presupposto che si sia già compiuta la ricognizione di tutte le partecipa¬zioni interessate, nonché già adottata la scelta di procedere alla cessione di parte o di tutte le quote. L’esame della fase preliminare alla cessione, peral¬tro, può fornire utili spunti anche alla precedente scelta che l’ente deve fare se cedere le quote o li¬quidare la società.&lt;br /&gt;I Servizi&lt;br /&gt;L’ente  locale deve fare una ricognizione dei servizi gestiti dalle società, perché va accertato se eventua¬li servizi di natura diversa possono continuare a convivere.&lt;br /&gt; Si tratta del caso delle cosiddette multi utilities. Non è raro, infatti, che nel tempo l’ente lo¬cale ha affidato alla medesima società sia servizi pubblici locali che servizi strumentali disciplinati dal sopra citato art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto Bersani). La norma ha lo scopo di preser¬vare la concorrenza e il mercato dal rischio di alte¬razioni, assicurando la parità degli operatori quan¬do sono presenti società  interamente pubbliche o miste che svolgono non un’attività  d’impresa ma un’attività strumentale oppure amministrativa per conto dell’ente a cui appartengono.&lt;br /&gt;Le società che svolgono tali attività, infatti, hanno dei vincoli molto stretti e precisi che rendono in¬compatibile lo svolgimento di attività di altro gene¬re. Per regolarizzare tali situazioni le società  in ac¬cordo evidentemente con l’ente affidante, possono, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere le attività non consentite a terzi ovvero scor¬porarle, anche costituendo una separata società. &lt;br /&gt;Questo riordino avrebbe dovuto concludersi entro trenta mesi dall’entrata in vigore del decreto, ovve¬ro sulla base delle successive modificazioni, entro il 4 gennaio 2010.&lt;br /&gt; Ma, appunto, non sempre questo avvenuto, nonostante la norma stabilisca che i contratti relativi alle attività non cedute o scorpora¬te perdono efficacia alla scadenza del termine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In  buona misura il tema è stato chiarito grazie all’in¬terpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza 1º agosto 2008, n. 328. Tale docu¬mento ha contribuito efficacemente a inquadrare l’ambito di applicazione della norma e più in parti¬colare alla definizione dei “servizi strumentali”. La Corte ha osservato che le predette disposizioni “...definiscono il proprio ambito di applicazione non secondo il titolo giuridico in base al quale le società operano, ma in relazione all’oggetto sociale di queste ultime”e sono “... fondate sulla distin¬zione tra attività amministrativa in forma privatisti¬ca e attività  d’impresa di enti pubblici.&lt;br /&gt; L’una e l’al¬tra possono essere svolte attraverso società  di capi¬tali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività  amministrativa, di natu¬ra finale o strumentale, posta in essere da società  di capitali che operano per conto di una pubblica am¬ministrazione. Nel secondo caso vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza”.&lt;br /&gt;Il legislatore ha pertanto inteso “...separare le due sfere di attività  per evitare che un soggetto, che&lt;br /&gt;svolge attività  amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d’impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può  godere in quanto pubblica amministrazione”Il requisito della strumentalità è stato più volte oggetto di analisi anche da parte del giudice ammini¬strativo. Con sentenza del Cons. Stato, sez. V, 7 lu¬glio 2009, n. 4346, è stato chiarito che tale requisi¬to sussiste “...allorquando l’attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società  per svolgere le funzioni di supporto di tali amministra-zioni pubbliche, secondo l’ordinamento ammini¬strativo”e per il perseguimento dei loro fini istitu¬zionali (Cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766).&lt;br /&gt;Tra i primi passi da compiere, pertanto, c’è la veri¬fica dell’eventuale esistenza di situazioni di incom¬patibilità di questo genere nell’ambito delle società partecipate. E` chiaro che per poter procedere a ces¬sioni di quote a privati occorre prima risolvere que¬ste problematiche.&lt;br /&gt;Il Patrimonio&lt;br /&gt;L’ente locale deve quindi valutare la possibilità di separare la gestione del servizio almeno dai beni durevoli più importanti. Del resto, questo principio è da sempre alla base della liberalizzazione effetti¬va dei servizi pubblici e ha trovato espressione an¬che nel Testo unico n. 267/2000 (8) e nelle norma¬tive di settore (cfr ad esempio il D.Lgs. 23 maggio 2000 e il D.Lgs. n. 164 del 16 marzo 1999, n. 79 in tema di gas ed energia elettrica).&lt;br /&gt;Ma questo aspetto può avere eventualmente una valenza strategico- organizzativa, giacché la separa¬zione dei beni dalla gestione del servizio consente anche di affidare a più soggetti parti distinte del servizio stesso.&lt;br /&gt;La separazione dei beni durevoli più importanti può anche essere un atto di salvaguardia di un’importante patrimonio societario creato con i soldi della collettività.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le responsabilità dell’Ente locale&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Vi sono precise responsabilità giuridiche e politiche che continuano a permanere nell’ambito degli Enti Locali.&lt;br /&gt;1) Dal punto di vista del diritto civile e amministrativo, occorre infatti osservare che, se la società esterna:&lt;br /&gt;- è controllata da un Ente Locale (in quanto azionista di maggioranza oppure di riferimento), questo ha sia il dovere/potere di verificare come la società è condotta ed amministrata, sia il diritto di intervenire in sede assembleare per prendere i provvedimenti più opportuni. L’eventuale erogazione, ad esempio, di contributi a fondo perduto è un ulteriore elemento perché l’attività di controllo sia esercitata in maniera realmente efficace e tempestiva;&lt;br /&gt;- è partecipata da un Ente Locale (in veste di azionista di minoranza qualificato), questo ha sia il dovere/potere di verificare come la società è condotta ed amministrata sia il diritto di proporre, in sede assembleare, i provvedimenti più opportuni. L’eventuale partecipazione al ripianamento delle perdite oppure l’erogazione, ad esempio, di contributi a fondo perduto sono un ulteriore elemento perché tale attività di controllo sia esercitata in maniera realmente efficace e tempestiva;&lt;br /&gt;- non è partecipata in alcun modo da un Ente Locale, ma è concessionaria di un pubblico servizio a suo nome, questo rimane garante verso l’utenza sia della continuità del servizio sia delle modalità e dei costi stabiliti in sede di concessione.&lt;br /&gt;Il mancato esercizio di un’efficace e tempestiva azione di controllo analogo ricade pertanto nella sfera della responsabilità dell’Ente Locale e, a seconda dei casi, può comportare dei pesanti risvolti di tipo civile e/o penale.&lt;br /&gt;La corte dei cassazione ha recentemente stabilito  con la sentenza numero 28699 del 21.07.2010 ha stabilito che quasi nessuna azienda a partecipazione pubblica sfugge alle sanzioni del Decreto Legislativo n.  231/01.&lt;br /&gt;In particolare secondo la corte di cassazione “sono esonerati dall’applicazione del decreto legislativo n.231/01  soltanto lo stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, e gli altri enti pubblici non economici.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quindi la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente dall’esonero della disciplina “dovendo altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica”.&lt;br /&gt;Per ricordare il decreto legislativo 231 e quello che:&lt;br /&gt;In data 8.6.2001 è stato emanato in esecuzione della delega di cui all’art.11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il decreto Legislativo n. 231 entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles dei 26.7.1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26.5.1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti i funzionari della comunità europea o degli Stati membri e la convenzione Ocse del 17 diecembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.&lt;br /&gt;Con il decreto in parola è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle società per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio delle stesse, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo delle società stesse, nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.&lt;br /&gt;Tale responsabilità si aggiunge a quella della  persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.&lt;br /&gt;L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali le società che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.&lt;br /&gt;Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentante da misure interdittive quali la propensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La responsabilità prevista dal suddetto decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.&lt;br /&gt;Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico delle società, il decreto, nel suo testo originario, si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e precisamente:&lt;br /&gt;- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);&lt;br /&gt;- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640 1 comma , n.1 c.p.)&lt;br /&gt;- truffa aggrava per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 – bis c.p.)&lt;br /&gt;- frode informatica in danno allo Stato o di altro ente pubblico (art. 640 – ter c.p.)&lt;br /&gt;- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)&lt;br /&gt;- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.)&lt;br /&gt;- corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.)&lt;br /&gt;- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)&lt;br /&gt;- concussione (art. 317 c.p.)&lt;br /&gt;- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316- bis c.p.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Successivamente l’art.6 della legge 23.11.2001 n. 409 recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro” ha inserito nell’ambito del decreto l’art. 25 –bis, che mira a punire il reato di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bolllo”. Più di recente, l’art. 3 del decreto legislativo 11.4.2002 n. 61, in vigore dal 16.4.2002, nell’ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa delle società, anche nei confronti dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso decreto legislativo n. 61/2002 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danni dei soci o dei creditori , falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in giudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull’assemblea, aggiotaggio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).&lt;br /&gt;2) Da un punto di vista politico (cioè secondo la percezione che ne ha il cittadino nella sua duplice veste di cliente ed elettore), l’Ente Locale rimane titolare, a tutti gli effetti, del servizio affidato a terzi. Ciò significa che ricadono sulle spalle degli Enti Locali anche quelle situazioni che non hanno rilevanza dal punto di vista giuridico ma sono comunque imputabili ad un ‘cattivo”, oppure “carente”, esercizio dei poteri da parte di chi, quei poteri, doveva esercitarli&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È il caso, ad esempio, connesso al nascere di problemi dovuti alla qualità, oppure ai costi dei servizi forniti dalle “controllate” e sui quali gli Enti Locali non sono stati in grado di esercitare, nelle forme e nei tempi dovuti, le loro azioni di verifica e controllo.&lt;br /&gt;In conclusione, l’Ente Locale (e, in particolare, i suoi amministratori) che ricorre ad una “controllata” per la gestione di un particolare servizio:&lt;br /&gt;- conserva la titolarità del servizio stesso;&lt;br /&gt;- se non esercita la dovuta azione di controllo, rischia sul piano giuridico, di incorrere in penalità di carattere civile e/o penale e sul piano politico rischia di pagare un pesante prezzo di immagine.&lt;br /&gt;Diventa così importante stabilire come e con quali mezzi gli Enti Locali possano e debbano esercitare la dovuta azione di controllo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La governance e i suoi strumenti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• la governance: nell’ambito delle società  a re¬sponsabilità  limitata lo statuto può ripartire in mo¬do diverso i poteri tra l’assemblea dei soci e l’orga¬no amministrativo. Si tratta di un punto importan¬tissimo che va pianificato in vista dell’ingresso del socio privato (o dei soci privati). Posto che l’or¬gano amministrativo sia di tipo collegiale (ovvia¬mente), l’altro elemento fondamentale da pianifica¬re è la ripartizione interna delle competenze tra le varie figure (presidente, amministratore delegato, comitato esecutivo);&lt;br /&gt;• le modalità di nomina dell’organo amministrati¬vo e di controllo e relativi limiti di autonomia;&lt;br /&gt;• le maggioranze: quorum costitutivi e deliberativi, limitazioni di potere, ecc. Ognuno di questi ele¬menti va impostato in funzione della configurazio¬ne societaria che si intende realizzare e va rivisto ogniqualvolta avvengono dei cambiamenti;&lt;br /&gt;• la tutela del patrimonio aziendale: l’autonomia di gestione che va data al soggetto privato non deve comunque mettere a rischio la tutela e il manteni¬mento del patrimonio di beni che l’ente conserva in proprietà tramite la società;&lt;br /&gt;• la circolazione delle quote: cessione, prelazione, recesso, esclusione, ecc.. Vi sono tutta una serie di possibili eventi che hanno la capacità di modifi¬care l’assetto societario e di determinare una varia¬zione dei poteri sulla e nella società;&lt;br /&gt;l’uscita del socio/gestore: il possesso delle quote da parte del privato è legato alla durata stabilita di affidamento della gestione del servizio. Come pre¬visto anche dal recente regolamento di attuazione&lt;br /&gt;dell’art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (9). Nello statuto è quindi opportuno introdur¬re norme adeguate a questo genere di trasferimento programmato delle quote (da integrare in ogni caso con i patti parasociali);&lt;br /&gt;• gli investimenti: spesso la figura del socio privato è legata alla realizzazione di investimenti. Gli aspetti finanziari legati a queste operazioni (confe¬rimenti, cessioni, dismissioni, ecc.) possono in par¬te essere previsti dallo statuto e in parte vanno in¬vece regolati attraverso il bando per l’individuazio¬ne del socio;&lt;br /&gt;• il controllo: gli organi di controllo sono discipli¬nati dalla legge, tuttavia, nello statuto possono es¬sere stabiliti obblighi di maggior tutela (obbligo di certificazione di bilancio, obbligatorietà del col¬legio sindacale anche se non sono raggiunti i limiti di legge, ecc.);&lt;br /&gt;• l’impiego dell’art. 2449 Cod. civ. che prevede la possibilità a determinate condizioni di riservare al¬l’ente pubblico la nomina di membri dell’organo am¬ministrativo. Pur essendo previsto per le s.p.a., la dot¬trina ne ammette per analogia la previsione anche ne¬gli statuti delle società a responsabilità  limitata (10);&lt;br /&gt;• le relazioni tra gli atti della società  e i provvedi¬menti dell’ente di appartenenza: regolamenti comu¬nali, piani industriali della società, pianificazioni comunali, ecc.;&lt;br /&gt;• i sistemi di controllo dell’ente sulla gestione della società e sulla qualità dei servizi;&lt;br /&gt;• la possibilità di creare società partecipate a cui delegare parte delle attività(rendendo più difficile il controllo da parte dell’ente);&lt;br /&gt;• l’adozione di un regolamento interno ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in tema di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.&lt;br /&gt;• I patti parasociali sono  accordi esterni al vincolo sociale gene¬rato con l’acquisto o la sottoscrizione di una quota del capitale sociale . Hanno la funzione di re¬golare tra i soci l’esercizio dei loro diritti.&lt;br /&gt;• Questi contrat¬ti tra soci si collocano in posizione subordinata al¬l’esistenza del vincolo sociale, dal quale ne traggo¬no origine; sono disciplinati come contratti atipici dalle norme sui contratti e sulle obbligazioni (libro quarto del Codice civile) e producono effetti solo tra le parti .&lt;br /&gt;• La previsione di ingresso di soci privati nelle socie¬tà pubbliche va accompagnata dal perfezionamento di adeguati patti tra soci al fine di conservare o in¬crementare il controllo della parte pubblica. Mentre la società interamente pubblica dovrebbe essere normalmente la sede di interessi comuni all’ente di appartenenza, con l’ampliamento al privato del capitale gli interessi rappresentati nell’azienda si diversificano e in parte diventano contrastanti. &lt;br /&gt;• Per conservare idonei poteri in mano pubblica, quindi, vanno previsti almeno due distinti patti:&lt;br /&gt;•  quelli conclusi esclusivamente dai soci pubbli¬ci;&lt;br /&gt;•  quelli tra tutti i soci (pubblici e privati).&lt;br /&gt;• Le principali fattispecie di patti attinenti al caso delle società  pubbliche sono le seguenti:&lt;br /&gt;•  il sindacato di voto, con cui i soci si impegnano ad esercitare il diritto di voto in assemblea in modo concertato;&lt;br /&gt;• il sindacato di blocco: che limita i diritti di tra¬sferimento delle quote possedute.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un  moderno sistema di controllo di gestione al fine di:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. definizione delle variabili da tenere sotto controllo e delle relative modalità procedurali;&lt;br /&gt;2. definizione degli strumenti operativi di supporto al Servizio partecipate  necessari alla sviluppo delle attività;&lt;br /&gt;3. impostazione del sistema di controllo e definizione delle eventuali modifiche organizzative interne e di raccordo con la singola partecipata, necessarie all’introduzione e/o all’implementazione del sistema di controllo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Creazione di un “cruscotto” per ciascuna partecipata, in grado di sintetizzare Io stato dell’azienda ed il progressivo raggiungimento degli obiettivi programmati, realizzando così un sistema di costante monitoraggio della situazione del sistema;&lt;br /&gt;2. Definizioni degli indici significativi di controllo per le varie attività;&lt;br /&gt;3. Individuazione delle modalità e degli strumenti di comunicazione interna;&lt;br /&gt;4. Attuazione e monitoraggio dei risultati della sperimentazione;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) Bilanci e analisi di bilancio;&lt;br /&gt;b) Budget consuntivi e analisi degli scostamenti;&lt;br /&gt;c) Consolidamento dei dati per aree d’interesse;&lt;br /&gt;d) Budget consolidati;&lt;br /&gt;e) Bilanci di gestione consolidati;&lt;br /&gt;f) Redazione Manuali delle procedure del Controllo e del Consolidamento,&lt;br /&gt;g) Assistenza nella scelta e implementazione eventuali software&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N. Interventi eseguibili Documenti Prodotti Benefici per l’Ente&lt;br /&gt;1)  Definizione dei metodi d’attuazione del controllo di gestione Manuale del controllo delle partecipate Miglioramento dei flussi informativi a supporto delle decisioni in ordine alle società partecipate&lt;br /&gt;2)  Impostazione di un sistema di reporting  &lt;br /&gt;3) Realizzazione del sistema di controllo del “Comune allargato” Report sulle società partecipate &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) definizione degli obiettivi, delle risorse e delle procedure del servizio;&lt;br /&gt;2) definizione degli strumenti operativi del  Servizio partecipate  necessari alla sviluppo delle attività;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N. Interventi eseguibili Documenti Prodotti Benefici per l’Ente&lt;br /&gt;1)  Creazione o nel caso di esistenza analisi delle procedure del servizio partecipate Proposte organizzative e di nuove procedure Miglioramento gestione società partecipate&lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• CHI DEVE FARE CHE COSA&lt;br /&gt;• Ai sensi dell’art. 42 c. 2 lett. e) del Tuel è attribuita al Consiglio comunale la competenza in materia di partecipazione dell’ente locale a società  di capitali. La procedura di cessione totale o parziale delle quote deve prendere necessariamente avvio da un provvedimento consiliare, che dovrà adeguatamente motivare le scelte in relazione al perseguimento degli interessi pubblici rappresentati dai bisogni della collettività amministrata, faro che deve guida¬re l’azione amministrativa nel suo complesso. Tale principio si traduce nella necessità dell’evidenza pubblica quale strumento per individuare il miglior offerente finalizzato a soddisfare le esigenze di tra¬sparenza ed imparzialità imposte dall’art. 97 della Costituzione. La stessa normativa nazionale in ma¬teria di contabilità  pubblica impone il ricorso a pro¬cedure concorsuali per ogni attività  contrattuale della pubblica amministrazione, circoscrivendo ad alcune ipotesi eccezionali la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto.&lt;br /&gt;• Il legislatore nell’imporre l’evidenza pubblica pre¬suppone che si tratti di partecipazioni appetibili per il mercato, nel qual caso la cessione può essere relativamente semplice da impostare.&lt;br /&gt;• Diversamente, nel caso di società che svolgano ser¬vizi poco remunerativi, vi è il rischio concreto che la gara vada deserta. In tal caso sarà necessario pro¬cedere con la liquidazione della società, con tutte le problematiche in ordine di personale, mezzi e risor¬se che ne derivano.&lt;br /&gt;Un punto importante è chiarire chi è il soggetto che pubblica il bando per l’acquisto di quote e per la&lt;br /&gt;gestione delle attività. Su questo non c’è dubbio se s’intende far entrare nella società  un socio priva¬to attraverso un’operazione di aumento del capitale sociale il bando può essere pubblicato anche dalla società  stessa. L’aumento di capitale è una modalità  utile quando si prevedono nuovi investimenti. La società, avendo le conoscenze necessarie, peraltro, può trattare adeguatamente gli aspetti tecnici ri¬guardanti la gestione delle attività  da prevedere nel bando.&lt;br /&gt;Quando invece, come più frequentemente avviene, il comune intende recuperare parte del valore im¬mobilizzato nelle quote possedute (ed aiutare il proprio bilancio), allora è esso stesso che deve pub¬blicare un bando per cedere parte o tutte le quote possedute. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CONCLUSIONI&lt;br /&gt;Gli Enti devono mettere mano alle loro società partecipate e debbono farlo non solo perché lo prevede la normativa ma perché ormai indispensabile per un’attenta gestione delle risorse. E mettere mano significa non sottostare a un adempimento, ma dare corpo a un percorso che ha un’anima aziendalistico gestionale e ciò finalizzato a definire piani strategici di cessione o di sviluppo,  sistemi di controllo di gestione e analogo, insomma tutto quello che oggi va comunemente sotto il nome di governo delle partecipate.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-8321369923243351845?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/8321369923243351845/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/02/public-utilitiesistruzioni-per-luso.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/8321369923243351845'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/8321369923243351845'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/02/public-utilitiesistruzioni-per-luso.html' title='PUBLIC UTILITIES:ISTRUZIONI PER L&apos;USO'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-8844250831955803879</id><published>2011-02-04T10:28:00.002Z</published><updated>2011-02-04T10:28:31.603Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE AZIENDE DAL MISE</title><content type='html'>I contratti di sviluppo finanziano A FONDO PERDUTO l’acquisto di terra, edifici, macchine e software&lt;br /&gt; Acquisto di terreni e fabbricati, macchinari e impianti nuovi di fabbrica, software e consulenza, oltre a spese per personale e materiali rivolti a progetti di ricerca e sviluppo. Sono questi i programmi che il Ministero dello sviluppo economico si propone di finanziare attraverso il Contratto di sviluppo, recentemente attivato, rivolto a progetti di rilevante dimensione economica. Le spese possono essere sostenute anche tramite la locazione finanziaria, ma non è agevolabile l’acquisizione di macchinari e impianti usati. Semaforo verde per l’agevolabilità delle spese di consulenza esterna, ma solo per le piccole e medie imprese. L’intervento, prevede la concessione di aiuti nella misura prevista dai regolamenti comunitari.&lt;br /&gt; Gli investimenti produttivi ammissibili. Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni. Le spese possono riguardare suolo aziendale e sue sistemazioni nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile del progetto; opere murarie e assimilate; infrastrutture specifiche aziendali; macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa. Inoltre, rientrano le spese per programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile. Per le sole P.M.I., sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d’investimento, nella misura massima del 4% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento. &lt;br /&gt; No ai beni usati. Non possono essere finanziate le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale. Non sono inoltre ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di Iva. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.&lt;br /&gt; Leasing ok solo con l’obbligo di riscatto. I costi connessi all’acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di locazione.&lt;br /&gt; Finanziabili anche ricerca e sviluppo. In caso di progetti di ricerca, sono finanziabili le spese per il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo. Sono inoltre ammessi i costi per gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie; i servizi di consulenza; le spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo. Rientrano infine i costi per i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.&lt;br /&gt; Le spese ammissibili sui contratti di sviluppo&lt;br /&gt;• Non finanziabile l’acquisto di beni usati &lt;br /&gt;• Ok al leasing, ma con limitazioni&lt;br /&gt;• Gli immobili non devono aver beneficiato di aiuti negli ultimi dieci anni&lt;br /&gt;• Possibile agevolare spese di consulenza, ma solo per le P.M.I.&lt;br /&gt;• Non sono ammesse le spese per commesse interne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per informazioni tel. 051334146 o info@autonomielocali.eu&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-8844250831955803879?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/8844250831955803879/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/02/contributi-fondo-perduto-per-le-aziende.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/8844250831955803879'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/8844250831955803879'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/02/contributi-fondo-perduto-per-le-aziende.html' title='CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE AZIENDE DAL MISE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-358288039155168761</id><published>2011-02-01T18:01:00.002Z</published><updated>2011-02-01T18:01:43.829Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>IL PIANO DELLA PERFORMANCE COME STRUMENTO DI GESTIONE</title><content type='html'>IL PIANO DELLA PERFORMANCE : UNO STRUMENTO ORGANIZZATIVO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il  D.Lgs. n. 150/ 2009 permette di avviare  progetti di innovazione organizzativa che, prendendo in con-siderazione le novità introdotte dal decreto, vogliono  impiegarle quali opportunità per incrementare il va¬lore pubblico prodotto.&lt;br /&gt; Si tratta,  in un’ottica di miglioramento continuo e di eccellenza gestionale, di ottimizzare la performance dell’ente, rendendola, nel modo più efficace possibile, misura¬bile e trasparente.&lt;br /&gt;Il progetto di innovazione amministrativa dovrebbe essere  avviato al fine di individuare un modello di misurazione della per¬formance che non abbia la presunzione di essere per¬fetto ma che  il più idoneo  per l’ente che lo utilizza e le caratteristiche del contesto in cui si trova ad agi¬re. &lt;br /&gt;Mettere a punto il Piano della performance é lo strumento per mi¬gliorare la performance, orientare comportamenti or¬ganizzativi, compiere scelte e mettere in campo azio¬ni efficaci rispetto ai bisogni dei cittadini.&lt;br /&gt;La realiz¬zazione del piano della performance deve quindi intendersi all’interno di un progetto più ampio di cui il piano ne è il punto es¬senziale, quale documento che scaturisce e allo stes¬so tempo sintetizza un processo sia culturale sia  tecnico.&lt;br /&gt;Il progetto deve portare  a  nuove e innova¬tive modalità di lavoro interno e opportunità  di con¬fronto con gli altri enti a livello nazionale ed euro¬peo. &lt;br /&gt;Nodo centrale del progetto è quello di individuare le dimen¬sioni di misurazione della performance. Un passo importante e decisivo è quello di confrontare e allineare gli ambiti di misurazione della performance proposti dal D.Lgs. n. 150/2009, di cui all’art. 8, con le dimensio¬ni che l’ente è in grado di monitorare o di cui si sente la necessità  di disporre.&lt;br /&gt; In particolare, bisogna chiedersi  se le diverse dimensioni della performance sono presidiate adeguatamente dagli strumenti manageria¬li di cui l’ente è dotato, quali strumenti utilizzare per misurare la performance nella diverse fasi di attua¬zione del programma di mandato del sindaco, se gli strumenti di gestione del ciclo di sviluppo del personale supportano adeguatamente il riconosci¬mento del merito in relazione alla performance di en¬te, infine quali strumenti potenziare o introdurre per rendere conto e coinvolgere i differenti portatori d’interesse. &lt;br /&gt;Calare le dimensioni della performance all’interno dell’ ente deve fare riflettere su alcuni punti circa le condizioni per realizzare un efficace piano della performance che sia in grado di accompagnare una azione amministrativa efficace e di miglioramen¬to gestionale: selezionare indicatori di risultato e va¬lori attesi significativi per i cittadini e che esprimano il livello di attuazione del programma  di mandato del sin¬daco e il livello di miglioramento della performance; programmare e monitorare le condizioni interne per attuare quanto programmato attraverso le scelte orga¬nizzative, lo sviluppo professionale, la motivazione e il coinvolgimento del personale, la comunicazione interna, l’uso del sistema dei premi  e delle risorse; preve¬dere e monitorare il livello di comunicazione e il gra¬do di coinvolgimento effettivo nel processo decisio¬nale, della capacità` di rendicontazione ai cittadini (sviluppo consapevole di una funzione di rendiconta¬zione per categorie di destinatari).&lt;br /&gt;Il Piano della Perfomance&lt;br /&gt;Partendo dagli ambiti di misurazione e valutazione della performance proposti dalla riforma del D.Lgs.n. 150/2009 , dalle indicazioni derivanti dalla delibera Civit 104/2010 e da una lettura sistematica degli strumenti già in essere presso gli enti abbiamo  messo a punto un modello di rappresentazione della performance che prevede 5 ambiti di mi¬surazione e valutazione della performance (Moduli).&lt;br /&gt;Gli ambiti di rappresentazione della performance sono:&lt;br /&gt;• MODULO I: STRATEGIA E SUA ATTUAZIONE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La performance in questo ambito è intesa quale capa¬cità dell’ente di attuare i programmi e i progetti dell’amministrazione, facendo riferimento in particolare ai contenuti delle linee programmatiche e del programma di mandato del sindaco.&lt;br /&gt; Il Piano Perfomance illustra  i programmi e i progetti di programmazione pluriennale esprimendo così la mission che caratterizza l’attività degli organi di indi¬rizzo. &lt;br /&gt;Il Piano illustra inoltre i risultati di questo am¬bito tenendo monitorato lo stato di avanzamento di programmi e progetti e i risultati conseguiti rispetto a quanto programmato.&lt;br /&gt;La prima parte del Piano della Performance monitora l’attuazione delle politiche dell’amministrazione atti¬vate per la soddisfazione dei bisogni della collettivi¬tà. Questo ambito di misurazione della performance è strutturato per programmi e progetti definiti dagli organi di indirizzo. &lt;br /&gt;Il grado di realizzazione della strategia del piano per¬formance è alimentato da file  specifici  di pro¬getto che illustrano obiettivi, indicatori e definisce i parametri per il monitoraggio. Per livelli sempre maggiori di dettaglio,  è possibile così visualizzare di quali obiettivi si compone il progetto e qual è la tempistica di realizzazione. Gli indicatori di perfor¬mance sono individuati in modo da rendere possibile l’attivita` di acquisizione di informazioni. Per rendere rilevante il processo di misurazione, ciascun indica¬tore viene collegato ad un obiettivo del progetto ed è  selezionato in modo da indurre comporta¬menti adeguati degli obiettivi da raggiungere.&lt;br /&gt;Per ciascun indicatore viene  stabilito un risultato e gli scostamenti periodici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• MODULO II: ANALISI SERVIZI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La performance dell’ente non è alimentata solo dal livello di attuazione della strategia, ma anche dalla quantità e qualità dei servizi erogati. &lt;br /&gt;Il livello di per¬formance è pertanto determinato dallo stock di servi¬zi che l’ente eroga ai cittadini e alla città e che carat¬terizzano l’azione del comune rispetto ad utenti e portatori d’interesse. &lt;br /&gt;Le informazioni che caratteriz¬zano questo aspetto della performance sono princi¬palmente relative alle quantità e le qualità di servizi erogati.&lt;br /&gt;Il Piano Performance dei  servizi si alimenta attraver¬so specifici file  di servizio.&lt;br /&gt; La performance monitorata attraverso i file  dei servizi è compo¬sta da indicatori relativi a: quantità e qualità di cia¬scun servizio, grado di efficienza della sua erogazio¬ne, e la soddisfazione espressa dagli utenti . Per ciascun indicatore è evidenziato il valore ottenuto dall’ente (stato), il valore che si vuo¬le raggiungere (target), il confronto dei livelli rag¬giunti nel tempo dall’ente (trend). Dove è possibile vengono evidenziati i risultati raggiunti da altri enti in un ottica di parametro di riferimento ottimale nel tempo (benchmark).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• MODULO III: SITUAZIONE ECONOMICA- FINANZIARIA-PATRIMONIALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La performance in questo ambito è delineata dallo stato di salute dell’ente negli aspetti, economico-fi-nanziari, organizzativi e delle relazioni interne all’ente e verso soggetti esterni ad esso.&lt;br /&gt; Lo stato di sa¬lute dell’ente monitora la capacità dell’ente di svol¬gere le sue attività garantendo un utilizzo equilibrato di risorse finanziarie di cui dispone e del personale, oltre che la qualità ed il livello di relazioni che intrat¬tiene con portato d’interesse, enti ed istituzioni. &lt;br /&gt;Que¬sto ambito della performance tiene monitorati i livelli di efficienza nell’impiego delle risorse, il livello di innovazione dell’organizzazione e delle competenze professionali dei dipendenti, lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con cittadini, utenti e altri enti territoriali e nazionali, anche attraverso lo svi¬luppo di forme di partecipazione e collaborazione.&lt;br /&gt;Si tratta , attraverso la predisposizione di un cruscotto composto da diversi indicatori e dei relativi scostamenti,  di  evidenziare:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;— la salute economico - finanziaria e patrimoniale;&lt;br /&gt; — la salute delle relazioni;&lt;br /&gt;— la salute organizzativa.&lt;br /&gt;Partendo dai valori di sintesi e` possibile approfondire le valutazioni delle singole aree.&lt;br /&gt;• MODULO IV: SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La misurazione della performance di questo ambito monitora le ricadute dell’attività dell’ente (realizza¬zione della strategia ed erogazione del portafoglio servizi) sull’ambiente esterno e la sua adeguatezza nel rispondere ai bisogni espressi dal territorio.&lt;br /&gt; I ri¬sultati sono monitorati e confrontati rispetto a quanto ci si propone di realizzare in modo da verificare se gli impatti previsti si sono effettivamente realizzati. In questo ambito sono evidenti ricadute sugli impatti che difficilmente possono dipendere solo dalle azioni poste in essere dall’amministrazione. Ma il tenore degli impatti è tale che non ci si può comunque esi¬mersi dal monitorarne i livelli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• MODULO V: BENCHMARK&lt;br /&gt;Tale ambito attraversa i quattro precedenti e defi¬nisce i soggetti esterni e i rispettivi parametri rispetto ai quali l’ente intende confrontarsi.&lt;br /&gt; Questo permette all’ente di verificare il suo posizionamento rispetto ad enti simili per dimensioni, caratteristiche e attivi¬tà, e individuare rispetto a questi punti di forza e cri¬ticità.&lt;br /&gt;Il livello di performance di ente è pensato perché sia dato dai livelli di performance raggiunto da ciascuno dei cinque ambiti.&lt;br /&gt; A sua volta ciascun ambito si ali¬menta di file che monitorano la perfor¬mance realizzata per ciascun progetto, servizio, im¬patto ecc. &lt;br /&gt;Per ciascuno di questi ambiti sono definiti obiettivi da realizzare, indicatori di performance per l’acquisizione delle informazioni, i target e i rispetti¬vi valori quali risultati che si intendono raggiungere per specifici periodi di tempo. Il modello del piano performance è pensato per stadi sempre maggiori di dettaglio in modo da favorire una consultazione semplice ed intuitiva.&lt;br /&gt;Dall’applicazione di questo modello di misurazione della performance si dovrà  migliorare l’individuazione di progetti e obiettivi efficaci e coe¬renti, rendere più efficiente il loro raggiungimento, orientare i comportamenti organizzativi dei dipen¬denti, e ottenere così migliori risultati. La rappresen¬tazione dei contenuti è stata pensata al fine di comu¬nicare in modo semplice ma esauriente l’azione dell’amministrazione a portatori d’interesse e cittadini.&lt;br /&gt;Un altro lavoro urgente da fare, anziché, riguarda l’individuazione standard per il confronto tra gli enti su servizi, prodotti e costi ed anche l’avvio di un ra¬gionamento sui livelli essenziali dei servizi.` &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CONOSCERE PER DECIDERE : LA   PIANIFICAZIONE ECONTROLLO DELLA GESTIONE&lt;br /&gt;Il sistema di misurazione delle performance viene alimentato, dal punto di vista delle informazioni, pre-valentemente dal sistema integrato di pianificazione e controllo.&lt;br /&gt;Un  sistema integrato di pianificazione e controllo è  lo strumento di governo attraverso il quale è possibile tradurre il Programma elettorale del sindaco in azioni concrete da compiere.&lt;br /&gt; Così il programma elettorale non rimane “il libro dei sogni”, ma viene calato nella realtà gestionale dell’ente orientandola al raggiungimento degli obiet¬tivi di mandato condivisi e alla realizzazione degli impegni presi e delle promesse sulla base delle quali il Sindaco ha ottenuto la fiducia da parte dei cittadini che lo hanno eletto.&lt;br /&gt;I principali attori interessati e coinvolti da questo processo sono sindaco, assessori, direttore generale e dirigenti dell’ente. Un ulteriore elemento cruciale e imprescindibile è una buona comunicazione interna di supporto all’intero processo.&lt;br /&gt;I tradizionali documenti di pianificazione, program¬mazione e controllo che i Comuni hanno a disposizione  e che ogni anno elaborano o dovrebbero elaborare  (Bilancio, Piano triennale dei lavori pubblici, Piano esecutivo di gestione, Pia¬no dettagliato degli obiettivi, Bilancio sociale) vanno affrontati e vissuti promuovendone la semplificazio¬ne e l’integrazione, e quindi non come meri adem¬pienti formali, ma in una nuova ottica di sburocratiz¬zazione, leggendoli nell’ambito della loro valenza e significato anche pluriennale, dando ad essi coeren¬za, facendone una lettura non solo contabile, metten¬doli a sistema evitando duplicazioni e inutili appe-santimenti.&lt;br /&gt;Questo approccio costituisce il primo passo per en¬trare nell’ottica di una nuova cultura dell’ente nel trattare queste tematiche: in tal modo è possibile ali¬mentare un sistema di pianificazione, programmazio¬ne e controllo coerente ed integrato e dare la possibi¬lità al sindaco e alla giunta di controllare periodica¬mente lo stato di avanzamento nell’attuazione del proprio programma amministrativo valutando anche l’efficacia sociale  delle politiche in¬traprese.&lt;br /&gt;I principi ispiratori che stanno alla base dell’intero processo sono il coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti, dei cittadini e dei portatori di interes¬si nella programmazione degli interventi e nella va¬lutazione dei risultati. Ciò diventa possibile attraver¬so lo sviluppo di strumenti di misurazione e rendi¬contazione dei risultati orientati non solo verso l’in¬terno dell’ente, ma anche verso l’esterno.&lt;br /&gt;Partendo quindi dal programma amministrativo del sindaco e dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale, assessori e dirigenti, in un lavo¬ro congiunto che mira a conciliare idee e fattibilità, traducono le linee di indirizzo politico in azioni con¬crete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali presi nei confronti della città.&lt;br /&gt;E indispensabile una riscrittura condivisa del programma di mandato in chiave progettuale per individuare risultati, tempi, risorse e modalità di realizzazione in una logica di programmazione operativa.&lt;br /&gt;I “programmi”e “progetti”costituiscono la struttu¬ra della programmazione dell’ente e saranno utilizza¬ti per l’elaborazione della Relazione previsionale e programmatica in modo da creare un diretto collega¬mento tra Programma  di mandato e Relazione previsionale e programmatica.&lt;br /&gt;Attraverso le “attività ”si assicurerà il collegamento alla programmazione annuale: gli obiettivi di P.e.g. (piano esecutivo di gestione)  sa¬ranno definiti in modo coerente, orientato e finalizza¬to alla realizzazione dei programmi e progetti del Programma  di mandato.&lt;br /&gt;Dal punto di vista metodologico, le azioni costitui¬scono l’anello di congiunzione tra programmi e pro¬getti pluriennali contenuti nel piano di mandato del Sindaco e gli obiettivi annuali affidati dalla giunta ai dirigenti con il Piano esecutivo di gestione.&lt;br /&gt;Ogni obiettivo inserito nel Peg è collegato all’attività  di riferimento, ogni attività  a sua volta è finalizzata alla realizzazione dei progetti e i progetti mirano al¬la attuazione dei programmi del sindaco.&lt;br /&gt;Il processo di formazione del Peg si articola attraver¬so momenti strutturati che, a partire dal mese di lu¬glio, vedono coinvolti assessori e dirigenti insieme nell’elaborazione del bilancio di previsione dell’anno successivo e, in parallelo, del Peg.&lt;br /&gt;Tale percorso di “negoziazione”si sviluppa attraverso passaggi  successivi che prevedono la definizione di obiettivi annuali orientati all’attuazione di programmi, progetti e azio¬ni del piano di mandato; gli obiettivi vengono affidati ai dirigenti insieme alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento.&lt;br /&gt;Il processo sopra descritto di formazione del Peg in parallelo con il bilancio di previsione dell’ente si conclude entro il mese di dicembre con l’approvazio¬ne da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione; la giunta comunale, nella prima seduta&lt;br /&gt;utile successiva all’approvazione del bilancio di pre¬visione, approva il piano esecutivo di gestione per l’anno successivo. Il Peg rappresenta quindi lo stru¬mento attraverso il quale si guida la relazione tra giunta e dirigenti esplicitando le responsabilità dei diversi attori: il livello politico definisce obiettivi e assegna risorse, il livello gestionale produce risultati; tale relazione costituisce un punto nevralgico di fon¬damentale importanza e va governata attraverso pro¬cessi partecipati in cui le persone coinvolte parlano, si ascoltano e si confrontano per giungere a soluzioni condivise. La conclusione di questo percorso di ap¬provazione dei documenti entro il mese di dicembre.&lt;br /&gt;Con proprio atto successivo, il direttore generale ap¬prova il Piano dettagliato degli obiettivi nel quale obiettivi di sviluppo, obiettivi di miglioramento e at¬tività  strutturali previsti nel Peg vengono dettagliati attraverso l’indicazione delle attività da porre in es¬sere, la definizione di indicatori di risultato, l’indica¬zione di eventuali centri di costo collegati che condi¬vidono lo stesso obiettivo, di capitoli di entrata e spe¬sa assegnati per il raggiungimento dell’obiettivo, del personale assegnato e del collegamento con le azio¬ni, i progetti e i programmi del Piano di mandato.&lt;br /&gt;Viene così creato un collegamento coerente fra quan¬to previsto a livello di indirizzo strategico e gli inter¬venti intrapresi dai settori del comune a livello ge¬stionale. Con tale sistema, i responsabili gestionali svolgono le attività di programmazione dettagliando gli obiettivi mediante l’indicazione delle attività da intraprendere, la quantificazione delle risorse neces¬sarie e l’individuazione degli indicatori nel Piano dettagliato degli obiettivi (controllo di gestione).&lt;br /&gt;Il risultato immediato è che risulta garantito il grado di coerenza fra i programmi e progetti pluriennali in-dividuati dall’amministrazione e le azioni intraprese, ogni anno, dalla struttura operativa per la realizzazio¬ne del programma del sindaco.&lt;br /&gt;Lo stato di avanzamento nella realizzazione concreta del Piano di mandato assume anche una valenza di trasparenza verso l’esterno, infatti potrà essere evi¬denziato ogni anno nella pubblicazione di documenti di rendicontazione ed in particolare del Bilancio so¬ciale del comune, che è il documento di rendicontazione che consente ai cittadini e agli altri soggetti interes¬sati di verificare che ciò che era stato promesso sia stato realizzato in tempo e bene e che consente agli amministratori di verificare lo stato di attuazione degli impegni politici e di valutar¬ne l’attualità rispetto alle necessità del territorio.&lt;br /&gt;Ogni attività monitorata nel bilancio sociale è ricon¬dotta ai programmi del piano di mandato utilizzato per la pianificazione strategica. In questo modo si rende unitario e coerente tutto il sistema di pianifica¬zione strategica e programmazione pluriennale e an¬nuale che altrimenti sarebbe frammentato e articolato su più documenti che non dialogano tra loro ri¬schiando la “burocratizzazione”degli strumenti di programmazione.&lt;br /&gt;Si ottiene così coerenza tra pianificazione strategica e controllo di gestione, facendo interagire in un’uni¬ca direzione gli organi politici con il loro ruolo di in¬dirizzo e controllo e la dirigenza per quanto attiene alla gestione e attuazione degli indirizzi politici.&lt;br /&gt;Strutturato in questo modo il sistema di pianificazione, programmazione e controllo consente inoltre di rendere conto dell’azione amministrativa ai cittadini in modo coerente e trasparente.&lt;br /&gt;Un sistema del genere, rispetto alla sfida della misu¬razione della perfomance nelle diverse accezioni di performance di ente, organizzativa ed individuale, svolge un ruolo fondamentale in quanto costituisce la base dati dalla quale attingere e collegare tra loro, sistematizzandole, gran parte delle informazioni ne¬cessarie.&lt;br /&gt;CONCLUSIONI&lt;br /&gt;Pensiamo che il complesso contesto normativo del D.Lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta), sia da affron¬tare in modo attivo cercando di coglierne gli spunti e le opportunità, per sostenere un percorso di qualifi¬cazione gestionale che deve essere vissuto come voluto e non come atto dovuto.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-358288039155168761?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/358288039155168761/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/02/il-piano-della-performance-come.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/358288039155168761'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/358288039155168761'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/02/il-piano-della-performance-come.html' title='IL PIANO DELLA PERFORMANCE COME STRUMENTO DI GESTIONE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-8011144989658605934</id><published>2011-01-27T14:49:00.002Z</published><updated>2011-01-27T14:49:41.155Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DELE CITTA'</title><content type='html'>STRUMENTI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DELLE CITTA’&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;PREMESSA&lt;br /&gt;Sono anni difficili per i Comuni stretti fra le esigenze di Bilancio e le  esigenze di rilancio dell’economia della propria città.&lt;br /&gt;Cosa può mettere in campo il Comune per essere un attore cosciente del processo di trasformazione e di rilancio della città in atto:&lt;br /&gt;1) Un piano strategico complessivo del Comune allargato discusso e definito con tutta la città;&lt;br /&gt;2) Una revisione e ristrutturazione di tutta la sua organizzazione interna;&lt;br /&gt;3) La ridefinizione di un piano strategico delle società partecipate e del loro sistema di governo;&lt;br /&gt;4) Il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare considerandolo come possibile apporto in sostituzione di denaro in operazioni di sviluppo;&lt;br /&gt;Ecco che allora si tratta  di innovare e nelle forme di partecipazione anche attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari non molto consueti per gli enti locali. &lt;br /&gt;Vediamo i Fondi immobiliari e le Società di investimento immobiliare che potrebbero essere strumenti per sviluppare progetti importanti dal punto di vista urbanistico della città vedendo al loro interno il coinvolgimento di imprenditori, dei Comuni, di soggetti finanziatori.&lt;br /&gt;Il Comune potrebbe apportare uno più immobili a un fondo e prevedere il coinvolgimento su questo di tutti gli attori interessati a un certo progetto.&lt;br /&gt;Fondo immobiliare&lt;br /&gt;Una soluzione di valorizzazione di recente adottata da vari enti, non solo territoriali, è il Fondo immo¬biliare ad apporto. &lt;br /&gt;Essa consiste nella creazione di uno o più fondi comuni di investimento immobi¬liare attraverso l’apporto del portafoglio individua¬to o di sue parti a fronte dell’emissione da parte di un “veicolo”(il Fondo stesso) di quote di parteci¬pazione e del loro successivo collocamento presso investitori istituzionali o retail, con eventuale man¬tenimento da parte dell’ente di una parte delle quo¬te stesse.&lt;br /&gt; Il numero e la tipologia di fondi da costi¬tuire dipenderà della natura degli immobili da con¬ferire, ovvero dal carattere sociale/pubblico degli stessi, elemento che può chiaramente incidere sulla redditività del fondo (si tenga presente che tipica¬mente l’E.r.p. conferisce minore valore di mercato al¬l’operazione, ma elevati contenuti “sociali”). &lt;br /&gt;Si tratta di un’operazione piuttosto complessa, ma che assicura, se ben condotta, il rispetto di una serie di aspetti assai desiderabili, soprattutto in campo immobiliare, quali ad esempio, la trasparenza, la possibilità di mantenere almeno parte della gover¬nance del fondo e l’effettiva valorizzazione del pa¬trimonio immobiliare o delle operazioni immobiliari.&lt;br /&gt;Si tratterà di coinvolgere partner/advisor, una società di gestione del risparmio spe¬cializzata nel mercato real estate, di uno o più sog¬getti finanziatori del Fondo e di un soggetto collo¬catore delle quote del medesimo che, possibilmen¬te, dovranno essere selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica; alternativamente alla selezione di questi vari soggetti è possibile demandare le di¬verse funzioni operative di gestione, finanziamento e collocamento ad un unico soggetto, la Sgr, che si impegnerà ad individuare le controparti idonee se¬condo indirizzi forniti dall’ente. In tal caso il pro¬cesso ne gioverà senz’altro dal punto di vista dei costi di transazione e dell’efficienza complessiva, a scapito tuttavia della trasparenza e della possibi¬lità di governare i vari aspetti dell’operazione, co¬me invece sarebbe auspicabile, trattandosi di patri-monio pubblico.&lt;br /&gt;La complessità  e l’impegno richiesto nel coordina¬mento di tutti i soggetti e delle competenze coin¬volte sono tuttavia sopportate a fronte di una serie di opportunità non trascurabili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Si tratta in particolare della possibilità di mantenere in capo all’ente un pacchetto di quote ‘privilegiate’ per l’e¬sercizio di particolari diritti di governance volti a fornire opportune garanzie sociali &lt;br /&gt;In estrema sintesi i vantaggi più rilevanti della so¬luzione fondo immobiliare sono la buona valutazio¬ne economica che generalmente è possibile ottene¬re rispetto al valore di mercato sebbene scontato, la buona partecipazione all’up-side derivante dalla va¬lorizzazione, la possibilità di mantenere il livello di governance desiderato ed il vantaggio fiscale . A fronte di ciò è evidente che si tratta di un’opera¬zione di notevole complessità e che necessariamen¬te comporta il coinvolgimento di altri soggetti (Sgr, collocatore, finanziatore). Sotto il profilo della tem¬pistica non va trascurata la necessità delle autoriz¬zazioni da parte della Banca d’Italia che deve approvare il relativo regolamento.&lt;br /&gt;Una volta completata la due diligence preliminare interna ed approvato lo schema di operazione da parte degli organi deliberanti, una tempistica indi¬cativa per la costituzione del fondo immobiliare po¬trebbe essere la seguente.&lt;br /&gt;• 10 settimane per la selezione della Sgr, dei fi¬nanziatori del fondo e del collocatore;&lt;br /&gt;• 6 settimane per la definizione e la chiusura del¬l’atto di apporto degli immobili;&lt;br /&gt;• 7 settimane per la preparazione dell’informa¬tion memorandum, predisposizione della data room e della documentazione per l’offerta;&lt;br /&gt;• 7 settimane per la fase di presounding presso il mercato, raccolta delle manifestazioni di interesse e successiva selezione degli investitori interessati con cui verrà siglato un confidentiality agreement;&lt;br /&gt;• 7 settimane per la ulteriore due diligence da parte degli investitori accreditati e raccolta delle of¬ferte vincolanti;&lt;br /&gt;• 6 settimane per la ricezione delle offerte vinco¬lanti, eventuale negoziazione delle condizioni con¬trattuali, chiusura della documentazione contrattua¬le definitiva e stipula dell’atto notarile.&lt;br /&gt;A tale tempistica indicativa, che concerne la costi¬tuzione del fondo e il collocamento sul mercato delle quote del medesimo, va aggiunta un’eventua¬le fase di “gestione”che può variare in misura importante in base alle  diverse situazioni.&lt;br /&gt;Tale fase può verificarsi nel caso in cui, per ragioni esogene quali condizioni di mercato sfavorevoli, difficoltà a reperire un numero suffi¬ciente di investitori per la chiusura del book, diffi¬coltà  ad ottenere un prezzo soddisfacente per il col¬locamento delle quote, non sia possibile collocare l’intero pacchetto entro i tempi prestabiliti. Si tenga presente che nel corso di tale eventuale periodo di gestione, l’ente percepirà i dividendi derivanti dal mantenimento delle quote del fondo fino al loro collocamento.&lt;br /&gt;Le fasi procedurali essenziali della costituzione di un fondo immobiliare&lt;br /&gt;Processi deliberativi&lt;br /&gt;Una volta circoscritto i perimetro di immobili su cui operare e conseguentemente prescelta l’opera¬zione da concludere, l’ente sottopone alla Giunta una proposta di delibera, da sottoporre successiva¬mente al Consiglio, nella quale viene dettagliata¬mente descritta ed autorizzata l’operazione nella sua interezza (individuazione del portafoglio im¬mobili, cessione degli immobili, scelta dello stru¬mento del fondo etc.). La delibera del Consiglio, se previsto, potrà essere preceduta dalla sottoscri¬zione di un protocollo d’intesa tra il partner tecnico e l’ente ove vengano anche fornite specifiche in merito al coinvolgimento di eventuali consulenti/ advisor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La selezione della Sgr deve preferibilmente avveni¬re tramite procedura ad evidenza pubblica o tramite procedura negoziata previa pubblicazione del ban¬do di gara come previsto dal Codice degli appalti. Per quanto riguarda il collocatore, sebbene la sele¬zione possa avvenire sulla base di una procedura informale poiché il servizio finanziario relativo al¬l’emissione, acquisto, vendita e trasferimento di ti¬toli o altri strumenti finanziari è uno dei servizi esclusi dall’applicazione del Codice degli appalti (cfr. art. 19, c. 1, lett. d), l’ente deve procedere ad una valutazione  interna  in  merito  all’ ’opportunità  di  procedere con  gara  o  procedura  ad  evidenza pubblica, ad esempio trattativa privata previa gara uffi¬ciosa. La delicatezza dell’incarico e la tipologia del soggetto, che deve necessariamente essere un ope¬ratore finanziario abilitato, suggerisce infatti di usa¬re la massima cautela nella scelta della procedura di selezione, anche al costo di un allungamento dei tempi. Come si accennava sopra, una valida alter¬nativa potrebbe essere quella di dare mandato alla Sgr di selezionare un collocatore sulla base di indi¬rizzi forniti dall’ente ed approvati tramite delibera di giunta.&lt;br /&gt;Approvazione del regolamento del Fondo&lt;br /&gt;Sebbene la selezione sia indirizzata alla scelta di una Sgr che sia già in possesso dell’autorizzazione alla gestione collettiva del risparmio ex art. 34 Tuf, e quindi sia dotata di fondi i cui regolamenti siano già stati autorizzati dalla Banca d’Italia, potrebbe essere necessario effettuare una serie di modifiche al regolamento stesso in virtù della fattispecie in cui il conferente è un soggetto pubblico.&lt;br /&gt;Tali modifiche necessitano dell’autorizzazione del &lt;br /&gt;la Banca d’Italia, la quale, a norma di legge entro&lt;br /&gt;90 giorni, può autorizzare o negare l’autorizzazione alle modifiche richieste. Nella prassi tuttavia, per gli interventi su regolamenti già approvati, l’auto¬rizzazione viene di norma rilasciata entro un termi¬ne più breve.&lt;br /&gt;Individuazione del soggetto finanziatore&lt;br /&gt;Il soggetto, o i soggetti, che finanzieranno il fondo possono essere selezionati direttamente dalla Sgr o dal collocatore, i quali procederanno sulla base di indirizzi forniti dall’ente ed approvati con delibera di giunta. In tal caso, per ragioni di trasparenza, il soggetto selezionante sarà in ogni caso tenuto a da¬re conto all’ente delle fasi di attuazione del proces¬so di selezione. Le condizioni a cui verrà reperito il finanziamento (che di norma rappresenta da un mi¬nimo del 40% ad un massimo del 60% del valore complessivo di apporto al fondo degli immobili) ri¬sultano estremamente importanti in quanto gli oneri finanziari conseguenti graveranno sulla gestione corrente dello stesso fondo. A fronte del finanzia¬mento viene solitamente richiesto il rilascio di un’adeguata garanzia, non di rado rappresentata da¬gli stessi immobili oggetto dell’operazione.&lt;br /&gt;Apporto degli immobili al Fondo e scelta del valutatore&lt;br /&gt;L’operazione del fondo immobiliare prevede che l’ente apporti al fondo una parte del portafoglio di immobili individuato. A fronte dell’apporto il Fondo emette due categorie di quote sottoscritte dall’ente: una categoria è costituita da quote ordi¬narie, l’altra da quote “privilegiate”con particolari diritti di governance legati ai vincoli sociali stabiliti dall’ente. L’apporto degli immobili al fondo avvie¬ne sulla base di una valutazione effettuata da un va¬lutatore indipendente di norma scelto dalla Sgr.&lt;br /&gt;Collocamento sul mercato delle quote ordinarie&lt;br /&gt;L’obiettivo della fase di collocamento è di massi¬mizzare il ricavo complessivo che dipenderàdalle offerte che il collocatore sarà riuscito ad ottenere dal mercato degli investitori. Nel corso dell’intera fase di collocamento, il collocatore dovrà relazio¬nare l’ente dell’attività di indagine di mercato e rac¬colta delle manifestazioni di interesse (redigendo un piano di collocamento), nonché della successiva fase di negoziazione con il/i soggetti selezionati. Il piano collocamento presentato, che dovrà contene¬re un’indicazione del prezzo di vendita o quanto meno di un intervallo di valori di riferimento per la sua determinazione, dovra` essere approvato dalla giunta così come il prezzo finale di vendita.&lt;br /&gt;Per minimizzare il rischio di mancato collocamento totale o parziale delle quote ordinarie, l’ente po¬trebbe  richiedere al collocatore un impegno di sot¬toscrizione a fermo delle stesse. Ciò dipendera chiaramente dalla tipologia di portafoglio e dal po¬tere negoziale dell’ente. Resta inteso che tale op¬zione avrà necessariamente un riflesso sulle com¬missioni di collocamento da negoziare col colloca¬tore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Società di investimento immobiliare quotata&lt;br /&gt;Una ulteriore soluzione di valorizzazione consiste nella creazione di una società di investimento im-mobiliare quotata (SIIQ) alla quale conferire il por¬tafoglio immobiliare e della quale è previsto il col-locamento di almeno il 49% delle azioni sul merca¬to, preferibilmente mantenendo la quota di maggio¬ranza (51%) in capo all’ente.&lt;br /&gt;Data la tipologia di operazione, fortemente orienta¬ta alla trasparenza e pluralità tipiche delle operazio¬ni di mercato di tipo privatistico, sarebbe opportu¬no che il collocamento avvenisse ad una moltepli¬cità di investitori, anche appartenenti a categorie molto eterogenee. In particolare, un assetto ritenuto ottimale è quello che prevede che circa i 2/3 del ca¬pitale (quindi circa il 35%) venga collocato, anche per quote di piccole dimensioni, ad investitori isti¬tuzionali (ad esempio fondi pensione, compagnie di assicurazione, altri tipi di fondi) ed eventualmente ad investitori retail. &lt;br /&gt;Il restante 15% circa potrà es¬sere collocato presso un ristretto gruppo di investi¬tori istituzionali strategici.&lt;br /&gt;Come per il caso del fondo immobiliare, oltre ad al¬cuni vantaggi fiscali, questa soluzione presenta una serie di aspetti positivi non trascurabili quali ad esempio: l’incremento della redditività del patrimo¬nio, il possibile beneficio da premio sul valore at¬tuale netto espresso dalle quotazioni di mercato, il mantenimento del controllo decisionale; tuttavia es¬sa risulta piuttosto complicata e temporalmente di¬latata, sopratutto in relazione alla fase di quotazio¬ne e al processo di individuazione e nomina del management della SIIQ che dovrebbe chiaramente essere dotato di grandi competenze nel campo del real estate ed in particolare nella gestione di una società che investe in quell’ambito.&lt;br /&gt;Dato l’elevato numero di aspetti potenzialmente controversi da sottoporre all’approvazione dell’or¬gano deliberante che un’operazione di tale portata comporta, non va trascurata la necessita  di un commitment forte e diffuso all’interno dell’ente rispetto all’obiettivo finale.&lt;br /&gt;I principali vantaggi di questa scelta restano dun¬que sostanzialmente circoscritti all’incremento del¬la redditività del patrimonio immobiliare rispetto al valore iniziale, grazie anche ai dividendi che presu-mibilmente l’ente verrà a percepire. Il grado di mantenimento del controllo decisionale è invece in funzione alle quote che si intende non collocare: in questo ambito la decisione può essere controver¬sa, in quanto di fronte ad un forte interesse da parte del mercato per la sottoscrizione, potrebbe non es¬sere univoca la scelta di mantenere la maggioranza del 51%. Si tratta, nuovamente, di una decisione che dipenderà dal prezzo che sarà possibile spuntare sul mercato e dalla tipologia di immobili oggetto dell’operazione.&lt;br /&gt;Il punto dolente di questa soluzione sono evidente¬mente le tempistiche, principalmente in relazione alla fase di quotazione che richiede numerosi adempimenti formali e può rivelarsi molto lunga, dispendiosa e dall’esito incerto.&lt;br /&gt;La necessita  di re¬perire un management adeguato per la società quo¬tata con specifiche competenze completa il non semplice quadro di riferimento.&lt;br /&gt;Una tempistica indicativa per un’operazione di questo genere è individuabile in almeno 12-14 mesi in relazione alla procedura di quotazione che rende il processo particolarmente impegnativo. Si ritiene infatti occorrano:&lt;br /&gt;• 8 settimane per la due diligence dettagliata suc¬cessiva alla valutazione preliminare interna;&lt;br /&gt;• 20 per le preparazione dei documenti per la quotazione, la valutazione della società` e il suo po¬sizionamento;&lt;br /&gt;• 6 settimane per la preparazione alla presenta¬zione agli analisi;&lt;br /&gt;• 7 settimane per il contatto con gli investitori;&lt;br /&gt;• 7 settimane per il conferimento degli immobili alla SIIQ, il road show ed il book building;&lt;br /&gt;• 5 settimane per il pricing e la quotazione. Laddove non vi siano specifici vincoli di propedeuticità tra le varie fasi/adempimenti essi possono prevedere anche alcune fasi temporalmente sovrap¬poste, il che può ridurre la tempistica complessiva di qualche settimana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conclusioni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non dobbiamo fuggire dalla complessità ma accettarla e confrontarci con essa per questo ci servono strumenti nuovi che permettano di coniugare diversi interessi e convogliarli verso lo sviluppo delle città, consci sia che non esistono strumenti perfetti ed esaustivi sia che solo innovando e sperimentando si potrà uscire vincitori da questi anni difficili.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-8011144989658605934?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/8011144989658605934/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/strumenti-finanziari-innovativi-per-lo.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/8011144989658605934'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/8011144989658605934'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/strumenti-finanziari-innovativi-per-lo.html' title='STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DELE CITTA&apos;'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-5624981675587942115</id><published>2011-01-13T14:30:00.000Z</published><updated>2011-01-13T14:30:24.964Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>LA RIFORMA BRUNETTA PER LA P.A.</title><content type='html'>Legge Brunetta: come impostare valutazione e merito e regolamento organizzativo &lt;br /&gt;I comuni debbono avviare  le procedure per dare concreta applicazione alla legge ed Brunetta sul versante della adozione delle nuove metodologie di valutazione, della introduzione degli istituti meritocratici e dell’adattamento del proprio regolamento di organizzazione. Ricordiamo che il termine entro cui le amministrazioni devono avere adottato le nuove regole è fissato per la fine del mese di dicembre. Il primo passaggio che i comuni devono realizzare, per dare attuazione alle prescrizioni dettate dalla legge Brunetta, è costituito dalla deliberazione da parte del consiglio delle linee guida per la introduzione delle novità previste da tale disposizione. Essendo in presenza di prescrizioni che devono essere realizzate attraverso la modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, avendo tali modifiche un carattere radicalmente innovativo ed avendo una notevole rilevanza, la deliberazione preventiva del consiglio è indispensabile. Ricordiamo che, sulla base delle regole stabilite dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, la competenza alla adozione del regolamento di organizzazione è della giunta, ma il consiglio è chiamato a dettare i criteri generali. La giunta dovrà recepire in una norma regolamentare le prescrizioni dettate dal dlgs n. 150/2009. Un primo argomento è costituito dalla disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione. A partire dalla scelta, che si caldeggia per i piccoli e medi centri, di dare vita ad una forma di gestione associata. Ed ancora, si deve fissare il numero dei componenti e la composizione, tra le opzioni esclusivamente esterna e quella mista. Occorre inoltre operare una scelta sul livello della professionalità richiesta, nonché sulla durata, sul suo modo di operare, sul compenso, sulla eventuale clausola di esclusività (che nella stragrande maggioranza dei comuni non appare necessaria), sulle incompatibilità e sulle procedure di nomina. Il regolamento dovrà inoltre dare attuazione alla suddivisione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e del personale in fasce di merito, sulla base degli esiti delle valutazioni. I vincoli legislativi sono: le fasce devono essere almeno tre, il numero di ogni fascia deve essere prefissato e la quota prevalente delle risorse deve essere destinata alla incentivazione di coloro che sono collocati nella fascia più alta. La scelta potrà confermare le differenziazioni previste dalla legge per le amministrazioni dello stato, accrescerle o diminuirle: ricordiamo che non vi è un vincolo a negare ogni forma di incentivazione a coloro che sono inseriti nella fascia più bassa. Il regolamento decide il numero delle fasce e la quantità di dipendenti, dirigenti o posizioni organizzative da inserire nelle singole fasce, nonché nelle amministrazioni più rilevanti potrà anche prevedere che la suddivisione sia operata nell’ambito delle varie articolazioni organizzative. Spetta invece alla contrattazione decentrata fissare la quantità di risorse da assegnare ad ogni fascia. In sede regolamentare dovranno inoltre essere fissati i capisaldi del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dei dipendenti. Nel nuovo sistema si dovrà tenere conto sia della performance individuale, che di quella organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze tecniche e, per i dirigenti, della capacità di valutare in modo differenziato il personale. I criteri generali di valutazione sono oggetto di informazione e, a richiesta dei soggetti sindacali, di concertazione per dirigenti e posizioni organizzative; sono oggetto di contrattazione per il personale.&lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email info@autonomielocali.eu o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- &lt;br /&gt;    Ente         Prov.&lt;br /&gt;    Ufficio    Fax    Tel.    E-mail&lt;br /&gt;    Signor         Qualifica&lt;br /&gt;    sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;autonolielocali s.r.l.&lt;br /&gt;40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33&lt;br /&gt;tel. e Fax 051 334146 - e-mail: info@autonomielocali.eu&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-5624981675587942115?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/5624981675587942115/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/la-riforma-brunetta-per-la-pa.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/5624981675587942115'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/5624981675587942115'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/la-riforma-brunetta-per-la-pa.html' title='LA RIFORMA BRUNETTA PER LA P.A.'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-3029623536267135048</id><published>2011-01-13T14:15:00.002Z</published><updated>2011-01-13T14:15:26.445Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE</title><content type='html'>L’azione dei Comuni per la collaborazione nei controlli antievasione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’invio di una segnalazione qualificata alle Entrate è soltanto il momento finale di una più complessa e articolata fase. Trattandosi di una vera e propria procedura amministrativa il Comune dovrà aver cura di predisporre e gestire ognuno dei singoli passaggi secondo un iter logico prestabilito e, per quanto possibile, standardizzato.&lt;br /&gt;Una volta acquisite informazioni in ordine a un determinato contribuente sulla base delle quali l’ente ritiene di dover effettuare ulteriori approfondimenti, occorrerà aver cura di creare innanzitutto un apposito fascicolo.&lt;br /&gt;All’interno di esso dovranno essere poi inserite le interrogazioni effettuate presso l’anagrafe tributaria, le dichiarazioni raccolte attraverso i controlli sul campo, e ogni altro elemento o documento utile dei quali il Comune è venuto in possesso. La corretta raccolta e archiviazione del materiale può costituire infatti un elemento decisivo ai fini della validità e legittimità dell’intero procedimento di accertamento che potrebbe scaturire proprio grazie all’attività scolta dal Comune.&lt;br /&gt;Come abbiamo visto infatti a seguito della segnalazione le Entrate possono chiedere al Comune di fornite tutta la documentazione raccolta quale fonte di prova per l’accertamento in itinere.&lt;br /&gt;Nell’ipotesi in cui parte della documentazione sia costituita da verbali o da altre informazioni ad essi equiparabili, il Comune dovrà aver cura di realizzare gli stessi in forma chiara e completa per evitare che in seguito vi siano contestazioni in ordine sia ai fatti pggetto di verbalizzazione che sulle conclusioni alle quali l’ente è giunto.&lt;br /&gt;Prima di procedere alla segnalazione sarà inoltre opportuno che il Comune introduca a supporto dell’intera attività svolta una sintetica relazione che descriva esattamente l’intero percorso eseguito e le motivazioni che lo induco a effettuare la segnalazione attraverso il sistema telematico Siatel.&lt;br /&gt;Se il fascicolo della segnalazione sarà costruito seguendo queste semplici linee operative la successiva attività dei funzionari delle Entrate risulterà notevolmente agevolata con positivi effetti di ritorno anche per lo stesso Comune.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La segnalazione del comune: caratteristiche e invio&lt;br /&gt;Natura della segnalazione Deve essere di tipo “qualificato” ovvero riguardare posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi o elusivi&lt;br /&gt;Ambiti di intervento delle segnalazioni qualificate del comune  Commercio e professioni;&lt;br /&gt; Urbanistica e territorio;&lt;br /&gt; Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;&lt;br /&gt; Residenze fittizie all’estero;&lt;br /&gt; Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva&lt;br /&gt;Partizioni anagrafe tributaria accessibili dai comuni prima della segnalazione  Informazioni sintetiche dichiarazioni persone fisiche e non;&lt;br /&gt; Atti e contratti di locazione registrati;&lt;br /&gt; Atti di successione;&lt;br /&gt; Contratti somministrazione energia elettrica e gas;&lt;br /&gt; Bonifici bancari ristrutturazioni e riqualificazione energetica&lt;br /&gt;Modalità di invio della segnalazione  In via telematica tramite applicazione “segnalazioni” di Siatel;&lt;br /&gt; Il sistema fornisce automaticamente ricevuta della segnalazione;&lt;br /&gt; La ricevuta garantisce l’aggancio fra segnalazione e successivo accertamento;&lt;br /&gt; La documentazione cartacea di supporto può essere fornita alle entrate in un momento successivo&lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email info@autonomielocali.eu o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Ente          Prov.&lt;br /&gt;    Ufficio    Fax    Tel.    E-mail&lt;br /&gt;    Signor         Qualifica&lt;br /&gt;    sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;autonolielocali s.r.l.&lt;br /&gt;40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33&lt;br /&gt;tel. e Fax 051 334146 - e-mail: info@autonomielocali.eu&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-3029623536267135048?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/3029623536267135048/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/la-partecipazione-dei-comuni-al.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/3029623536267135048'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/3029623536267135048'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/la-partecipazione-dei-comuni-al.html' title='LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL RECUPERO DELL&apos;EVASIONE FISCALE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-1390205264594896026</id><published>2011-01-13T14:02:00.000Z</published><updated>2011-01-13T14:02:06.991Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>L'UNIONE DEI PICCOLI COMUNI</title><content type='html'>Esercizio associato di funzioni per i comuni minori&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’obbligo di esercizio associato dei servizi fondamentali tramite convenzio¬ne o unione per i piccoli comuni pur nelle critiche evidenti (che evidenziamo di seguito) deve essere attuata per rispettare il dettato legislativo.&lt;br /&gt; La nostra struttura operativa da tempo ha messo a punto un progetto sperimentato con successo in diversi enti per facilitare la gestione associata di funzioni e servizi comunali copia del progetto potete trovarla su questo link http://www.robertorusso.it/doc/adm/gestione.html “Associazioni di servizi e di funzioni negli enti”  rimaniamo a disposizione per offerte e chiarimenti”&lt;br /&gt;Adesso le osservazioni:&lt;br /&gt;1) richiederebbe prioritariamente la definizione delle funzioni essen¬ziali ed una riforma complessiva dell’ordinamento degli enti minori. &lt;br /&gt;2) Non è pensabile ad esempio, lo svuotamento delle funzioni di tali enti (vedi art. 14, c. 25-31 della legge n. 122/2010) mantenendo inalterata la composizione degli organi. &lt;br /&gt;3) Non è sem¬pre dimostrato che la gestione associata porta ad una diminuzione di spesa o ad un miglioramento del servizio e comunque dovrebbe essere una scelta consapevole che non può essere dettata dall’alto pena il fallimento di una norma che è dettata da un contenimento della spesa pubblica.&lt;br /&gt;4)  La riforma dei piccoli comuni e la gestione associa¬ta deve trovare la sua collocazione nella carta delle autonomie. Il percorso del disegno di legge deve essere accelerato ed in tale documento occorre mi-gliorare la parte dedicata al sistema dei controlli. Devi divenire operativa &lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email info@autonomielocali.eu  o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- &lt;br /&gt;    Ente         Prov.&lt;br /&gt;    Ufficio    Fax    Tel.    E-mail&lt;br /&gt;    Signor         Qualifica&lt;br /&gt;    sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;autonolielocali s.r.l.&lt;br /&gt;                                                           40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33&lt;br /&gt;tel.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-1390205264594896026?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/1390205264594896026/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/lunione-dei-piccoli-comuni.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/1390205264594896026'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/1390205264594896026'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/lunione-dei-piccoli-comuni.html' title='L&apos;UNIONE DEI PICCOLI COMUNI'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-2004420018214957373</id><published>2011-01-13T13:41:00.002Z</published><updated>2011-01-13T13:41:51.114Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>L'AROMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLE PARTECIPATE</title><content type='html'>L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E IL CONSOLIDAMENTO DEI DATI DELLE PARTECIPATE  &lt;br /&gt;Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge attuativo della legge 42 che prevede importanti novità in tema di armonizzazione dei sistemi contabili delle autonomie locali. In questo decreto è fra l’altro previsto che i bilanci delle regioni e degli enti locali dovranno essere redatti secondo regole contabili uniformi che prevedono fra l’altro l’adozione , accanto al sistema di contabilità finanziaria in uso presso gli enti, della contabilità economica – patrimoniale e che le amministrazioni che detengono quote e partecipazioni in aziende e società dovranno consolidare i propri conti con quelli delle partecipate e il Bilancio di gruppo dovrà essere redatto entro il 30 giugno di ogni anno. Nell’attesa dell’iter del decreto e della sua piena operatività è opportuno per l’ente agire cominciare dal consolidamento dei dati amministrativi e gestionali delle partecipate. Nell’ultimo decennio, all’incirca, la massiccia esternalizzazione di servizi e fun¬zioni da parte degli enti locali ha determinato la formazione di vere e proprie hol¬ding, con una proliferazione di soggetti facenti comunque capo, parzialmente o to¬talmente, agli enti medesimi, seppur distinti nella loro soggettività giuridica ed economica .Al di là di tali aspetti, certamente rilevanti, all’ente locale fanno capo anche obblighi inerenti la sua natura pubblicistica, come tale soggetto a quelli previsti dalla finanza pubblica, e in particolare del patto di stabilità. Il decentramento avvenuto a livello di gruppo ha fatto uscire dal bilancio dell’ente, documento essenziale per la definizione del saldo finanziario tra entrate e spese fi¬nali, rilevante per lo stesso patto di stabilità, una quantità di movimentazioni finan¬ziarie che, pertanto, si pongono in termini elusivi dello stesso; d’altra parte, il pro¬liferare di soggetti autonomi sia in senso giuridico che economico, ciascuno con un proprio bilancio, non consente più una visione della realtà sostanziale che fa capo all’ente capogruppo, sia in termini finanziari che economico-patrimoniali, richieden¬do una rappresentazione unitaria, che sintetizzi, in modo organico, le molteplici realtà parziali esistenti. Diversamente, sia il bilancio in termini finanziari redatto dall’ente capogruppo, al pari degli stessi conto economico e conto del patrimonio, vengono a comprendere solamente una parte delle operazioni comunque riconducibili all’attività globalmen¬te svolta dall’ente medesimo, non includendo quelle effettuate dai soggetti parteci¬pati, che possono condurre alla nascita di passività occulte, da porsi poi a carico del¬la collettività. Lo strumento atto ad evitare ciò, costituito appunto dal bilancio consolidato, non ha sinora conosciuto, nell’ambito pubblicistico, a differenza di quello civilistico, un utilizzo sistematico, né una particolare attenzione da parte del legislatore e degli organi istituzionali, anche se, ultimamente, si è andata accentuando l’attenzione volta al recepimento di tale strumento tra le modalità rappresentative dei gruppi lo¬cali. Abbiamo perciò creato una proposta  con collegate   soluzioni software anche on demand di notevole impatto.&lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email info@autonomielocali.eu  o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- &lt;br /&gt;    Ente         Prov.&lt;br /&gt;    Ufficio    Fax    Tel.    E-mail&lt;br /&gt;    Signor         Qualifica&lt;br /&gt;    sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;autonolielocali s.r.l.&lt;br /&gt;                                                           40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33&lt;br /&gt;- tel. e Fax 051 334146 - e-mail: info@autonomielocali.eu&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-2004420018214957373?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/2004420018214957373/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/laromonizzazione-contabile-delle.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/2004420018214957373'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/2004420018214957373'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/laromonizzazione-contabile-delle.html' title='L&apos;AROMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLE PARTECIPATE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-4052143242735003541</id><published>2011-01-13T13:10:00.002Z</published><updated>2011-01-13T13:10:36.199Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>NUOVE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA</title><content type='html'>AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Per progetti di ricerca e sviluppo possono presentare la domanda di contributo tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione e localizzazione.&lt;br /&gt; Oltre alle imprese possono attingere alle agevolazioni per questa tipologia di progetto anche gli organismi di ricerca.&lt;br /&gt; Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di progetti di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche attività di ricerca industriale.&lt;br /&gt; In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini di costi agevolabili, prevalente rispetto a quella di ricerca industriale.&lt;br /&gt; I progetti possono essere realizzati anche in forma congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee tra imprese.&lt;br /&gt; Il decreto del ministero dello sviluppo economico specifica che per “ricerca industriale” si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.&lt;br /&gt; Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.&lt;br /&gt; Per “sviluppo sperimentale” il decreto specifica che si intende l’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purchè non siano destinati a uso commerciale.&lt;br /&gt; Rientra nello sviluppo sperimentale anche la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali, e la realizzazione di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.&lt;br /&gt; L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.&lt;br /&gt; Sono inoltre ammissibili gli aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.&lt;br /&gt; Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino  miglioramenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Le spese ammissibili e le agevolazioni. Sono agevolabili i costi inerenti al personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie; i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato; le spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% dell’importo dei costi agevolabili relativi al personale; i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.&lt;br /&gt; Non sono invece ammissibili i costi relativi a commesse interne.&lt;br /&gt; Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento Gber, in una o più delle forme di cui all’articolo 5, comma 2.&lt;br /&gt; La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili.&lt;br /&gt; I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati o rivalutati al momento della concessione.&lt;br /&gt; Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della cencessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.&lt;br /&gt; L’intensità di aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione lordo in base ai costi agevolabili, non può superare il 50% per i costi ammissibili relativi alla ricerca industriale; il 25% per i costi finanziabili relativi allo sviluppo sperimentale.&lt;br /&gt; Le intensità di aiuto sono maggiorate fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese.&lt;br /&gt; Queste possono salire fino a 15 punti percentuali e a concorrenza di un’intensità massima dell’80% dei costi agevolabili nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni.&lt;br /&gt; La prima condizione è che il progetto preveda la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra. Per ottenere la maggiorazione del contributo nessuna impresa dovrà sostenere da sola più del 70% dei costi agevolabili del progetto, il progetto di collaborazione dovrà interessare almeno una pmi oppure essere realizzato in almeno due stati membri distinti.&lt;br /&gt; La seconda condizione è che il progetto di ricerca presenti una collaborazione effettiva tra un’impresa e un organismo di ricerca.&lt;br /&gt; Affinchè questa condizione sia soddisfatta l’organismo di ricerca dovrà sostenere almeno il 10% dei costi agevolabili del progetto e avere il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.&lt;br /&gt; Nel caso della ricerca industriale possono essere aumentate le percentuali di agevolazione, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi, attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso o divulgati tramite software libero o open source.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-4052143242735003541?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/4052143242735003541/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/nuove-agevolazioni-alla-ricerca.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/4052143242735003541'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/4052143242735003541'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/nuove-agevolazioni-alla-ricerca.html' title='NUOVE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-5877445076883467898</id><published>2011-01-11T15:29:00.000Z</published><updated>2011-01-11T15:29:43.929Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>I CONTRATTI DI SVILUPPO E I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL MISE</title><content type='html'>IL MISE HA VARATO I CONTRATTI DI SVILUPPO&lt;br /&gt;Contributi a fondo perduto dal 20 al 60%, minimo 1,5 mln&lt;br /&gt; Contratto di sviluppo, è questo il nuovo strumento messo in campo dal ministro dello sviluppo economico che concederà agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti delle imprese. Lo strumento, che prende il posto degli accordi di programmi e dei patti territoriali, è diventato operativo con la pubblicazione del d.m. sulla G.U. Del 24 dicembre scorso. I contributi a fondo perduto andranno dal 20 al 60% a fronte di programmi di investimento di importo minimo di 1,5 milioni. L‘importo globale minimo per contratto cambia a seconda del settore in cui viene presentato; va dai 7,5 milioni dell’industria di trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli fino ai 30 mln dell’industria tradizionale. I contratti di sviluppo, istituti dall’art. 43 del d.l. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 e diventati operativi solo ora, hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo in uno dei settori individuati. Anche le imprese costituite all’estero potranno proporsi, purchè si impegnino ad istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, nell’ambito del programma di sviluppo e a mantenerla per almeno cinque anni dall’ultimazione del programma di sviluppo, ovvero, nel caso di piccole e medie imprese, per almeno tre anni dalla stessa data.&lt;br /&gt;          I possibili programmi:&lt;br /&gt; Le imprese, a seconda del settore di interesse, possono presentare:&lt;br /&gt;- un programma di sviluppo industriale: rientra in questo campo un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento industriale, e, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;&lt;br /&gt;- un programma di sviluppo turistico: quando si tratta di un’iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica, attraverso il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva, delle attività integrative l’offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento;&lt;br /&gt;- un programma di sviluppo commerciale: in questo caso si tratta di un’iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione dell’offerta distributiva del territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione alla definizione dell’offerta distributiva per il territorio di riferimento.&lt;br /&gt;            Importo ammissibile&lt;br /&gt;Per poter partecipare al progetto il singolo proponente deve presentare un progetto con un importo minimo pari a 1,5 mln di euro. L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti presentato da tutti i partecipanti al contratto non deve essere inferiore a:&lt;br /&gt;- 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale, importo che può essere ridotto a 7,5 milioni di euro qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il proponente principale deve prevedere una spesa ammissibile di importo complessivo non inferiore a 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;&lt;br /&gt;- 22,5 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico. Il proponente principale deve prevedere una spesa ammissibile di importo complessivo non inferiore a 12 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale;&lt;br /&gt;- 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale. Il proponente principale deve prevedere una spesa ammissibile di importo complessivo non inferiore a 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         Iter operativo&lt;br /&gt;Il soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni previste deve preventivamente trasmettere all’Agenzia, attraverso i sistemi informatici, apposita istanza di accesso alla procedura di negoziazione. L’Agenzia, nel rispetto delle direttive stabilite dal MiSE, avvia la negoziazione con il proponente per verificare la validità e la fattibilità del programma di sviluppo e fornire eventuali prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del contratto di sviluppo. Particolare attenzione è posta alla combinazione ed all’utilizzo delle diverse forme di agevolazione utilizzabili, alla tempistica e alla cantierabilità del programma di sviluppo, e, se previste, delle opere infrastrutturali. In caso di partecipazione di una o più grandi imprese, l’Agenzia verifica l’effetto incentivante delle agevolazioni. La proposta definitiva di contratto di sviluppo, completa della documentazione progettuale prevista, è presentata dal proponente all’Agenzia, che ne invia immediatamente copia alla Regione o alle Regioni interessate, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento. Entro 45 giorni dal ricevimento della proposta definitiva l’Agenzia provvede al relativo esame sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE. Al termine dell’istruttoria, per le proposte ritenute ammissibili, l’Agenzia ne da comunicazione al MiSE. Se non ci sono rilievi, l’Agenzia comunica al soggetto proponente, al MiSE e alla Regione o alle Regioni interessate l’esito positivo o negativo. Entro 10 giorni dall’approvazione della proposta di contratto di sviluppo, le parti in causa sottoscrivono il contratto di sviluppo.&lt;br /&gt;Il contratto di sviluppo è utilizzabile solo da imprese finanziariamente sane, che non hanno avuto revoche di agevolazioni negli ultimi tre anni e che sono in regola con le normative ambientali e del lavoro. Nella valutazione dei progetti sarà analizzata, la validità tecnica ed economica del programma di investimento, nonché il know how dei proponenti. Il progetto può essere di investimento e allora deve essere finalizzato alla realizzazione, riconversione o ampliamento di un sito produttivo oppure può essere di essere di ricerca e sviluppo, in questo caso dovrà essere relativo ad attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. Questi alcuni degli elimenti che emergono dalla lettura approfondita del decreto del ministero dello sviluppo economico pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2010-Suppl. Ordinario n. 285.&lt;br /&gt; Le condizioni per poter accedere agli aiuti. Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni, devono trasmettere la domanda all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, in base all’art. 43 del dl 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 che sono diventati operativi con il dm pubblicato in data 24 dicembre 2010.&lt;br /&gt; I richiedenti, se imprese italiane, devono essere regolarmente costituite in Italia ed iscritte nel Registro delle Imprese, se imprese costituite all’estero, potranno proporre contratti di sviluppo, purchè si impegnino ad istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, nell’ambito del programma di sviluppo e a mantenerla per almeno cinque anni dalla ultimazione del programma di sviluppo se si tratta di grande impresa.&lt;br /&gt; Nel caso di piccole e medie imprese, l’obbligo minimo corrisponde ai tre anni. Tutte le imprese richiedenti devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; devono avere adottato la contabilità ordinaria; non devono rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; devono operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi; non essere stati destinatarie, nei tre anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; devono aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione non devono trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.&lt;br /&gt; I richiedenti possono essere piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale, le grandi imprese invece possono accedere alle agevolazioni solo se sono localizzate in un’area in deroga 87.3.a) oppure in una zona in deroga 87.3.c) (in quest ultimo caso però solo ammissibili solo determinate aree, come riportato nella carta degli aiuti 2007-2013) o per i settori previsti dal dm pubblicato il 24 dicembre. Le imprese possono presentare domanda per progetti di investimento oppure per progetti di ricerca e sviluppo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; I progetti possono riguardare il settore dell’industria, del commercio e del turismo. In base al settore cambiano gli importi minimi ammissibili del progetto, si parte dai 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale oppure relativi al settore commercio, importo che può essere ridotto a 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.&lt;br /&gt; L’importo minimo ammissibile del progetto scende a 22,5 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico. L’importo minimo per ogni partecipante è di 1,5 milioni di euro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email info@autonomielocali.eu o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Ente          Prov.&lt;br /&gt;    Ufficio    Fax    Tel.    E-mail&lt;br /&gt;    Signor         Qualifica&lt;br /&gt;    sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;autonomielocali s.r.l.&lt;br /&gt;40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33&lt;br /&gt;tel. e Fax 051 334146 - e-mail: info@autonomielocali.eu&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-5877445076883467898?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/5877445076883467898/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/i-contratti-di-sviluppo-e-i-contributi.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/5877445076883467898'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/5877445076883467898'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/i-contratti-di-sviluppo-e-i-contributi.html' title='I CONTRATTI DI SVILUPPO E I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL MISE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-5756860620459640297</id><published>2011-01-10T13:07:00.002Z</published><updated>2011-01-10T13:07:37.872Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>UN NUOVO INCENTIVO BEI PER LE IMPRESE CHE INNOVANO</title><content type='html'>La ricerca e sviluppo può contare su un nuovo strumento di sostegno messo a disposizione dalla Bei e dalla Ue: il “Risk sharing finance facility”. Si tratta tecnicamente di una facilitazione per l’accesso al credito, a favore delle imprese che investono nell’innovazione di prodotto e di processo. Per la prima volta la Bei, oltre a mettere le provviste, si assume anche il rischio di default del credito al 50%. L’operatività in Italia. Per attivare questo strumento in Italia, la Bei ha realizzato un prestito al gruppo Intesa Sanpaolo, che opererà tramite Mediocredito Italiano; lo strumento sarà promosso sotto il nome di “Intesa Sanpaolo Risk sharing facility” (Rsf). L’accordo stipulato, prevede che il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo avvenga esclusivamente sotto forma di finanziamento a medio lungo termine. Il nuovo strumento andrà a finanziare progetti di ricerca e sviluppo con un costo compreso tra 2 e 25 mln di euro, con una durata minima di 4 anni e massima di 15 anni. Il finanziamento potrà essere richiesto solo dalle imprese finanziariamente sane, vale a dire in possesso di un rating creditizio non inferiore a B. Il progetto di ricerca e sviluppo potrà essere finanziato al 100% se la banca italiana si accollerà il 50% di cofinanziamento. Possono essre finanziati tramite il Rsff le immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché i costi del personale, gli aumenti del capitale circolante e altri costi operativi relativi al progetto. A titolo esemplificativo sono ammissibili i costi relativi al personale direttamente impiegato nel progetto di ricerca (ricercatori e tecnici); l’acquisto di strumenti e attrezzature di ricerca nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di R&amp;S; le consulenze, le collaborazioni tecnico-scientifiche e le attività di ricerca contrattuale strettamente connesse al progetto come i servizi per l’innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, informatica ecc.; l’acquisizione di licenze per brevetti e software da fonti esterne e a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e gli altri costi diretti collegati alla realizzazione dei progetti di ricerca inclusi i costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi. Le basi e i fondi disponibili. La “Facility” Rsff è stata sviluppata dalla Bei insieme alla Commissione europea per estendere alle banche la base per fornire un più elevato finanziamento del rischio per progetti innovativi nel settore delle piattaforme tecnologiche e della ricerca e sviluppo. Maggiori informazioni sulla Rsff, possono essere reperite dal sito web della Bei (Sub “Loans”-“Special instrument”). Gli importi finanziabili tipicamente fanno riferimento a piani di R&amp;S di durata triennale. I vantaggi per chi utilizza lo strumento sono fondamentalmente due. Il primo è quello di ottenere un finanziamento i cui costi sono inferiori a quelli di mercato, considerando che la Bei applica uno spread molto basso alla banca e che il beneficio deve ricadere sull’impresa che utilizza i fondi. Il secondo vantaggio è riconducibile all’aumento della capacità di indebitamento, considerando che c’è la condivisione del rischio di progetto da parte della Bei che assume il rischio dell’eventuale default al 50%. Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email info@autonomielocali.eu o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Ente          Prov.&lt;br /&gt;    Ufficio    Fax    Tel.    E-mail&lt;br /&gt;    Signor         Qualifica&lt;br /&gt;    sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;autonomielocali s.r.l.&lt;br /&gt;40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33&lt;br /&gt;tel. e Fax 051 334146 - e-mail: info@autonomielocali.eu&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-5756860620459640297?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/5756860620459640297/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2011/01/un-nuovo-incentivo-bei-per-le-imprese.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/5756860620459640297'/><link rel='self' 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Data in Italia: che dati pubblici abbiamo in giro?&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-2570897448010499114?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://www.spaghettiopendata.org/' title='Open Data in Italia: che dati pubblici abbiamo in giro?'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/2570897448010499114/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2010/12/open-data-in-italia-che-dati-pubblici.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/2570897448010499114'/><link rel='self' type='application/atom+xml' 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frameborder="0"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-4988893671269921199?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/4988893671269921199/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2010/12/andrea-mingardi-soccmel.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/4988893671269921199'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/4988893671269921199'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2010/12/andrea-mingardi-soccmel.html' title='Andrea Mingardi_ Socc&apos;mel'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://img.youtube.com/vi/4xuRp2HkdlA/default.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-8883301264174700357</id><published>2010-12-18T17:04:00.000Z</published><updated>2010-12-18T17:04:12.906Z</updated><title type='text'>ale ale, ale ale Bologna, vinci per noi!</title><content type='html'>&lt;iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/QtwEre5-NrM?fs=1" frameborder="0"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' 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S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://img.youtube.com/vi/QtwEre5-NrM/default.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-7358881286351196722</id><published>2010-12-18T16:59:00.000Z</published><updated>2010-12-18T16:59:39.655Z</updated><title type='text'>Luca Carboni &amp; Jovanotti - Mi ami davvero</title><content type='html'>&lt;iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/vtqyxNifcr4?fs=1" frameborder="0"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' 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S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://img.youtube.com/vi/vtqyxNifcr4/default.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-7745257249102289676</id><published>2010-12-18T11:45:00.000Z</published><updated>2010-12-18T11:45:48.305Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>LA GESTIONE DELLE PARTECIPATE DELL'ENTE LOCALE ED IL BILANCIO CONSOLIDATO</title><content type='html'>LA GESTIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELL’ENTE LOCALE ED IL BILANCIO CONSOLIDATO&lt;br /&gt;Entro il 31.12.2010 i consigli degli enti locali devono effettuare la ricognizione delle proprie società partecipate per verificare se vi sono i presupposti di legge per il loro mantenimento; in caso negativo occorre avviare il procedimento per l’alienazione delle quote o delle azioni, oppure la messa in liquidazione della società ai sensi dell’art. 3 commi 28 e 29 della Legge 244 del 2007 (Finanziaria 2008).&lt;br /&gt;Bisogna cogliere questo vincolo legislativo come un’opportunità per una diversa gestione delle partecipate dell’ente locale.&lt;br /&gt;La diversa gestione delle partecipate ha a che fare con:&lt;br /&gt;La conoscenza della struttura &lt;br /&gt; Dati generali&lt;br /&gt; Scopo sociale&lt;br /&gt; Riferimenti normativi&lt;br /&gt; Remunerazioni&lt;br /&gt; Composizione societaria&lt;br /&gt; Organi societari&lt;br /&gt; Personale&lt;br /&gt; Incarichi esterni&lt;br /&gt; Acquisti&lt;br /&gt; Altre società partecipate dall’azienda&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La conoscenza gli eventi e le scadenze delle partecipate&lt;br /&gt; Gestione eventi societari&lt;br /&gt; Scadenziario&lt;br /&gt; Reportistica&lt;br /&gt; Gettoni di presenza&lt;br /&gt;La conoscenza dell’andamento economico, finanziario, patrimoniale delle partecipate&lt;br /&gt; Dati Economici e Stato Patrimoniale&lt;br /&gt; Voci di PEG Destinate&lt;br /&gt; Acquisti&lt;br /&gt; Allegati&lt;br /&gt; Bilancio consolidato &lt;br /&gt;La conoscenza del cruscotto di gestione  delle partecipate&lt;br /&gt; Richiesta dei dati relativi ai bilanci ogni tre mesi&lt;br /&gt; Consolidare le singole aziende, i gruppi, e l’Ente attraverso un unico e riclassificato bilancio &lt;br /&gt; Gestione degli indicatori (ROE – ROI etc…)&lt;br /&gt; Gestione degli indicatori di qualità&lt;br /&gt; Controllo della efficacia e dell’efficienza dell’azione aziendale&lt;br /&gt; Budget e scostamenti periodici&lt;br /&gt; Rispondenza del servizio alle esigenze della cittadinanza e all’obiettivo del servizio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uno strumento essenziale per la gestione delle partecipate è il consolidamento dei dati amministrativi e gestionali.&lt;br /&gt;Nell’ultimo decennio, all’incirca, la massiccia esternalizzazione di servizi e fun¬zioni da parte degli enti locali ha determinato la formazione di vere e proprie hol¬ding, con una proliferazione di soggetti facenti comunque capo, parzialmente o to¬talmente, agli enti medesimi, seppur distinti nella loro soggettività giuridica ed economica.&lt;br /&gt;Al di là di tali aspetti, certamente rilevanti, all’ente locale fanno capo anche obblighi inerenti la sua natura pubblicistica, come tale soggetto a quelli previsti dalla finanza pubblica, e in particolare del patto di stabilità.&lt;br /&gt;Il decentramento avvenuto a livello di gruppo ha fatto uscire dal bilancio dell’ente, documento essenziale per la definizione del saldo finanziario tra entrate e spese fi¬nali, rilevante per lo stesso patto di stabilità, una quantità di movimentazioni finan¬ziarie che, pertanto, si pongono in termini elusivi dello stesso; d’altra parte, il pro¬liferare di soggetti autonomi sia in senso giuridico che economico, ciascuno con un proprio bilancio, non consente più una visione della realtà sostanziale che fa capo all’ente capogruppo, sia in termini finanziari che economico-patrimoniali, richieden¬do una rappresentazione unitaria, che sintetizzi, in modo organico, le molteplici realtà parziali esistenti.&lt;br /&gt;Diversamente, sia il bilancio in termini finanziari redatto dall’ente capogruppo, al pari degli stessi conto economico e conto del patrimonio, vengono a comprendere solamente una parte delle operazioni comunque riconducibili all’attività globalmen¬te svolta dall’ente medesimo, non includendo quelle effettuate dai soggetti parteci¬pati, che possono condurre alla nascita di passività occulte, da porsi poi a carico del¬la collettività.&lt;br /&gt;Lo strumento atto ad evitare ciò, costituito appunto dal bilancio consolidato, non ha sinora conosciuto, nell’ambito pubblicistico, a differenza di quello civilistico, un utilizzo sistematico, né una particolare attenzione da parte del legislatore e degli organi istituzionali, anche se, ultimamente, si è andata accentuando l’attenzione volta al recepimento di tale strumento tra le modalità rappresentative dei gruppi lo¬cali.&lt;br /&gt;In questo senso anche la Magistratura contabile, secondo un percorso comunque consolidato, ha da ultimo sostenuto, nella deliberazione n. 14/2010 della sezione re¬gionale di controllo per il Piemonte, l’imprescindibilità di un consolidamento dei conti a livello di holding locali; ancora, nella delibera della sezione delle autonomie del 30 giugno 2010, n. 14, relativa all’indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società e in altri organismi da parte di province e comuni, i Magistrati della Corte hanno sottolineato che, come più volte dagli stessi richiesto, nel Codice delle auto¬nomie è previsto l’obbligo per la redazione del bilancio consolidato in termini di competenza economica.&lt;br /&gt;I primi riferimenti normativi al bilancio consolidato si sono avuti nel nostro ordina¬mento nell’ambito civilistico, laddove la legge 7 giugno 1974, n. 216, all’art. 3, at¬tribuiva alla Consob il potere di prescrivere la redazione di bilanci di gruppo per le società  quotate.&lt;br /&gt;Soltanto con il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, attuativo della VII Direttiva Cee, l’u¬tilizzo ditale strumento ha conosciuto tuttavia una maggior diffusione, ivi indican¬dosi, a mezzo dell’art. 25, i soggetti obbligati in proposito, mentre il successivo art. 27 ne stabiliva i vari casi di esonero .&lt;br /&gt;Debbono comunque essere escluse dal consolidamento quelle imprese la cui attività` presenti delle caratteristiche talmente disomogenee con le altre da rendere non ve¬ritiera e corretta la rappresentazione della situazione finanziaria, economica e patri¬moniale dell’intero gruppo.&lt;br /&gt;Erano previsti poi, già inizialmente, casi di esclusioni facoltative, sia dovuti alla loro irrilevanza a fini informativi sia per particolari situazioni, come nel caso in cui una controllata fosse soggetta a procedure concorsuali, oppure fosse posseduta soltanto temporaneamente, sia, infine, allorché non fosse possibile attingere conveniente¬mente le informazioni necessarie per procedere al consolidamento (art. 28, c. 2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le fonti normative nel Tuel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A fronte di un quadro normativo iniziatosi nell’ambito civilistico, anche il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - il Tuel - ha riservato talune disposizioni in merito, seppur di carattere soltanto dispositivo e non imperativo, quali:&lt;br /&gt;— l’art. 152 dello stesso, laddove si prevede, al c. 2, che il regolamento di conta¬bilità assicuri, in generale, la conoscenza dei risultati globali delle gestioni relative ad enti e organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi;&lt;br /&gt;— l’art. 172 successivo, che, al c. 1, lett. b), include, tra gli allegati al bilancio di previsione, le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni e societàdi capitali, costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativamente al penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il preventivo stesso;&lt;br /&gt;— l’art. 230 ancora successivo, che, al c. 6, prevede la possibilità che il regolamen¬to di contabilità dell’ente possa prevedere la redazione di un conto consolidato - sep¬pur in termini soltanto patrimoniali - relativamente alle attività interne ed esterne. A parte, pertanto, la disposizione normativa del citato art. 172 del Tuel, questo ri¬manda ogni rappresentazione di tipo consolidato all’autonomia regolamentare del¬l’ente, che può comunque integrare, in tal modo, quella richiesta dal dettato norma¬tivo medesimo.&lt;br /&gt;Come già accennato inizialmente, nella già citata deliberazione della Corte dei conti n. 14/Aut/2010, i Giudici hanno ricordato come nel nuovo Codice delle autonomie - a differenza del Tuel - il bilancio consolidato, redatto in termini di competenza eco¬nomica, non sarà più oggetto di mera facoltà, bensì di un preciso obbligo posto in via normativa all’ente locale.&lt;br /&gt;La redazione del bilancio consolidato in termini economico-patrimoniali implica la considerazione dei principi e delle tecniche di consolidamento, oltre alla definizione dell’area di consolidamento medesima. Quest’ultima è rappresentata dalle imprese i cui bilanci, in termini economico-patrimoniali, debbono essere considerati ai fini della redazione dello stesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Valgono a tale fine le posizioni di cui all’art.26 Dlgs 127/1991 mentre per gli enti locali si pongono, da questo punto di vista, le ulteriori, specifiche problematiche.&lt;br /&gt;E` comunque prevista l’indicazione di informazioni supplementari, da inserirsi nella nota integrativa allegata allo stato patrimoniale e al conto economico consolidati. A tal proposito, si avverte, infatti, l’opportunità di disporre di tale ulteriore informati¬va, venendo le singole società  a perdere ogni esplicito riferimento al proprio, singo¬lo bilancio.&lt;br /&gt;I principi di consolidamento, indicati nell’art. 31 del citato D.Lgs. n. 127/1991, sono comunque in sintonia con quelli ragionieristici, prevedendo che ogni posta consoli¬data, sia di natura patrimoniale che relativa al conto economico, risulti, in generale, pari alla somma di quelle correlative emergenti dagli analoghi prospetti contabili dei bilanci dei soggetti inclusi nell’area di consolidamento medesima.&lt;br /&gt;Tale operazione di consolidamento impone in ogni caso l’eliminazione di talune po¬ste di valenza antitetica all’interno del gruppo: la riconduzione ad uno soltanto di tutti i soggetti a questo appartenenti, implica, infatti, la conservazione dei soli rap¬porti instaurati con terzi, comportando, al tempo stesso, l’estinzione, per confusione, di quelli intercorrenti tra i vari soggetti medesimi. Ciò accade per:&lt;br /&gt;— i crediti e i debiti reciproci tra i soggetti inclusi nell’area di consolidamento, che si elidono in termini patrimoniali, assumendo valenza nulla in termini consolidati; — i proventi e gli oneri contabilizzati tra gli stessi soggetti, che, rappresentando componenti economici di periodo di segno opposto per ciascuno di questi, sono destinati a compensarsi nel conto economico consolidato, anch’essi con effetti nulli sull’omonimo risultato;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; le partecipazioni possedute dalla capogruppo nel capitale dei soggetti inclusi nell’area di consolidamento, che, costituendo poste rappresentative del netto di que¬sti, sono destinate ad elidersi in seguito alla determinazione di un unico netto con¬solidato, salvo l’emersione di differenze positive o negative rispetto al loro valore contabile, di cui infra.&lt;br /&gt;Quanto alle tecniche di consolidamento, lo stesso D.Lgs. n. 127/1991, integrato con i principi contabili interni e internazionali, consente l’individuazione di tre metodo¬logie contabili per il consolidamento dei bilanci dei soggetti appartenenti a un grup¬po :&lt;br /&gt;— il metodo integrale;&lt;br /&gt;— il metodo proporzionale;&lt;br /&gt;— il metodo del patrimonio netto.&lt;br /&gt;Quest’ultimo non rappresenta, in realtà, un vero e proprio metodo di consolidamen¬to, non giungendo all’unificazione dei vari bilanci e alla conseguente eliminazione delle partecipazioni, ma limitandosi alla valutazione di queste ultime, che perman¬gono nel patrimonio del soggetto capogruppo, ad un valore corrispondente, in ter¬mini proporzionali, a quello assunto dal netto della partecipata medesima.&lt;br /&gt;Quanto ai criteri di consolidamento integrale o proporzionale, la sussistenza di en¬trambi presuppone - quale fattispecie sostanzialmente sempre ricorrente - che il sog¬getto capogruppo non possieda la totalità della partecipazione al capitale dei sogget¬ti partecipati, divenendo altrimenti i due metodi coincidenti fra loro.&lt;br /&gt;La presenza, infatti, di partecipazioni di terzi, normalmente ricorrente, implica il ri¬corso a due possibili, diverse procedure di consolidamento:&lt;br /&gt;— la considerazione esclusiva delle poste contabili dei bilanci delle partecipate li¬mitatamente alla parte riferita alla percentuale di possesso del soggetto capogruppo, non includendo la restante. Si verrebbe ad attuare, in tal modo, una scissione virtua¬le dei valori economici e patrimoniali di ciascun soggetto partecipato, attribuendoli a quello capogruppo proporzionalmente alla quota da questi posseduta, mentre la restante, di pertinenza di terzi, rimarrebbe del tutto estranea al consolidamento stes¬so (metodo del consolidamento proporzionale, in attuazione della proprietary theo¬ry);&lt;br /&gt;— l’inclusione nel consolidamento anche della parte di pertinenza di terzi, che ver¬rebbe in tal modo considerata come parte integrante, seppur distinta, del gruppo me¬desimo (metodo del consolidamento integrale, in applicazione della entity theory). Tale ultimo metodo implica una distinzione nel netto consolidato, con apposita evi¬denziazione di quello di pertinenza di terzi, al pari degli utili a questo spettanti e ad un’eliminazione totale delle operazioni avvenute all’interno del gruppo medesimo. A tal proposito, sia i principi contabili interni che quelli internazionali - compreso lo stesso Principio contabile n. 4 - privilegiano comunque il ricorso al procedimento del consolidamento integrale, che viene così a rappresentare quello di fatto utilizza¬to.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La redazione del bilancio consolidato nelle holding locali presenta talune ulteriori problematiche, derivanti principalmente dalla disomogeneità dei soggetti da inclu¬dersi nell’area di consolidamento, che spesso adottano contabilità differenti, unita¬mente a criteri valutativi delle poste patrimoniali anche diversi rispetto a quelli adot¬tati dall’ente locale capogruppo.&lt;br /&gt;A differenza dell’ambito civilistico, infatti, nel quale si tratta di soggetti strutturati esclusivamente sui modelli societari, normalmente di capitali, nelle holding locali si ritrovano, accanto a questi, anche aziende speciali, fondazioni e associazioni da essi costituite o partecipate.&lt;br /&gt;La riconduzione ad unitarietà di tali differenti realtà  genera pertanto delle problema¬tiche peculiari, in &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;relazione alla difformità sia degli schemi contabili utilizzati sia degli stessi criteri di valutazione. A tal proposito, il citato Principio contabile n. 4 intende privilegiare l’adozione dei criteri valutativi prevalentemente adottati dalle società  partecipate, di tipo civilistico, piuttosto che quelli proposti dal D.Lgs. n. 267/2000.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Permangono comunque delle difficoltà operative, legate alla già richiamata presenza degli ulteriori soggetti non strutturati secondo il modello societario, mentre la pre¬senza di cespiti talvolta non riproducibili rende certamente più arduo giungere a una valutazione congruente.&lt;br /&gt;Nella già  citata deliberazione della Corte dei conti n. 14/Aut/2010, inoltre, i Magi¬strati contabili hanno anche richiamato l’attenzione sulla necessità dell’adozione di un unico piano dei conti per l’ente capogruppo e per le partecipate, al fine di uni¬formare la corrispondenza del contenuto delle relative poste di bilancio.&lt;br /&gt;Il superamento di tali problematiche, in modo uniforme, proprio alla luce di principi appositi, di generale accettazione, può tuttavia consentire la realizzazione di tale strumento, pena, in caso contrario, una frammentarietà informativa, insufficiente a rappresentare la realtà dell’intero gruppo locale nei suoi equilibri effettivi ed eviden¬ziandola, invece, in termini soltanto parziali.&lt;br /&gt;La redazione del bilancio consolidato comporta l’unificazione sia dei conti econo¬mici che degli stati patrimoniali dei soggetti inclusi nell’area relativa, determinando¬si dapprima i valori totali aggregati, risultanti dalla somma di quelli singoli del sog¬getto capogruppo e degli altri considerati, e procedendo poi alla determinazione di quelli consolidati veri e propri, previa detrazione di quelli da eliminarsi secondo i principi di consolidamento.&lt;br /&gt;D’altra parte, il carattere non ancora obbligatorio del bilancio consolidato può consentire, in un primo tempo, il suo riferimento ai soli soggetti strutturati in forma societaria, magari limitandosi ulteriormente alle sole partecipazioni societarie a carat¬tere totalitario .&lt;br /&gt;Anche la Magistratura contabile, del resto, come già accennato, ha avuto modo di esprimersi in merito: la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nella già ci¬tata deliberazione n. 14/2010, a fronte di una specifica richiesta di parere in tal sen¬so, ha chiarito che, al momento, non esiste alcun obbligo di rappresentare a mezzo di un bilancio consolidato - non ancora regolamentato - la situazione complessiva del gruppo locale; ciò non comporta, pertanto, una configurazione unitaria del rela¬tivo indebitamento, anche in funzione dei nuovi parametri di deficitarietà  strutturale in vigore dal 2010.&lt;br /&gt;Questo rappresenta, comunque, un aspetto particolarmente rilevante, cui la redazio¬ne del bilancio consolidato può apportare un’informativa da ritenersi essenziale, mentre anche i Giudici aditi hanno ricordato la validità di tale strumento per la rap¬presentazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’intero gruppo locale.&lt;br /&gt;I Giudici stessi, a tal proposito, hanno comunque ribadito l’esigenza di un continuo monitoraggio dei soggetti partecipati, attraverso un’azione di direzione e controllo delle loro attività, ricordando anche la presenza, nel Tuel, di un corpus di disposi¬zioni che si richiamano a una rappresentazione consolidata dell’attività comunque posta in essere dall’ente capogruppo, anche attraverso quella dei soggetti partecipa-ti; a ciò si possono ora aggiungere le considerazioni sul carattere obbligatorio che la redazione del bilancio consolidato verrà ad assumere in prospettiva.&lt;br /&gt;L’esternalizzazione di funzioni e servizi a livello locale, a mezzo di tali soggetti, ha determinato effetti anche riguardo all’osservanza del patto di stabilità, nei confronti del quale divengono irrilevanti una moltitudine di movimentazioni finanziarie che, escluse dal bilancio finanziario dell’ente capogruppo, rientrano esclusivamente nel¬l’alveo dei bilanci economici dei soggetti partecipati.&lt;br /&gt;A tal proposito, l’art. 19, c. 1, del D. L. 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con mo¬dificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, aveva previsto l’emanazione, a mezzo di un apposito decreto attuativo, delle modalità e della modulistica per l’assogget¬tamento delle societa` partecipate dagli enti locali al patto di stabilità medesimo. Suc¬cessivamente, l’art. 15, c. 1, lett. f), del D. L. 25 settembre 2009, n. 135, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha circoscritto tale assoggettamento ai soli affidatari in-house di servizi pubblici locali, di cui al¬l’art. 23 bis del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, così come risultante dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione dello stesso, e s.m.i.&lt;br /&gt;Il regolamento attuativo di quest’ultimo - il D. P. R. 7 settembre 2010 n. 168  - ha confermato, all’art. 5, che sono soggetti al patto di stabilità gli affidatari in-house di servizi pubblici locali, ai sensi dei cc. 3) e 4) dell’art. 23 bis medesimo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agli enti affidanti è attribuita soltanto una funzione di vigilanza in merito, mentre le modalitàe la modulistica relativa verranno definite in sede di attuazione delle dispo¬sizioni di cui all’art. 2, c. 2, lett. h), della giàcitata legge n. 42/2009, in materia di bilancio consolidato.&lt;br /&gt;I dati emergenti da questo, redatto in termini economico -patrimoniali, si riferiscono tuttavia, per loro natura, alla competenza economica, diversamente, pertanto, da quelli rilevanti per il patto di stabilità, calcolati invece sulla base della loro compe¬tenza finanziaria.&lt;br /&gt;La traduzione dei primi nei secondi implicherebbe pertanto una riconciliazione op¬posta a quella prevista nel prospetto di conciliazione; ciò, tuttavia, limitatamente a quelli ritraibili dal conto economico consolidato, che potrebbero essere tradotti in entrate e spese correnti dell’ente capogruppo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I dati emergenti dallo stato patrimoniale consolidato, estranei alla gestione economi¬ca corrente, rappresentano invece valori di stock e non di flusso e pertanto non pos¬sono, di per sé, consentire di ritrarre quelli delle movimentazioni relative: ciò sareb¬be possibile solo disponendo degli ulteriori dati a queste riconducibili, emergenti dal rendiconto finanziario consolidato, che rientra tra le informazioni supplementari che accompagnano il bilancio consolidato medesimo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CONCLUSIONI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Consiglio dei Ministri sta approvando un decreto legislativo  nella consapevolezza che l’armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti sia imprescindibile per soddisfare le  esigenze informative connesse all’attuazione del federalismo fiscale &lt;br /&gt;In questo decreto è fra l’altro previsto che i bilanci delle regioni e degli enti locali dovranno essere redatti secondo regole contabili uniformi che prevedono fra l’altro l’adozione , accanto al sistema di contabilità finanziaria in uso presso gli enti, della contabilità economica – patrimoniale e che le amministrazioni che detengono quote e partecipazioni in aziende e società dovranno consolidare i propri conti con quelli delle partecipate e il Bilancio di gruppo dovrà essere redatto entro il 30 giugno.&lt;br /&gt;Speriamo sia la volta  buona .&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-7745257249102289676?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/7745257249102289676/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2010/12/la-gestione-delle-partecipate-dellente.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/7745257249102289676'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/7745257249102289676'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2010/12/la-gestione-delle-partecipate-dellente.html' title='LA GESTIONE DELLE PARTECIPATE DELL&apos;ENTE LOCALE ED IL BILANCIO CONSOLIDATO'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-7820612752962249863</id><published>2010-11-22T14:20:00.000Z</published><updated>2010-11-22T14:20:16.802Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>RISCHIO STRESS DAL 31.12.2010 SI PARTE</title><content type='html'>Rischio stress dal 31.12.2010 si parte &lt;br /&gt; La data del 31 dicembre 2010, fissata dal T.U. sicurezza come decorrenza dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato, va intesa come data di avvio e non di conclusione delle attività di valutazione. &lt;br /&gt;E’ quanto precisano le istruzioni della Commissione consultiva permanente al nuovo adempimento a carico dei datori di lavoro, approvate il 17 novembre e diffuse ieri dal ministero del lavoro con nota protocollo n. 23692/2010. &lt;br /&gt;Le istruzioni, che rappresentano il livello minimo di attuazione del nuovo obbligo per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati (se osservate, dunque, escludono la sanzionabilità), indicano una metodologia su due fasi: la prima necessaria, la seconda eventuale.&lt;br /&gt;Stress e valutazione dei rischi. La valutazione del rischio stress lavoro è parte integrante della valutazione dei rischi e va effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) con il coinvolgimento del medico competente, laddove presente, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori (Rls/Rlst).&lt;br /&gt; Gruppi di lavoratori. La valutazione del rischio stress lavoro correlato deve essere compiuta con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori compresi dirigenti e preposti. Non riguarda i singoli, ma gruppi omogenei di lavoratori che risultino esposti a rischi dello stress tipo in base a una individuazione che il datore di lavoro può fare autonomamente (per esempio, lavoratori che svolgono la stessa mansione; i turnisti; i dipendenti di un settore ecc.).&lt;br /&gt; Il metodo . Il  metodo operativo suggerita dalla Commissione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare), l’altra eventuale, ossia da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare abbia rivelato elementi di rischio e le misure di correzione, di conseguenza adottate dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove siano numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno alle tre distinte famiglie indicate in tabella. Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro è tenuto solo a darne conto del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e a prevedere un piano di monitoraggio. Se, invece, emergono elementi di rischio allora il datore di lavoro deve procedere ad azioni correttive pianificando gli opportuni interventi anche mediante una successiva fase di valutazione approfondita.&lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email rrusso@robertorusso. o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Ente          Prov.&lt;br /&gt;    Ufficio    Fax    Tel.    E-mail&lt;br /&gt;    Signor         Qualifica&lt;br /&gt;    sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;autonolielocali s.r.l.&lt;br /&gt;40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33&lt;br /&gt;tel. e Fax 051 334146 - e-mail: rrusso@robertorusso.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-7820612752962249863?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/7820612752962249863/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2010/11/rischio-stress-dal-31122010-si-parte.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/7820612752962249863'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/7820612752962249863'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2010/11/rischio-stress-dal-31122010-si-parte.html' title='RISCHIO STRESS DAL 31.12.2010 SI PARTE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-8291712024819802362</id><published>2010-11-17T14:19:00.001Z</published><updated>2010-11-17T14:19:51.279Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>ACQUISIZIONE DEFINITIVA DEI BENI IMMOBILI CON DESTINAZIONE PUBBLICA CHE RISULTANO DI PROPRIETA’ DEI PRIVATI</title><content type='html'>ACQUISIZIONE DEFINITIVA DEI BENI IMMOBILI CON DESTINAZIONE PUBBLICA CHE RISULTANO DI PROPRIETA’ DEI PRIVATI&lt;br /&gt;Il nostro progettto  si propone di aiutare l’ente ad una  corretta applicazione della normativa anche attraverso una puntuale illustrazione della più recente Giurisprudenza e delle metodologie applicative per l’aggiornamento ed integrazione del patrimonio immobiliare dell’Ente con l’acquisizione definitiva dei beni immobili che hanno destinazione pubblica, ma che risultano essere di proprietà dei privati.&lt;br /&gt;Il Progetto prevede i seguenti interventi:&lt;br /&gt;- Classificazione amministrativa delle strade&lt;br /&gt;- Ricognizione straordinaria delle strade d’uso pubblico&lt;br /&gt;- Ricerca e analisi requisiti presuntivi di demanialità&lt;br /&gt;- Sistemi pubblicistici e strade d’uso pubblico&lt;br /&gt;- Responsabilità, tutela e manutenzione&lt;br /&gt;- Modalità di demanializzazione e sdemanializzazione&lt;br /&gt;- Conto del patrimonio e consegnatario delle strade&lt;br /&gt;- Accertamento di beni privati utilizzati senza titolo dal Comune&lt;br /&gt;- Modalità di accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni, ai sensi dei commi 21 e 22 dell’art. 31 Legge 23 dicembre 1998 n. 448&lt;br /&gt;- Altre modalità di acquisizione al demanio comunale&lt;br /&gt;- I riferimenti alle normativa urbanistiche Nazionali e Regionali ed alle norme del Codice Civile&lt;br /&gt;- Procedure finalizzate alla tutela ed al recupero di aree pubbliche abusivamente occupate&lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email rrusso@robertorusso. o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- &lt;br /&gt;    Ente         Prov.&lt;br /&gt;    Ufficio    Fax    Tel.    E-mail&lt;br /&gt;    Signor         Qualifica&lt;br /&gt;    sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- autonolielocali s.r.l.&lt;br /&gt;- 40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33&lt;br /&gt;- tel. e Fax 051 334146 - e-mail: rrusso@robertorusso.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-8291712024819802362?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/8291712024819802362/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2010/11/acquisizione-definitiva-dei-beni.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/8291712024819802362'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/8291712024819802362'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2010/11/acquisizione-definitiva-dei-beni.html' title='ACQUISIZIONE DEFINITIVA DEI BENI IMMOBILI CON DESTINAZIONE PUBBLICA CHE RISULTANO DI PROPRIETA’ DEI PRIVATI'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-4627021867275657967</id><published>2010-11-17T14:18:00.002Z</published><updated>2010-11-17T14:18:42.392Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='AZIENDE'/><title type='text'>FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE BIOTECNOLOGIE</title><content type='html'>Finanziamenti agevolati per le Le biotecnologie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto dello Sviluppo economico sulle agevolazioni per progetti nel campo delle biotecnologie nell’ambito del programma Eurotrans-Bio.&lt;br /&gt; Si tratta di un programma transnazionale: le proposte possono essere presentate dalle piccole e medie imprese italiane, anche in collaborazione con grandi imprese, università e centri di ricerca, associate con almeno una piccola e media impresa appartenente a uno degli altri paesi partecipanti.&lt;br /&gt; Sono disponibili 5 milioni di euro di risorse nazionali a valere sul Fit (fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email rrusso@robertorusso. o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Azienda         Prov.&lt;br /&gt;    Ufficio    Fax    Tel.    E-mail&lt;br /&gt;    Signor         Qualifica&lt;br /&gt;    sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;autonolielocali s.r.l.&lt;br /&gt;40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33&lt;br /&gt;tel. e Fax 051 334146 - e-mail: rrusso@robertorusso.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7209066692077122123-4627021867275657967?l=studiorusso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiorusso.blogspot.com/feeds/4627021867275657967/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2010/11/finanziamenti-agevolati-per-le.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/4627021867275657967'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7209066692077122123/posts/default/4627021867275657967'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiorusso.blogspot.com/2010/11/finanziamenti-agevolati-per-le.html' title='FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE BIOTECNOLOGIE'/><author><name>AUTONOMIELOCALI S.R.L.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17443575411460278243</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='http://2.bp.blogspot.com/_RgF1nvX6mjQ/S0Il1DtN6xI/AAAAAAAAABA/63vjeHGXMHM/S220/home1.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7209066692077122123.post-3682061755172571943</id><published>2010-11-17T14:17:00.000Z</published><updated>2010-11-17T14:17:41.694Z</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='ENTI LOCALI'/><title type='text'>RIFORMA BRUNETTA VALUTAZIONE DEL MERITO E REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZZIONE</title><content type='html'>Legge Brunetta: come impostare valutazione e merito e regolamento organizzativo &lt;br /&gt;I comuni debbono avviate  le procedure per dare concreta applicazione alla legge ed Brunetta sul versante della adozione delle nuove metodologie di valutazione, della introduzione degli istituti meritocratici e dell’adattamento del proprio regolamento di organizzazione. Ricordiamo che il termine entro cui le amministrazioni devono avere adottato le nuove regole è fissato per la fine del mese di dicembre. Il primo passaggio che i comuni devono realizzare, per dare attuazione alle prescrizioni dettate dalla legge Brunetta, è costituito dalla deliberazione da parte del consiglio delle linee guida per la introduzione delle novità previste da tale disposizione. Essendo in presenza di prescrizioni che devono essere realizzate attraverso la modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, avendo tali modifiche un carattere radicalmente innovativo ed avendo una notevole rilevanza, la deliberazione preventiva del consiglio è indispensabile. Ricordiamo che, sulla base delle regole stabilite dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, la competenza alla adozione del regolamento di organizzazione è della giunta, ma il consiglio è chiamato a dettare i criteri generali. La giunta dovrà recepire in una norma regolamentare le prescrizioni dettate dal dlgs n. 150/2009. Un primo argomento è costituito dalla disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione. A partire dalla scelta, che si caldeggia per i piccoli e medi centri, di dare vita ad una forma di gestione associata. Ed ancora, si deve fissare il numero dei componenti e la composizione, tra le opzioni esclusivamente esterna e quella mista. Occorre inoltre operare una scelta sul livello della professionalità richiesta, nonché sulla durata, sul suo modo di operare, sul compenso, sulla eventuale clausola di esclusività (che nella stragrande maggioranza dei comuni non appare necessaria), sulle incompatibilità e sulle procedure di nomina. Il regolamento dovrà inoltre dare attuazione alla suddivisione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e del personale in fasce di merito, sulla base degli esiti delle valutazioni. I vincoli legislativi sono: le fasce devono essere almeno tre, il numero di ogni fascia deve essere prefissato e la quota prevalente delle risorse deve essere destinata alla incentivazione di coloro
